Rappresentanza indiretta – una bella sentenza

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La Commissione Tributaria Regionale di Trieste, Sezione ottava, con sentenza n. 101/8/06, si è così pronunziata:

 

“ Assume l’Agenzia delle Dogane che l’esenzione da responsabilità solidale dello spedizioniere doganale è normativamente collegata solamente al caso di rappresentanza diretta laddove, in caso di rappresentanza indiretta – quale è il caso che legava la XXXX alla YYYY operando lo spedizioniere “per conto” ma non “in nome dell’importatore – “il dichiarante”—ai sensi dell’art. .4/XVII del CDC – essendo lo spedizioniere, nei suoi confronti sarebbe insorta l’obbligazione solidale con l’importatore al pagamento dei dazi evasi
L’assunto non è condivisibile ove consideri che, nella sostanza, proprio la qualità professionale della XXXX rende del tutto evidente come detta società operasse non nell’interesse proprio bensì per YYYY che risultava, palesemente l’importatore della merce.

In tal senso va letta la disposizione dell’art. 40 del T.U.L.D. ove recita:

1. Ogni qualvolta le disposizioni in materia doganale prescrivono di fare una dichiarazione o di compiere determinati atti o di osservare speciali obblighi e norme ovvero consentono di esercitare determinati diritti, si può agire personalmente o a mezzo di rappresentante diretto o indiretto

2. La rappresentanza indiretta è libera. La rappresentanza diretta, limitatamente alle dichiarazioni in dogana, è riservata agli spedizionieri doganali iscritti nell’albo professionale istituito con la legge 22 dicembre 1960, n. 1612, salvo quanto previsto nell’articolo 43.

D’altro canto, ancorché l’avviso agli importatori dovesse ritenersi conosciuto da parte anche dello spedizioniere, questi non intratteneva alcun rapporto contrattuale o commerciale con l’esportatore né avrebbe avuto alcun titolo per intervenire direttamente sulla revoca da parte delle Autorità Croate dell’EUR 1

Tale principio è fatto proprio da alcune recenti pronunzie del Supremo Collegio.”

 

A tal punto la sentenza cita, tra le altre, la Cass. V, 20.2.2006 n. 3623 ove, tra l’altro è affermato: “ Né la responsabilità dello spedizioniere può trovare fondamento nel rischio professionale, per avere egli fatto affidamento sulla bontà della dichiarazione rilasciata dall’importatore ed aver omesso di accertarne la veridicità, in quanto il controllo che egli può effettuare riguarda solo la corrispondenza tra la dichiarazione che egli fa alla dogana e la situazione oggettiva della merce risultante dalla documentazione fornita dall’imprenditore, e non si estende quindi alla verifica dell’esistenza di un plafond disponibile, che presuppone un’ispezione della contabilità della ditta importatrice…………”

 

Ad una prima lettura può apparire che l’estensore abbia confuso tra dichiarante e dichiarazione, prevista, quest’ultima, proprio al punto 17) dell’articolo 4 del CDC., ma non è così, perché l’estensore della dichiarazione non è altro che il dichiarante che, anche se rappresentante indiretto, non ha alcuna facoltà né, tantomeno, obblighi di indagine sulla autenticità della documentazione predisposta dall’esportatore.

 

gianni gargano

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