immissione in libera pratica e importazione definitiva

Premessa
La direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, con la quale è stata aggiornata e razionalizzata tutta la complessa materia, all’articolo 70, prevede che l’IVA ” diventa esigibile nel momento in cui è effettuata l’importazione di beni “.

E’opportuno svolgere alcune considerazioni in merito alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di immissione in libera pratica e di importazione definitiva, allo scopo .di evidenziarne le affinità e le differenze.
A tal fine occorre precisare che il Regolamento CEE 2913/92 del 12 ottobre 1992 (codice doganale comunitario – CDC) ed il suo regolamento di applicazione n. 2454/93 del 2 luglio 1993 ( DAC ), hanno introdotto nell’ordinamento giuridico degli Stati aderenti all’Unione Europea le norme doganali comunitarie, sia per quanto riguarda i regimi doganali che le procedure ad essi relative.
Fino all’entrata in vigore della normativa comunitaria, ed in presenza di frontiere doganali esterne e di frontiere fiscali interne alla Comunità, i regimi e le procedure doganali erano regolati dalla normativa nazionale di ciascuno degli Stati membri.
Per quanto riguarda l’Italia, la normativa principale era contenuta nel testo unico delle leggi doganali approvato con DPR 23.1.1973 n. 43, ( TULD ) il quale, proprio in forza del carattere nazionale della normativa specifica, regolava l’obbligazione doganale anche con riferimento alle implicazioni che le operazioni avevano con la normativa fiscale interna.
Con l’entrata in vigore del codice doganale comunitario e del suo regolamento di applicazione, le norme del TULD nazionale hanno mantenuto la loro rilevanza giuridica solo per la parte non regolamentata dalla normativa comunitaria e per gli aspetti di natura non doganale (fiscalità interna), e sempre che tale normativa non sia in contrasto con quella comunitaria.
In sostanza, quindi, il codice doganale comunitario regola gli scambi sotto il profilo esclusivamente doganale mentre la normativa interna di ciascuno degli Stati membri regola gli effetti fiscali che tali scambi hanno sul proprio territorio.


a. normativa comunitaria

Il territorio nazionale e quello comunitario sono definiti all’art. 7, comma 1, lettere a) e b) del decreto IVA, ove:
a) per “Stato” o “territorio dello Stato”, si intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d’Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano;
b) per “Comunità” o “territorio della Comunità” si intende il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo della Comunità europea con le eccezioni previste al primo comma lett. b) e c) per Paesi comunitari diversi dall’Italia.

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