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Il meccanismo dell’inversione contabile ai fini dell’assolvimento dell’imposta

Articolo 17, 2° comma, DPR 26.10.1972, n. 633

Nota prot. n. 1812/V/SD del Dipartimento delle Dogane del 12 agosto 1988

 

Infine, il comma 6 dello stesso articolo 50-bis, prevede che l’imposta è dovuta, all’atto dell’estrazione dei beni, mediante emissione di autofattura ai sensi dell’art. 17 del già richiamato D.P.R. n. 633 del 1972.

In presenza di tale contesto normativo, la scrivente esprime l’avviso che quanto rappresentato costituisca in sostanza un falso problema, in quanto il meccanismo dell’autofatturazione cui deve farsi ricorso all’atto dell’uscita dei beni dal deposito, anche nel caso di applicazione dell’imposta, non comporta comunque un materiale versamento del tributo; l’annotazione della fattura nei registri di cui agli articoli 23 e 25 del D.P.R. n. 633 del 1972, consente di compensare contestualmente il debito con un credito equivalente, per cui l’operatore evita l’esborso di ingenti somme a titolo d’imposta.

 

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 440/E del 12/11/2008

 

  1. Estrazione dei beni dal deposito IVA.

Nella successiva fase di estrazione delle autovetture dal deposito IVA, per i beni destinati al mercato italiano il rappresentante fiscale italiano dovrà assolvere l’IVA tramite l’emissione di fattura ai sensi dell’art. 17, terzo comma, del DPR n. 633 del 1972, secondo quanto previsto dall’art. 50-bis, comma 6, del DL n. 331 del 1993. La successiva cessione al commissionario GAMMA Spa comporterà l’emissione di fattura con addebito dell’IVA secondo l’aliquota ordinaria.

 

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 89/E del 25/8/2010

 

….

Con riferimento al polietilene, si fa presente che tale materiale, di provenienza estera, viene introdotto nel territorio dello Stato tramite immissione in libera pratica con introduzione nel deposito IVA, ai sensi dell’art. 50-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331; la successiva estrazione, da effettuare per l’immissione in consumo nel territorio dello Stato, avviene tramite autofattura della Società medesima, la quale nel documento applica l’IVA nella misura del 20%.

 

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 37/E del 28/7/2011

….

Il secondo comma dell’articolo 17, così come sostituito dal decreto n. 18, amplia l’ambito applicativo del reverse charge obbligatorio, vale a dire delle ipotesi in cui – in deroga ai criteri generali previsti dal primo comma dell’articolo 17 del d.P.R. n. 633 – il debitore dell’imposta non è, come di regola avviene, il cedente o prestatore, bensì il cessionario o committente

…..

Il cessionario o committente, soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato dovrà provvedere, ai sensi dei commi 4 e 5 dell’articolo 21 del d.P.R. n. 633, all’emissione della fattura in un unico esemplare (nella prassi definita “autofattura”) al momento di effettuazione dell’operazione, determinato ai sensi dell’articolo 6 del predetto decreto.

….

Le “autofatture” dovranno essere annotate nel registro delle fatture emesse di cui all’articolo 23 del d.P.R. n. 633, entro i quindici giorni dall’emissione (entro il 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione per le fatture di cui all’articolo 21, comma 4, secondo periodo, del d.P.R. n. 633).

….

Ai sensi dell’articolo 25, le “autofatture”, fotografando pur sempre operazioni di acquisto di beni o servizi, dovranno poi ricevere un numero progressivo in entrata – in base all’ordine progressivo delle fatture ricevute – e riportate nel registro degli acquisti di cui allo stesso articolo. Poiché l’annotazione in detto registro è funzionale all’esercizio del diritto alla detrazione, alla stessa dovrà procedersi anteriormente alla liquidazione periodica o alla dichiarazione annuale in cui il diritto viene esercitato. L’annotazione in esame potrà quindi essere effettuata, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del d.P.R. n. 633, a partire dal mese in cui l’imposta diviene esigibile – come di regola nella pratica avviene, al fine di compensare, attraverso la detrazione, la corrispondente partita a debito – fino alla scadenza del termine della dichiarazione annuale relativa al secondo anno in cui l’imposta è divenuta esigibile (tale dichiarazione rappresenta, a norma del primo comma dell’articolo 19, l’ultimo momento per esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA).

^^^^^^

 

Sentenza della Corte di Giustizia Europea resa nella causa C-272/13 (Equoland)

 

38 Certamente, si potrebbe argomentare che, siccome la merce non è stata fisicamente introdotta nel deposito fiscale, l’IVA era dovuta al momento dell’importazione e, pertanto, il pagamento mediante il meccanismo dell’inversione contabile costituisce un pagamento tardivo di tale IVA.

39 Orbene, da una giurisprudenza costante della Corte risulta che un versamento tardivo dell’IVA costituisce, in mancanza di un tentativo di frode o di danno al bilancio dello Stato, solo una violazione formale che non può rimettere in discussione il diritto a detrazione del soggetto passivo. Ad ogni modo, un siffatto versamento tardivo non può essere equiparato, di per sé, a una frode, la quale presuppone, da un lato, che l’operazione controversa, nonostante il rispetto delle condizioni previste dalle pertinenti disposizioni della sesta direttiva e della legislazione nazionale che la recepisce, abbia il risultato di procurare un vantaggio fiscale la cui concessione sia contraria all’obiettivo perseguito da queste disposizioni e, dall’altro, che da un insieme di elementi oggettivi risulti che lo scopo essenziale dell’operazione controversa è il conseguimento di un vantaggio fiscale (v., in tal senso, sentenze Halifax e a., C‑255/02, EU:C:2006:121, punti 74 e 75, nonché EMS-Bulgaria Transport, EU:C:2012:458, punto 74).

40 Per quanto riguarda, in secondo luogo, le modalità di determinazione dell’importo della sanzione, va constatato, anzitutto, che la prescrizione secondo cui, oltre a una maggiorazione del 30%, il soggetto passivo deve versare nuovamente l’IVA all’importazione, senza che si tenga conto del pagamento già avvenuto, equivale sostanzialmente a privare tale soggetto passivo del suo diritto a detrazione. Infatti, assoggettare una sola e unica operazione a una doppia imposizione dell’IVA, concedendo al contempo una sola volta la detraibilità di tale imposta, fa permanere la rimanente IVA a carico del soggetto passivo.

42 D’altro lato, dalla giurisprudenza della Corte emerge che, contrariamente a quanto sostenuto dal governo italiano in udienza, il regime dell’inversione contabile previsto dalla sesta direttiva consente, in particolare, di contrastare l’evasione e l’elusione fiscale constatate in taluni tipi di operazioni (v. sentenza Véleclair, C‑414/10, EU:C:2012:183, punto 34).

49 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda e terza questione pregiudiziale dichiarando che la sesta direttiva deve essere interpretata nel senso che, conformemente al principio di neutralità dell’IVA, essa osta ad una normativa nazionale in forza della quale uno Stato membro richiede il pagamento dell’IVA all’importazione sebbene la medesima sia già stata regolarizzata nell’ambito del meccanismo dell’inversione contabile, mediante un’autofatturazione e una registrazione nel registro degli acquisti e delle vendite del soggetto passivo.

 

Circolare dell’Agenzia delle Entrate

Direzione Centrale Normativa

12/E del 24 marzo 2015

…..

7.3 Utilizzazione o commercializzazione in Italia

Se il bene viene estratto per essere utilizzato o commercializzato nel territorio dello Stato, l’operazione comporta l’assolvimento dell’imposta da parte del soggetto proprietario dei beni che procede in proprio o tramite terzi all’estrazione secondo le modalità stabilite dall’art. 17, secondo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 mediante reverse charge (50-bis, comma 6, del D.L. n. 331 del 1993).

Pertanto, al fine di assolvere il tributo, il cessionario deve integrare il documento relativo all’acquisto del bene, effettuato prima di procedere all’estrazione (ovvero, in mancanza del medesimo, emettere autofattura). In particolare, l’operatore che procede all’estrazione integra il documento di acquisto che è stato emesso nei suoi confronti senza addebito di IVA, provvedendo a determinare la base imponibile ed applicare la relativa imposta.

Il documento integrato deve essere annotato nel registro di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 633 del 1972, e nel registro del precedente art. 23, al fine di evidenziare il debito d’imposta dell’acquirente nei confronti dell’Erario.

 

12. Irregolare introduzione dei beni in deposito – Corte di Giustizia causa C-272/13 del 17 luglio 2014

12.1 Introduzione virtuale

…….

Secondo la Corte di Giustizia, la mancata osservanza di tale obbligo, qualificato come adempimento di carattere formale, comporta che l’IVA, che nel caso di specie avrebbe dovuto essere versata al momento dell’importazione, se è assolta, all’atto dell’estrazione dei beni dal deposito, mediante il meccanismo dell’inversione contabile, costituisce un pagamento tardivo dell’imposta. Secondo una giurisprudenza costante della Corte, in mancanza di un tentativo di frode, tale violazione ha carattere formale e non può rimettere in discussione il diritto alla detrazione del soggetto passivo.

 

ESEMPIO REVERSE CHARGE

Si ipotizza un’azienda che nel gennaio del 2016 abbia emesso:

  • Una autofattura per estrazione di merce dal deposito Iva (evidenziata in grassetto), registrata nel mese di gennaio, sia sul registro delle vendite che su quello degli acquisti;
  • Tre fatture emesse per vendite effettuate in Italia alle diverse aliquote del 4%, 10% e 22% registrate nel registro delle vendite nel mese di gennaio;
  • Tre fatture di acquisto per beni o servizi acquistati in Italia alle diverse aliquote del 4%, 10% e 22% registrate nel registro degli acquisti nel mese di gennaio;

La liquidazione Iva periodica relativa al mese di gennaio evidenzia come l’imposta a debito e quella a credito delle autofatture registrate nel mese di gennaio concorrano alla determinazione dell’imposta risultata a debito, unitamente a tutte le altre operazioni poste in essere nel periodo.

 


*** **** REGISTRO VENDITE *** ****
Azienda: DITTA PROVA NAPOLI P.I.
Gennaio 2016
T Data Reg. N. Doc. D. Doc. Clienti Totale Doc. Imponibile Aliquota Imposta Descr. IVA
AF 15/01/2016 1 15/01/2016 Autofattura 24.400,00 20.000,00 22% 4.400,00 IVA 22 %
V 20/01/2016 1 20/01/2016 Cliente Y 6.100,00 5.000,00 22% 1.100,00 IVA 22 %
V 22/01/2016 2 22/01/2016 Cliente X 8.800,00 8.000,00 10% 800,00 IVA 10 %
V 24/01/2016 3 24/01/2016 Cliente W 2.080,00 2.000,00 4% 80,00 IVA 4 %
(V) Vendita (AF) Autofattura
FINE PAGINA

 

RIEPILOGO REGISTRO VENDITE
Cod. IVA Aliquota Imponibile  Imposta
IVA 22 % Autofatture 22%                   20.000,00     4.400,00
IVA 22 % Vendite 22%                     5.000,00     1.100,00
IVA 10 % Vendite 10%                     8.000,00        800,00
IVA 4 % Vendite 4%                     2.000,00           80,00
Totali                   35.000,00     6.380,00
FINE PAGINA

 

*** **** REGISTRO ACQUISTI *** ****
Azienda: DITTA PROVA NAPOLI P.I.
Gennaio 2016
T Data Reg. N. Doc. D. Doc. Fornitore Totale Doc. Imponibile Aliquota Imposta Descr. IVA
AF 15/01/2016 1 15/01/2016 AUTOFATTURA 24.400,00 20.000,00 22% 4.400,00 IVA 22 %
A 31/01/2016 1 10/01/2016 Fornitore Gamma Srl 2.440,00 2.000,00 22% 440,00 IVA 22 %
A 31/01/2016 1 08/01/2016 Fornitore Omega Srl 8.250,00 7.500,00 10% 750,00 IVA 10 %
A 31/01/2016 1 03/01/2016 Fornitore Delta Srl 9.000,00 7.500,00 4% 300,00 IVA 4 %
(A) Acquisti (AF) Autofattura
FINE PAGINA

 

RIEPILOGO Registro Acquisti
Cod. IVA Aliquota Imponibile  Imposta
IVA 22 % Autofatture 22%                   20.000,00     4.400,00
IVA 22 % Acquisti 22%                     2.000,00        440,00
IVA 10 % Acquisti 10%                     7.500,00        750,00
IVA 4 % Acquisti 4%                     7.500,00        300,00
Totali                   37.000,00     5.890,00
FINE PAGINA

 

 

*** **** LIQUIDAZIONE IVA *** ****
Azienda: DITTA PROVA NAPOLI P.I.
Gennaio 2016
VENDITE ACQUISTI
Aliquota Imponibile Debito IVA Aliquota Imponibile Credito IVA
IVA 22 % Autofatture   20.000,00      4.400,00 IVA 22 % Autofatture    20.000,00      4.400,00
IVA 22 % Vendite     5.000,00     1.100,00 IVA 22 % Acquisti      2.000,00        440,00
IVA 10 % Vendite     8.000,00         800,00 IVA 10 % Acquisti      7.500,00        750,00
IVA 4 % Vendite     2.000,00          80,00 IVA 4 % Acquisti      7.500,00        300,00
Totale    35.000,00      6.380,00 Totale    37.000,00      5.890,00
Totale Iva Dovuta:      6.380,00
Totale Iva Detraibile:      5.890,00
Debito IVA         490,00

 


Articolo 50 bis D.L. 30/08/1993, n. 331

Prima del Decreto Fiscale (D.L. 193/2016)

Comma 4

 

Sono effettuate senza pagamento dell’imposta sul valore aggiunto le seguenti operazioni:

a) gli acquisti intracomunitari di beni eseguiti mediante introduzione in un deposito IVA;

b) le operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito IVA previa prestazione di idonea garanzia commisurata all’imposta. La prestazione della garanzia non e’ dovuta per i soggetti certificati ai sensi dell’articolo 14-bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni, e per quelli esonerati ai sensi dell’articolo 90 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

c) le cessioni di beni, nei confronti di soggetti identificati in altro Stato membro della Comunità europea, eseguite mediante introduzione in un deposito IVA;

d) le cessioni dei beni elencati nella tabella A-bis allegata al presente decreto, eseguite mediante introduzione in un deposito IVA, effettuate nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nella lettera c);

e) le cessioni di beni custoditi in un deposito IVA;

f) le cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito IVA con spedizione in un altro Stato membro della Comunità europea, salvo che si tratti di cessioni intracomunitarie soggette ad imposta nel territorio dello Stato;

g) le cessioni di beni estratti da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunità europea;

h) le prestazioni di servizi, comprese le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali, relative a beni custoditi in un deposito IVA, anche se materialmente eseguite non nel deposito stesso ma nei locali limitrofi sempreche’, in tal caso, le suddette operazioni siano di durata non superiore a sessanta giorni;

i) il trasferimento dei beni in altro deposito IVA.

Comma 6

 

L’estrazione dei beni da un deposito IVA ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nello Stato può essere effettuata solo da soggetti passivi d’imposta agli effetti dell’IVA iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da almeno un anno, che dimostrino una effettiva operatività e attestino regolarità dei versamenti IVA, con le modalità definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, e comporta il pagamento dell’imposta; la base imponibile e’ costituita dal corrispettivo o valore relativo all’operazione non assoggettata all’imposta per effetto dell’introduzione ovvero, qualora successivamente i beni abbiano formato oggetto di una o più cessioni, dal corrispettivo o valore relativo all’ultima di tali cessioni, in ogni caso aumentato, se non già compreso, dell’importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell’estrazione. L’imposta e’ dovuta dal soggetto che procede all’estrazione, a norma dell’articolo 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; tuttavia, se i beni estratti sono stati oggetto di precedente acquisto, anche intracomunitario, senza pagamento dell’imposta, da parte del soggetto che procede all’estrazione, questi deve provvedere alla integrazione della relativa fattura, con la indicazione dei servizi eventualmente resi e dell’imposta, ed alla annotazione della variazione in aumento nel registro di cui all’articolo 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 entro quindici giorni dall’estrazione e con riferimento alla relativa data; la variazione deve, altresì, essere annotata nel registro di cui all’articolo 25 del medesimo decreto entro il mese successivo a quello dell’estrazione. Fino all’integrazione delle pertinenti informazioni residenti nelle banche dati delle Agenzie fiscali, il soggetto che procede all’estrazione comunica, altresì, al gestore del deposito IVA i dati relativi alla liquidazione dell’imposta di cui al presente comma, anche ai fini dello svincolo della garanzia, di cui al comma 4, lettera b); le modalità di integrazione telematica sono stabilite con determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate.

 


 

Estrazione dei beni dal deposito IVA e svincolo della garanzia (nota prot. 113881/RU del 5.10.2011)

 

In particolare, il soggetto che procede all’estrazione dovrà produrre:

  1. copia dell’autofattura ovvero, in caso di esportazione o di cessione intracomunitaria, copia della fattura, integrata con gli estremi della registrazione nei libri contabili ovvero, in alternativa a tale integrazione, corredata da copia del registro di cui agli articoli 23/24 e 25 del D.P.R. 633/1972 da cui risulti l’avvenuta registrazione delle suddette fatture;
  2. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con allegata la copia di un documento di identità, rilasciata ai sensi degli artt.19 e 47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e attestante la conformità all’originale e l’effettiva registrazione nei libri contabili dell’autofattura o della fattura.

Il depositario provvederà a trasmettere tale documentazione al competente ufficio delle dogane.

Alla presentazione della documentazione suddetta, l’ufficio delle dogane provvede a svincolare la garanzia prestata per una singola operazione; in caso di prestazione di una garanzia globale, l’importo corrispondente all’I.V.A. viene riaccreditato e ciò equivale, ovviamente, allo svincolo.


 

Nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Protocollo 37969/RU del 7.04.2016

 

Le eventuali inadempienze del soggetto obbligato, in materia di versamento dell’IVA, che dovessero essere riscontrate dagli Uffici delle Dogane nel corso delle proprie attività di controllo, dovranno essere tempestivamente segnalate per i provvedimenti di competenza al locale Ufficio delle Entrate, e non potranno giustificare, la richiesta di obbligazioni non previste dalle disposizioni applicabili in tema di deposito Iva.

 

 


 

Articolo 50 bis D.L. 30/08/1993, n. 331

Prima della conversione del Decreto Fiscale (D.L. 193/23.10.2016)

Comma 4

4. Sono effettuate senza pagamento dell’imposta sul valore aggiunto le seguenti operazioni:

a) gli acquisti intracomunitari di beni eseguiti mediante introduzione in un deposito IVA;

b) le operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito IVA previa prestazione di idonea garanzia commisurata all’imposta. La prestazione della garanzia non e’ dovuta per i soggetti certificati ai sensi dell’articolo 14-bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni, e per quelli esonerati ai sensi dell’articolo 90 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

c) le cessioni di beni eseguite mediante introduzione in un deposito I.V.A.;

d) (lettera abrogata dall’art. 4, comma 7, lett. a), n. 2 decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193);

e) le cessioni di beni custoditi in un deposito IVA;

f) le cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito IVA con spedizione in un altro Stato membro della Comunità europea, salvo che si tratti di cessioni intracomunitarie soggette ad imposta nel territorio dello Stato;

g) le cessioni di beni estratti da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunità europea;

h) le prestazioni di servizi, comprese le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali, relative a beni custoditi in un deposito IVA, anche se materialmente eseguite non nel deposito stesso ma nei locali limitrofi sempreche’, in tal caso, le suddette operazioni siano di durata non superiore a sessanta giorni;

i) il trasferimento dei beni in altro deposito IVA.

…….

Comma 6

6. L’estrazione dei beni da un deposito I.V.A. ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nello Stato può essere effettuata solo da soggetti passivi d’imposta agli effetti dell’I.V.A. e comporta il pagamento dell’imposta; la base imponibile e’ costituita dal corrispettivo o valore relativo all’operazione non assoggettata all’imposta per effetto dell’introduzione ovvero, qualora successivamente i beni abbiano formato oggetto di una o più cessioni, dal corrispettivo o valore relativo all’ultima di tali cessioni, in ogni caso aumentato, se non già compreso, dell’importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell’estrazione. L’imposta e’ dovuta dal soggetto che procede all’estrazione ed e’ versata in nome e per conto di tale soggetto dal gestore del deposito, che e’ solidalmente responsabile dell’imposta stessa. Il versamento e’ eseguito ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista, entro il termine di cui all’articolo 18 del medesimo decreto del mese successivo alla data di estrazione. Il soggetto che procede all’estrazione annota nel registro di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, una fattura emessa ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del medesimo decreto, e i dati della ricevuta del versamento suddetto. E’ effettuata senza pagamento dell’imposta l’estrazione da parte di soggetti che si avvalgono della facoltà di cui alla lettera c) del primo comma e al secondo comma dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; in tal caso, la dichiarazione di cui all’articolo 1, primo comma, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, deve essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica. Per il mancato versamento dell’imposta dovuta ai sensi dei precedenti periodi, si applica la sanzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al cui pagamento e’ tenuto solidalmente anche il gestore del deposito; tuttavia, nel caso in cui l’estrazione sia stata effettuata senza pagamento dell’imposta da un soggetto che abbia presentato la dichiarazione di cui all’articolo 1, primo comma, lettera c), del predetto decreto n. 746 del 1983 in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, trova applicazione la sanzione di cui all’articolo 7, comma 4, del predetto decreto n. 471 e al pagamento dell’imposta e di tale sanzione e’ tenuto esclusivamente il soggetto che procede all’estrazione. Per i beni introdotti in un deposito I.V.A. in forza di un acquisto intracomunitario, il soggetto che procede all’estrazione assolve l’imposta provvedendo alla integrazione della relativa fattura, con la indicazione dei servizi eventualmente resi e dell’imposta, ed alla annotazione della variazione in aumento nel registro di cui all’articolo 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 entro quindici giorni dall’estrazione e con riferimento alla relativa data; la variazione deve, altresì, essere annotata nel registro di cui all’articolo 25 del medesimo decreto entro il mese successivo a quello dell’estrazione. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono stabilite le modalità di attuazione delle presenti disposizioni. Fino all’integrazione delle pertinenti informazioni residenti nelle banche dati delle Agenzie fiscali, il soggetto che procede all’estrazione dei beni introdotti in un deposito I.V.A. comunica al gestore del deposito i dati relativi alla liquidazione dell’imposta di cui al presente comma; ai fini dello svincolo della garanzia, di cui al comma 4, lettera b), il gestore del deposito I.V.A. comunica all’Ufficio doganale di importazione i dati relativi all’estrazione dal deposito I.V.A.; le modalità di integrazione telematica, ivi inclusa la comunicazione di cui al comma 4, lettera c), sono stabilite con determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate.

 

 

Articolo 50 bis D.L. 30/08/1993, n. 331

in vigore dal 03.12.2016

modificato dall’articolo 4, comma 7, del D.L. 22.10.2016, 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 1/12/2016, n. 225

 

COMMA 4

Sono effettuate senza pagamento dell’imposta sul valore aggiunto le seguenti operazioni:

a) gli acquisti intracomunitari di beni eseguiti mediante introduzione in un deposito IVA;

b) le operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito IVA previa prestazione di idonea garanzia commisurata all’imposta. La prestazione della garanzia non e’ dovuta per i soggetti certificati ai sensi dell’articolo 14-bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni, e per quelli esonerati ai sensi dell’articolo 90 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

c) le cessioni di beni eseguite mediante introduzione in un deposito I.V.A.;

d) (lettera abrogata dall’art. 4, comma 7, lett. a), n. 2 decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193);

e) le cessioni di beni custoditi in un deposito IVA;

f) le cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito IVA con spedizione in un altro Stato membro della Comunità europea, salvo che si tratti di cessioni intracomunitarie soggette ad imposta nel territorio dello Stato;

g) le cessioni di beni estratti da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunità europea;

h) le prestazioni di servizi, comprese le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali, relative a beni custoditi in un deposito IVA, anche se materialmente eseguite non nel deposito stesso ma nei locali limitrofi sempreché, in tal caso, le suddette operazioni siano di durata non superiore a sessanta giorni;

i) il trasferimento dei beni in altro deposito IVA.

 

COMMA 6

L’estrazione dei beni da un deposito I.V.A. ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nello Stato può essere effettuata solo da soggetti passivi d’imposta agli effetti dell’I.V.A. e comporta il pagamento dell’imposta; la base imponibile e’ costituita dal corrispettivo o valore relativo all’operazione non assoggettata all’imposta per effetto dell’introduzione ovvero, qualora successivamente i beni abbiano formato oggetto di una o più cessioni, dal corrispettivo o valore relativo all’ultima di tali cessioni, in ogni caso aumentato, se non già compreso, dell’importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell’estrazione. Per l’estrazione dei beni introdotti nel deposito IVA ai sensi del comma 4, lettera b), l’imposta e’ dovuta dal soggetto che procede all’estrazione, a norma dell’articolo 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, previa prestazione di idonea garanzia con i contenuti, secondo modalità e nei casi definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Nei restanti casi di cui al comma 4 e, per quelli di cui al periodo precedente, sino all’adozione del decreto, l’imposta e’ dovuta dal soggetto che procede all’estrazione ed e’ versata in nome e per conto di tale soggetto dal gestore del deposito, che e’ solidalmente responsabile dell’imposta stessa. Il versamento e’ eseguito ai sensi dell’ articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista, entro il termine di cui all’articolo 18 del medesimo decreto, riferito al mese successivo alla data di estrazione. Il soggetto che procede all’estrazione annota nel registro di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, una fattura emessa ai sensi dell’articolo 17, secondo comma, del medesimo decreto, e i dati della ricevuta del versamento suddetto. E’ effettuata senza pagamento dell’imposta l’estrazione da parte di soggetti che si avvalgono della facoltà di cui alla lettera c) del primo comma e al secondo comma dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; in tal caso, la dichiarazione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto- legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, deve essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica. Per il mancato versamento dell’imposta dovuta ai sensi dei precedenti periodi, si applica la sanzione di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al cui pagamento e’ tenuto solidalmente anche il gestore del deposito; tuttavia, nel caso in cui l’estrazione sia stata effettuata senza pagamento dell’imposta da un soggetto che abbia presentato la dichiarazione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), del predetto decreto n. 746 del 1983 in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, trova applicazione la sanzione di cui all’articolo 7, comma 4, del predetto decreto n. 471 e al pagamento dell’imposta e di tale sanzione e’ tenuto esclusivamente il soggetto che procede all’estrazione. Per i beni introdotti in un deposito I.V.A. in forza di un acquisto intracomunitario, il soggetto che procede all’estrazione assolve l’imposta provvedendo alla integrazione della relativa fattura, con la indicazione dei servizi eventualmente resi e dell’imposta, ed alla annotazione della variazione in aumento nel registro di cui all’articolo 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 entro quindici giorni dall’estrazione e con riferimento alla relativa data; la variazione deve, altresì, essere annotata nel registro di cui all’articolo 25 del medesimo decreto entro il mese successivo a quello dell’estrazione. Fino all’integrazione delle pertinenti informazioni residenti nelle banche dati delle Agenzie fiscali, il soggetto che procede all’estrazione dei beni introdotti in un deposito IVA ai sensi del comma 4, lettera b), comunica al gestore del deposito IVA i dati relativi alla liquidazione dell’imposta, anche ai fini dello svincolo della garanzia ivi prevista. Le modalità di integrazione telematica sono stabilite con determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate.

 


 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 febbraio 2017

Estrazione di beni introdotti in deposito IVA ai sensi dell’articolo 50-bis, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, come modificato dall’articolo 4, comma 7, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193. (17A02151) (GU n.64 del 17-3-2017)

Art. 1

Oggetto

Il presente decreto definisce i contenuti, le modalità ed i casi di prestazione della garanzia prevista dall’art. 50-bis, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge n. 331 del 1993, da parte dei soggetti che procedono all’estrazione di beni introdotti in deposito IVA ai sensi del comma 4, lettera b), del medesimo art. 50-bis.

Art. 2

Requisiti di garanzia

Per i soggetti che procedono all’estrazione di beni introdotti nel deposito IVA ai sensi dell’art. 50-bis, comma 4, lettera b), del decreto-legge n. 331 del 1993, l’imposta e’ dovuta a norma dell’art. 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, qualora sussistano i seguenti requisiti, connessi ad elementi soggettivi di affidabilità del contribuente:

a) presentazione della dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, se obbligato, nei tre periodi d’imposta antecedenti l’operazione di estrazione;

b) esecuzione dei versamenti, se dovuti, relativi all’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alle ultime tre dichiarazioni annuali presentate alla data dell’operazione di estrazione;

c) assenza di avviso di rettifica o di accertamento definitivo per il quale non e’ stato eseguito il pagamento delle somme dovute, per violazioni relative all’emissione o all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, notificati nel periodo d’imposta in corso ovvero nei tre antecedenti l’operazione di estrazione;

d) assenza della formale conoscenza dell’inizio di procedimenti penali o di condanne o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, a carico del legale rappresentante o del titolare della ditta individuale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 2, 3, 5, 8, 10, 10-ter, 10-quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e dall’art. 216 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Si considerano eseguiti i versamenti indicati al comma 1, lettera b), anche nelle ipotesi di effettuazione del versamento, anche in forma rateale, delle somme dovute a seguito della ricezione della comunicazione prevista dall’art. 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ovvero nelle ipotesi di tempestivo pagamento, anche in forma rateale, a seguito di notifica di cartella di pagamento delle medesime somme iscritte nei ruoli.

Per i soggetti di nuova costituzione, i requisiti di cui al comma l, lettere a), b) e c), devono sussistere con riferimento ai periodi, anche inferiori al triennio, intercorsi successivamente alla data di costituzione.

In assenza dei requisiti di cui al comma 1, l’imposta e’ dovuta a norma dell’art. 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, previa prestazione della garanzia secondo le modalità stabilite dall’art. 38-bis, comma 5, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, a favore del competente ufficio dell’Agenzia delle entrate, per l’importo corrispondente all’imposta dovuta per la durata di sei mesi dalla data di estrazione.

 

Art. 3

Attestazione relativa alla garanzia

La sussistenza dei requisiti di affidabilità previsti dall’art. 2, comma 1, sono attestati dal soggetto che procede all’estrazione attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e’ consegnata dal soggetto estrattore al gestore del deposito all’atto della prima estrazione effettuata ed e’ valida per l’intero anno solare di presentazione. Il gestore del deposito trasmette la dichiarazione sostitutiva all’Agenzia delle entrate che procede, anche sulla base di analisi del rischio di evasione o di frode, ad opportuni controlli ivi compresi quelli connessi alla verifica dell’effettiva sussistenza dei requisiti di garanzia dichiarati dal contribuente.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità e i termini per la trasmissione, anche in via telematica, della dichiarazione sostitutiva di cui al comma1.

In caso di prestazione della garanzia prevista dall’art. 2, comma 4, copia della stessa deve essere consegnata dal soggetto estrattore al gestore del deposito all’atto dell’estrazione.

 

Art. 4

Casi di esclusione

I requisiti di cui all’art. 2, comma 1, si considerano sussistenti in capo ai soggetti che procedono all’estrazione qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

a) il soggetto che procede all’estrazione dei beni dal deposito IVA coincide con quello che ha effettuato l’immissione in libera pratica con introduzione dei beni nel deposito IVA;

b) il soggetto che procede all’estrazione dei beni dal deposito IVA e’ un soggetto autorizzato ai sensi degli articoli 38 e seguenti del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, oppure e’ esonerato ai sensi dell’art. 90 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Nei casi elencati al comma 1, per l’estrazione dei beni introdotti nel deposito IVA l’imposta e’ dovuta dal soggetto che procede all’estrazione a norma dell’art. 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

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