Scusate il disturbo

Ora tutti intorno alla interpretazione da dare alla nota 22321 R.U. del 24 febbraio 2009 dell’Area Gestione Tributi e Rapporti con gli Utenti della centrale agenzia delle Dogane, avente ad oggetto l’articolo 16, comma 5 – bis del D.L. 185/2008.

Essa non fa :

a) che riprodurre il testo della legge e, cioè, che le prestazioni di servizi indicate alla lettera h) del comma 4 dell’articolo 50 bis del D.L. 331/93, relative ai beni consegnati al depositario, costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito Iva;

b) che richiamare la relazione illustrativa per affermare che le prestazioni di servizi in commento costituiscono introduzione nei depositi Iva anche se effettuate negli spazi limitrofi o adiacenti il deposito stesso.

Adiacente è un aggettivo di immediata comprensione, limitrofo, invece, è stato oggetto di una specifica interpretazione del Ministero. “in tale dizione vanno individuati i locali (e, perciò, anche gli spazi) che pur non costituendo parte integrante del deposito, sono a questi funzionalmente e logisticamente collegati in un rapporto di contiguità e comunque rientranti nel plesso aziendale del depositario, qualunque sia il titolo di detenzione, con esclusione, in ogni caso, di locali gestiti da soggetto diverso dal depositario” (Ris.149 del 2.10.2000)

In verità di locali o spazi limitrofi non parla la relazione illustrativa della norma;

c) affermare, infine, l’inapplicabilità dell’articolo 50 bis in caso di inesistenza giuridica o simulazione del contratto di deposito, presupposto imprescindibile per l’applicazione dell’istituto.

 

Il testo della norma è chiaro, mentre, a mio sommesso giudizio, quello della relazione illustrativa lo stravolge in parte.

Ma non è di questo che voglio parlare ora.

Ora voglio solo trascrivere letteralmente la relazione illustrativa nella parte che ci interessa per lasciare al lettore la possibilità di valutare se il testo della recente nota ministeriale l’abbia correttamente diffusa.

 

“……..omissis…….

L’introduzione nel deposito Iva delle merci risulta in casi del genere estremamente difficoltosa dal punto di vista pratico ed idonea a creare non pochi problemi sia alle operazioni doganali che alla funzionalità del deposito Iva.

La formulazione dell’articolo 50 bis del D.L. 331/93, comma 4, è tuttavia tale da far ritenere che, in siffatti casi, possa considerarsi assolutamente corretta la prassi di trazionare i container negli spazi adiacenti al deposito Iva, ossia nell’area antistante il deposito stesso, per poi procedere alle operazioni che danno contenuto al contratto di deposito.

Del resto, la nozione di “introduzione in deposito “ contemplata dall’art. 50 bis deve essere necessariamente ricondotta alla nozione giuridica del contratto di deposito”

 

A mio sempre più sommesso avviso pare che il relatore abbia affermato che il concetto di introduzione di cui all’articolo 50 bis non può che ricondursi al contratto di deposito, che, a sua volta, prende contenuto dall’effettuazione delle prestazioni di servizio di cui al comma 4, lettera h) dello stesso articolo.

 

Escluse, in ogni caso, le frodi.

 

Ma questo sempre!

 

Scusate il disturbo.

 

Gianni gargano

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