Il pagamento dei diritti doganali

Le modalità di riscossione dei diritti doganali sono diverse a seconda che si tratti di accertamento originario o di accertamento suppletivo.

L’accertamento originario è specificamente disciplinato dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 374/90 e dall’art. 218, 1° paragrafo del CDC.

L’obbligazione che ne consegue sorge al momento dell’accettazione della dichiarazione di vincolo di una merce ad un regime che comporti il pagamento di diritti doganali. Ad esempio si tratta dei diritti liquidati nella dichiarazione (bolletta doganale) presentata per l’importazione definitiva di una merce. Il pagamento di tali diritti deve avvenire all’atto delle svincolo della stessa.

Tuttavia può essere consentito, previa costituzione di idonea garanzia, che il pagamento dei diritti relativi a tutte le merci svincolate in un certo periodo avvenga al termine di tale periodo, che in ogni caso non può eccedere i 31 giorni.

L’accertamento suppletivo invece è disciplinato dall’art. 220 1° paragrafo del CDC.

Si tratta dell’ipotesi in cui l’importo dei dazi scaturenti da un’obbligazione doganale non sia stato contabilizzato al momento dell’accettazione della dichiarazione, o sia stato contabilizzato ad un livello inferiore a quello legalmente dovuto.

Si tratta dei diritti doganali derivanti da avvisi di accertamento emessi successivamente allo svincolo della merce.

Questi diritti sono rappresentati, ad esempio, dalle maggiori somme richieste dalla Dogana a seguito di “revisione d’accertamento” – eseguita ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 374/90 nei tre anni successivi alla emissione della bolletta d’importazione.

Le modalità ed i termini di riscossione dei diritti doganali (sia di quelli scaturenti da accertamenti originari, sia di quelli scaturenti da accertamenti suppletivi) sono stabiliti dagli artt. 222 e seguenti del CDC.

L’art. 222 del CDC, con riferimento ai termini di pagamento dei dazi comunque dovuti, opera una distinzione tra soggetti che non fruiscono di una facilitazione di pagamento (1 paragrafo lett. a) e quelli che ne fruiscono a norma degli articoli da 224 a 229 (1 paragrafo lett. b).

I primi dovranno pagare entro il termine fissato dalla Dogana, che comunque non può eccedere i dieci giorni; i secondi, invece, entro e non oltre la scadenza dei termini stabiliti nel quadro delle facilitazioni previste ai citati artt. da 224 a 229.

In ogni caso le dilazioni di pagamento sono concesse, ai sensi dell’art. 224 CDC, solo su istanza di parte, previa costituzione di un’apposita garanzia, come previsto dall’art. 225 1° paragrafo del CDC. Esse possono riguardare i pagamenti relativi ad ogni tipo di accertamento (originari e/o suppletivi).

Per quanto riguarda le modalità di concessione delle dilazioni di pagamento, l’art. 226 del CDC dispone che l’Autorità Doganale può consentire che la dilazione del pagamento sia accordata:

a)     singolarmente per ogni importo dei dazi contabilizzato, sia in occasione degli accertamenti originari che di quelli suppletivi. Vale a dire che per ogni singolo accertamento potrà essere richiesta la facilitazione di pagamento, sempre previa costituzione di una specifica garanzia.

b)     globalmente per tutti i dazi liquidati in un certo periodo in occasione di accertamenti originari (bollette di importazione emesse) [art. 226 lett. a) b)]. In tal caso, previa costituzione di idonea garanzia, verrà acceso a nome del richiedente un conto di debito nel quale confluiranno tutti gli importi relativi ai dazi liquidati in un determinato intervallo di tempo fissato dall’Amministrazione finanziaria per i quali l’interessato ha scelto tale modalità di pagamento. Tali importi, così annotati e riassunti nel conto, saranno pagati alle scadenze previste, con possibilità da parte della Dogana, in caso di mancato pagamento, di escutere il garante.

Va però evidenziato che la facoltà di avvalersi di un conto di debito non è prevista nel caso degli accertamenti suppletivi, per i quali, per espressa disposizione dell’art. 226 lett. a) del CDC, è necessario presentare una specifica istanza, corredata da idonea garanzia, per ogni singolo accertamento.

Anche la semplice lettura della norma nazionale (artt. 78 e seguenti del T.U.L.D.) conferma che il differimento globale è consentito soltanto per i diritti doganali liquidati all’atto degli accertamenti cd “originari”, in quanto conseguenti alla presentazione della dichiarazione in dogana e strettamente connessi alla data in cui le merci sono state rilasciate alla libera disponibilità dell’operatore.

In particolare si richiamano alcune disposizioni del T.U.L.D.:

art. 78: “L’amministrazione finanziaria può consentire di ottenere la libera disponibilità della merce senza il pagamento dei diritti liquidati, i quali sono annotati …. in apposito conto di debito….;”

art. 79 (come sostituito con articolo 5 paragrafo 2 della legge n. 213/2000, in conformità agli artt. 226 e 227 del Codice doganale comunitario): “Il ricevitore della dogana consente, a richiesta dell’operatore, il pagamento differito dei diritti doganali…….;”

Art. 80 : Il periodo per il quale è concesso il pagamento differito …decorre dalla data di registrazione della bolletta doganale ovvero, se la merce è stata già rilasciata a disposizione dell’operatore, dalla data del rilascio medesimo.

Consegue, pertanto, che i diritti doganali dovuti a seguito di accertamenti suppletivi non possono, come a volte avviene, essere addebitati nel conto di differito dell’operatore ma, nel caso di mancato pagamento entro il termine stabilito, la dogana deve far ricorso alla procedura della riscossione coattiva di cui all’art. 67 1° comma del D.P.R. 28.01.1988 n. 43 che prevede la riscossione tramite ruolo anche per i diritti doganali (Si ricorda che la procedura di riscossione a mezzo ruolo ha sostituito quella a mezzo ingiunzione di pagamento di cui Testo Unico 14/04/1910 n. 639, richiamata nell’abrogato art. 82 del T.U.L.D.).

gianni gargano

francesco pagnozzi

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