Sulla nota delle dogane sulla mutua assistenza amministrativa
La nota 139525/RU del 22/10/2009 emessa dall’Agenzia delle Dogane, indirizzata a tutte le Direzioni Regionali, commenta le disposizioni sulla cooperazione amministrativa in materia di origine preferenziale.
Regolata dal Codice Doganale Comunitario.
Che, ovviamente, è la “Legge” da rispettare.
Sulla validità delle circolari in sede contenziosa l’Amministrazione si comporta, sovente, in maniera altalenante.
Alcune volte le circolari costituiscono la pietra miliare su cui fondare ogni pretesa, altre volte vengono del tutto ignorate.
La verità è invece quella ripetutamente affermata dalla Suprema Corte di Cassazione che è solo la norma scritta, nazionale o comunitario, a dover essere osservata, laddove le circolari altro non sono che un parere dell’Amministrazione che può essere disatteso dagli stessi Uffici dipendenti.
Il contenuto della risoluzione in commento, per quello che qui interessa, coincide con il disposto del Codice Doganale Comunitario.
Vale, perciò, farvi riferimento.
Essa dispone che le richieste di cooperazione attivate per ragionevole dubbio, sulla validità delle prove di origine, non si devono limitare al semplice richiamo all’autenticità o alla regolarità dei certificati, ma specificare chiaramente il dubbio da cui origina la richiesta.
E che qualsiasi richiesta di informazioni, o documenti, che esuli dalla verifica di autenticità o regolarità di una prova di origine preferenziale è esclusa dall’ambito della cooperazione amministrativa, per rientrare in una diversa richiesta, che prevede, ovviamente, un diverso iter amministrativo.
Il caso concreto, che più frequentemente ricorre si può rappresentare così:
– la dogana invia, per il controllo “a posteriori”, per fondato dubbio, nell’ambito della mutua assistenza amministrativa in tema di origine, un certificato, con la relativa fattura (se presentata), specificando la natura del dubbio;
– essa chiede anche copia della fattura presentata dall’esportatore per il rilascio del certificato;
Certamente la Dogana è legittimata a effettuare entrambe le richieste.
La prima richiesta rientra nell’ambito del controllo “a posteriori” delle prova d’origine che, se non valida, legittima il recupero degli eventuali maggiori diritti dovuti.
La seconda, invece, non rientra nell’ambito della Mutua Assistenza Amministrativa, ma in quello più generale della revisione dell’accertamento di cui all’art. 78 delle Disposizioni d’Applicazione Codice Doganale Comunitario, posta in essere con tutti i mezzi d’indagine a disposizione dell’Amministrazione.
L’Atto emesso per il recupero degli eventuali maggiori diritti dovuti non potrà, perciò, essere motivato con il ricorso alla Mutua Assistenza Amministrativa.
Sul punto il D.A.C. è preciso.
La procedura prevede che il controllo “a posteriori” deve essere posto in essere rispedendo alle Autorità competenti i certificati e le fatture se presentate.
Nessun’altra richiesta è prevista.
Può a volte verificarsi che, qualora ne sia stata fatta richiesta, le Autorità estere interessate, pur confermando la validità dei certificati, rimettano una fattura, presentata dall’esportatore per il rilascio dei certificati, di importo più elevato rispetto a quella presentata all’importazione.
Confermata l’origine preferenziale della merce, la dogana, esauriti i controlli in tema di origine previsti dalla Mutua Assistenza Amministrativa, prima di procedere al recupero dei maggiori diritti dovuti, deve tutelare i diritti dell’importatore, il quale molto spesso non aveva notizia della diversa fattura emessa dall’esportatore ed era in assoluta buona fede.
La situazione si verifica frequentemente quando i paesi terzi riconoscono un premio all’esportazione.
Ed è in questi casi che la Dogana prima di procedere a notizie di reato, emissione di avvisi di rettifica, atti che sconvolgono la vita dell’imprenditore (umiliato nella sua dignità) e dell’impresa (umiliata nella sua credibilità nei confronti delle banche, della clientela, dell’esattore e chi più ne ha più ne metta), deve fare un accertamento sui fatti, richiedendo tutte le notizie e svolgendo tutte le indagine volte ad accertare la verità.
Contemporaneamente deve informare l’importatore, consentendogli il diritto alla difesa. Per due motivi:
– perché vige il principio dell’affidamento dell’operatore di buona fede e non quello della presunzione di colpevolezza degli operatori. E questa è opinione della Suprema Corte di Cassazione;
– per dare attuazione alla sentenza Sopropè della Corte di Giustizia Europea, che vale in tutt’ Europa e non solo in alcuni paesi (come pure qualcuno ha sostenuto in sede contenziosa), i cui principi sono stati scolpiti in maniera definitiva nel nuovo Codice Doganale Comunitario, che all’art. 16 recita testualmente:
“…
4. Prima di prendere una decisione che abbia conseguenze sfavorevoli per la persona o le persone a cui è destinata, le autorità doganali comunicano le motivazioni su cui intendono basare la decisione alla persona o persone interessate, cui è data la possibilità di esprimere il proprio punto di vista, entro un dato termine a decorrere dalla data della comunicazione.
Dopo la scadenza di detto termine, la decisione, motivata, è notificata nella debita forma alla persona interessata. La decisione menziona il diritto di ricorso di cui all’articolo 23.
….
6. Fatte salve le disposizioni stabilite in altri settori che specificano in quali casi e a quali condizioni le decisioni non hanno effetto o sono nulle, le autorità doganali che hanno emesso una decisione possono annullarla, modificarla o revocarla in ogni momento se essa non è conforme alla normativa doganale.
7. Fatta eccezione per i casi in cui un’autorità doganale agisce in qualità di autorità giudiziaria, i paragrafi 3, 4 e 6 del presente articolo e gli articoli 17, 18 e 19 si applicano anche alle decisioni
prese dalle autorità doganali senza preventiva richiesta della persona interessata, in particolare alla notifica di un’obbligazione doganale come previsto nell’articolo 67, paragrafo 3.”
E non si dica, anche in questo caso, che il Regolamento 450/2008 non è entrato ancora in vigore.
Perché anche in questo caso certe volte vale e certe volte no.
A seconda di come gira il vento.
E invece no!
Il nuovo Codice Doganale Comunitario è stato approvato e non è entrato ancora in vigore solo perché non sono state ancora definite le nuove DAC.
E poi:
la Corte di Giustizia Europea non conta proprio niente?
Gianni Gargano
Lascia un commento