Il “dichiarante” ed il “rappresentante” in dogana

Nella rappresentanza la volontà di un soggetto interviene per il compimento di negozi giuridici valevoli per altri. Gli effetti di un atto di volontà vanno immediatamente a cadere nell’altrui sfera giuridica (vedi articolo 1388 c.c.).

Rappresentante è, infatti, colui che ha il potere di agire in nome e per conto del rappresentato (o dominus del negozio).

La vera rappresentanza va tenuta distinta da una situazione che con essa ha solamente qualche analogia e che viene configurata come rappresentanza indiretta o impropria.

La prima (la diretta) deve manifestarsi anche nei rapporti tra il rappresentante e i terzi con i quali si viene a contattare (contemplatio domini).

La cosiddetta rappresentanza indiretta, invece, non si manifesta ai terzi e, quindi, non è rappresentanza. Essa ha rilevanza soltanto tra il dominus del negozio e chi agisce per lui, giacchè quest’ultimo agisce per conto ma non in nome del primo, che rimane in disparte. La conseguenza è che il “rappresentante indiretto” agisce nell’interesse altrui, ma acquista diritti ed assume obbligazioni che ricadono entro la propria sfera giuridica con l’obbligo personale di trasmettere al dominus il risultato del suo agire, mentre egli rimane responsabile di fronte ai terzi. (Trabucchi paragrafo 68 – La rappresentanza).

Ciò premesso, si richiamano, qui di seguito, le principali norme che regolano, nel diritto doganale, la figura del “dichiarante” e di quella del “rappresentante” in dogana.

 

Dichiarante, in dogana, è il proprietario della merce, quando agisce direttamente, ovvero il rappresentante che agisca per suo conto, ma in nome proprio (rappresentanza indiretta).

 

Le norme che disciplinano il “dichiarante” in dogana sono:

1)     articolo 4, punto, 18, del CDC che definisce dichiarante: “la persona che fa la dichiarazione in dogana a nome proprio ovvero la persona in nome della quale è fatta la dichiarazione in dogana”.;

2)     l’articolo 64, secondo paragrafo: 

“………………

b) il dichiarante deve essere stabilito nella Comunità”.

 

La “rappresentanza in dogana”, invece, è disciplinata all’articolo 5 del CDC, che distingue la rappresentanza diretta da quella indiretta.

Nella rappresentanza diretta, riservata in Italia agli spedizionieri doganali iscritti nell’Albo professionale istituito con la legge 22/12/1960, nr. 1612, gli effetti giuridici della dichiarazione, che viene effettuata in nome e per conto altrui, si producono immediatamente nella sfera giuridica del proprietario della merce che, ai sensi del citato articolo 4, paragrafi 18 e 21, assume la veste di dichiarante e di titolare del regime doganale prescelto.

La rappresentanza indiretta è libera, nel senso che la dichiarazione in dogana può essere resa da chiunque (proprietario, mero detentore), sia in grado di presentare alla competente dogana la merce ed i documenti ad essa relativi. (articolo 64, paragrafo primo, CDC).

Si riporta qui di seguito uno stralcio degli articoli 5 e 201 del CDC:

–          art. 5 del CDC:

  • punto 2 – “la rappresentanza può essere: 
  • Diretta: quando il rappresentante agisce a nome e per conto di terzi;
  • Indiretta: quando il rappresentante agisce in nome proprio ma per conto di terzi.
  • o punto 4 “Il rappresentante deve dichiarare di agire per la persona rappresentata, precisare se si tratta di rappresentanza diretta o indiretta e disporre del potere di rappresentanza.

La persona che non dichiari di agire in nome e per conto di un terzo o che dichiari di agire a nome e per conto di un terzo senza disporre del potere di rappresentanza è considerata agire a suo nome e per proprio conto.”

 

– Art. 201 del CDC:

  • ………………
  • punto 3: Il debitore è il dichiarante. In caso di rappresentanza indiretta è parimenti debitrice la persona per conto della quale è presentata la dichiarazione in dogana.”

 

Sulla responsabilità dello spedizioniere doganale si è espressa la Commissione Regionale di Trieste che, con sentenza n. 101/8/06, ha chiarito:

“Non sarebbe stata ipotizzabile una responsabilità dello spedizioniere doganale ex art. 201/III CDC non essendo la XXXX dichiarante ai sensi dell’art. 4 comma 17 del CDC.

Assume l’Agenzia delle Dogane che l’esenzione da responsabilità solidale dello spedizioniere  doganale è normativamente collegata solamente al caso di rappresentanza diretta laddove, in caso di rappresentanza indiretta – quale è il rapporto che legava la XXXX all’YYYY operando lo spedizioniere “per conto” ma non “in nome” dell’importatore – “il dichiarante” – ai sensi dell’art. 4/XVII del CDC – essendo lo spedizioniere, nei suoi confronti sarebbe insorta l’obbligazione solidale con l’importatore al pagamento dei dazi evasi.

L’assunto non è condivisibile ove consideri che, nella sostanza, proprio la qualità professionale della XXXX rende del tutto evidente come detta società operasse non nell’interesse proprio bensì per l’YYYY che risultava, palesemente, l’importatore della merce.

In tal senso va letta la disposizione dell’art. 40 t.u.l.d. ove recita:

……

Tale principio è fatto proprio da alcune recenti pronunzie del Supremo Collegio.

Cass. V, 20.2.2006 n. 3623 Min. Finanze – Dell’Orco: “…. Né la responsabilità dello spedizioniere può trovare fondamento nel rischio professionale, per avere egli fatto affidamento sulla bontà della dichiarazione rilasciata dall’importatore ed aver omesso di accertarne la veridicità, in quanto il controllo che egli può effettuare riguarda solo la corrispondenza tra la dichiarazione che egli fa alla dogana e la situazione oggettiva della merce risultante dalla documentazione fornita dall’imprenditore, e non si estende quindi alla verifica dell’esistenza di un “plafond” disponibile, che presupporrebbe un’ispezione della contabilità della ditta importatrice. Inoltre, l’art. 41 del D.P.R.  n. 43 del 1973 dev’essere disapplicato, sia per incompatibilità con l’art. 2.1 del Regolamento CEE n. 1031/88 del 18 aprile 1998 – entrato in vigore il 1° gennaio 1989 e riprodotto nell’art. 201.3 del Regolamento CEE n. 2913/92 del 12 ottobre 1992 (Codice doganale comunitario), il quale esclude che possa essere chiamato a rispondere dell’adempimento dell’obbligazione doganale chi, come lo spedizioniere, abbia agito in nome e per conto del proprietario della merce transitata in dogana, sia ai sensi dell’art. 8 della legge 25 luglio 2000, n. 213, che – con norma d’interpretazione autentica dell’art. 2 del decreto – legge 29 dicembre 1983 n. 146, convertito in legge febbraio 1984 n. 17, avente quindi efficacia retroattiva – ha espressamente esonerato lo spedizioniere dalla responsabilità in questione.”

Cass. V 26.9.2003 n. 14312, Bono – Min Finanze “In tema di IVA lo spedizioniere doganale non può essere chiamato a rispondere del mancato pagamento dell’imposta dovuta per le importazioni di merci da lui effettuate in nome e per conto della ditta importatrice, né in via sussidiaria, ai sensi dell’art. 41 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (abrogato dall’art. 28 della legge 8 maggio 1998, n. 146, ma applicabile “ratione temporis”), né in via diretta, ai sensi dell’art. 56 del medesimo d.P.R. n. 43 del 1973 (nel testo, applicabile “ratione temporis”, anteriore alla sostituzione operata con il citato art. 28 della legge n. 146 del 1998), dovendo tali norme essere disapplicate perché incompatibili con l’art. 2.1 del Regolamento CEE n. 1031 del 1998 – entrato in vigore l’1 gennaio 1989 e riprodotto nell’art. 201.3 del Regolamento CEE n. 2913 del 1992 (istitutivo del cosiddetto codice doganale comunitario), – il quale esclude che possa essere chiamato a rispondere dell’adempimento dell’obbligazione doganale chi, come lo spedizioniere, abbia agito in nome e per conto del proprietario della merce transitata in dogana.

Cass. V, 18.6.2003 n. 9777, Bono – Min. Finanze: “In relazione ad operazioni effettuate in epoca successiva al primo gennaio 1989, lo spedizioniere doganale non può essere chiamato a rispondere in via diretta, ai sensi del secondo comma dell’art. 56 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, del mancato pagamento dell’I.V.A. dovuta per le importazioni di merci da lui effettuate in nome e per conto della ditta importatrice, dovendo tale norma essere disapplicata, perché incompatibile con l’art. 201.3 del Regolamento CEE n. 2913/92 (che ha istituito il cosiddetto codice doganale comunitario), il quale esclude che possa essere chiamato a rispondere dell’adempimento dell’obbligazione doganale chi, come lo spedizioniere, abbia agito in nome e per conto del proprietario della merce transitata in dogana.

 

Cass. V, 1.8.2000 n. 10047, Amm. Finanze – Bisesi e a.: Con riguardo ad operazioni effettuate in epoca successiva al primo gennaio 1989, lo spedizioniere doganale non può essere chiamato a rispondere in via sussidiaria, ai sensi del secondo comma dell’art. 41 del d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, del mancato pagamento dell’I.V.A. dovuta per le importazioni di merci da lui effettuate in nome e per conto della ditta importatrice, dovendo tale norma essere disapplicata, perché incompatibile con l’art. 2.1 del Regolamento CEE n. 1031/88, entrato in vigore il primo gennaio 1989, riprodotto nell’art. 201.3 del Regolamento CEE n. 2913/92 (che ha istituito il cosiddetto codice doganale comunitario), il quale esclude che possa essere chiamato a rispondere dell’adempimento dell’obbligazione doganale chi, come lo spedizioniere, abbia agito in nome e per conto del proprietario della merce transitata in dogana.”

gianni gargano

francesco pagnozzi

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