La rappresentanza diretta esclude la responsabilità dello spedizioniere

La recentissima sentenza n.79/17/12 del 24/02/2012 depositata il 09/03/2012 della sezione n. 17 della Commissione Tributaria regionale di Napoli (clicca qui) ha ribadito ancora una volta l’insussistenza della responsabilità per lo spedizioniere doganale che agisce in regime di rappresentanza diretta nel caso di revisioni dell’accertamento su bollette doganali da questi sottoscritte.

Prendendo spunto da quest’ultima sentenza, si richiameranno alcune norme ed ulteriori sentenze sull’argomento.

Si richiamano, qui di seguito, le principali norme che regolano, nel diritto doganale, la figura del “dichiarante” e di quella del “rappresentante” in dogana.

Dichiarante, in dogana, è il proprietario della merce, quando agisce direttamente, ovvero il rappresentante che agisca per suo conto, ma in nome proprio (rappresentanza indiretta).

Le norme che disciplinano il “dichiarante” in dogana sono:

1)     articolo 4, punto, 18, del CDC che definisce dichiarante: “la persona che fa la dichiarazione in dogana a nome proprio ovvero la persona in nome della quale è fatta la dichiarazione in dogana”.;

2)     l’articolo 64, secondo paragrafo:

“………………

b) il dichiarante deve essere stabilito nella Comunità”.

La “rappresentanza in dogana”, invece, è disciplinata all’articolo 5 del CDC, che distingue la rappresentanza diretta da quella indiretta.

Nella rappresentanza diretta, riservata in Italia agli spedizionieri doganali iscritti nell’Albo professionale istituito con la legge 22/12/1960, n. 1612, gli effetti giuridici della dichiarazione, che viene effettuata in nome e per conto altrui, si producono immediatamente nella sfera giuridica del proprietario della merce che, ai sensi del citato articolo 4, paragrafi 18 e 21, assume la veste di dichiarante e di titolare del regime doganale prescelto.

La rappresentanza indiretta è libera, nel senso che la dichiarazione in dogana può essere resa da chiunque (proprietario, mero detentore), sia in grado di presentare alla competente dogana la merce ed i documenti ad essa relativi. (articolo 64, paragrafo primo, CDC).

Si riporta qui di seguito uno stralcio degli articoli 5 e 201 del CDC:

–          art. 5 del CDC:

  • punto 2 – “la rappresentanza può essere:
  • Diretta: quando il rappresentante agisce a nome e per conto di terzi;
  • Indiretta: quando il rappresentante agisce in nome proprio ma per conto di terzi.
  • punto 4“Il rappresentante deve dichiarare di agire per la persona rappresentata, precisare se si tratta di rappresentanza diretta o indiretta e disporre del potere di rappresentanza.

La persona che non dichiari di agire in nome e per conto di un terzo o che dichiari di agire a nome e per conto di un terzo senza disporre del potere di rappresentanza è considerata agire a suo nome e per proprio conto.”

– Art. 201 del CDC:

  • ………………
  • punto 3: Il debitore è il dichiarante. In caso di rappresentanza indiretta è parimenti debitrice la persona per conto della quale è presentata la dichiarazione in dogana.”

Lo spedizioniere doganale che sottoscrive la dichiarazione in regime di rappresentanza diretta non può considerarsi dichiarante ai sensi dell’articolo 4, punto 18, del CDC. La qualifica di dichiarante in dogana, in questo caso, spetta unicamente all’importatore, soggetto identificato fiscalmente in Italia e, perciò, comunitario.

In ordine alla responsabilità solidale dello spedizioniere che agisce in regime di rappresentanza diretta, derivante dall’obbligo di presentare documentazione autentica, si rappresenta che la Suprema Corte con la sentenza n. 3623 del 11/01/2006 ha stabilito che il controllo dello spedizioniere riguarda solo la corrispondenza tra la dichiarazione che egli fa alla dogana e la situazione oggettiva della merce risultante dalla documentazione fornita dall’assistito, a meno che dalla mera lettura della sola documentazione emergano manifeste incongruenze. Infatti, l’art. 201.3 del Codice Doganale Comunitario esclude che potesse essere chiamato a rispondere dell’adempimento dell’obbligazione doganale chi, come lo spedizioniere, avesse agito in nome e per conto del proprietario della merce transitata in dogana, mentre l’art. 8 della legge 25/7/00 n. 213 confermava tale assunto esonerando espressamente lo spedizioniere dalla responsabilità in questione.

L’obbligo di verità va interpretato nel senso che il dovere di fornire genuine informazioni all’autorità doganale non va confuso, come puntualmente avviene, con una sorta di vincolo per uno specifico accertamento della bontà della informazione acquisita: l’obbligo di fornire documenti genuini si deve necessariamente intendere nel senso che è un preciso dovere del professionista produrre gli stessi documenti che sono stati a lui prodotti, i quali, a seguito di un loro esame, appaiono essere corretti, agendo lo spedizioniere doganale, né più, né meno, di come si comporterebbe un notaio.

Sul punto si è espressa chiaramente la Commissione Regionale di Trieste che nella sentenza n. 101/8/06 ha affermato:

“Non sarebbe stata ipotizzabile una responsabilità dello spedizioniere doganale ex art. 201/III CDC non essendo la XXXXXX dichiarante ai sensi dell’art. 4 comma 17 del CDC.

Assume l’Agenzia delle Dogane che l’esenzione da responsabilità solidale dello spedizioniere  doganale è normativamente collegata solamente al caso di rappresentanza diretta laddove, in caso di rappresentanza indiretta – quale è il rapporto che legava la XXXX all’YYYYYY operando lo spedizioniere “per conto” ma non “in nome” dell’importatore – “il dichiarante” – ai sensi dell’art. 4/XVII del CDC – essendo lo spedizioniere, nei suoi confronti sarebbe insorta l’obbligazione solidale con l’importatore al pagamento dei dazi evasi.

L’assunto non è condivisibile ove consideri che, nella sostanza, proprio la qualità professionale della XXXX rende del tutto evidente come detta società operasse non nell’interesse proprio bensì per l’ YYYYYY che risultava, palesemente, l’importatore della merce.

In tal senso va letta la disposizione dell’art. 40 t.u.l.d. ove recita:

1. Ogni qualvolta le disposizioni in materia doganale prescrivono di fare una dichiarazione o di compiere determinati atti o di osservare speciali obblighi e norme ovvero consentono di esercitare determinati diritti, si può agire personalmente o a mezzo di un rappresentante diretto o indiretto.

2. La rappresentanza indiretta è libera. La rappresentanza diretta, limitatamente alle dichiarazioni in dogana, è riservata agli spedizionieri doganali iscritti nell’albo professionale istituito con la legge 22 dicembre 1960, n. 1612, salvo quanto previsto nell’articolo 43.

D’altro canto, ancorché l’avviso agli importatori dovesse ritenersi conosciuto da parte anche dello spedizioniere, questi non intratteneva alcun rapporto contrattuale o commerciale con l’esportatore né avrebbe avuto alcun titolo per intervenire direttamente sulla revoca da parte dalle Autorità Croate dell’EUR 1.

Tale principio è fatto proprio da alcune recenti pronunzie del Supremo Collegio.

Cass. V, 20.2.2006 n. 3623 Min. Finanze – Dell’Orco: “…. Né la responsabilità dello spedizioniere può trovare fondamento nel rischio professionale, per avere egli fatto affidamento sulla bontà della dichiarazione rilasciata dall’importatore ed aver omesso di accertarne la veridicità, in quanto il controllo che egli può effettuare riguarda solo la corrispondenza tra la dichiarazione che egli fa alla dogana e la situazione oggettiva della merce risultante dalla documentazione fornita dall’imprenditore, e non si estende quindi alla verifica dell’esistenza di un “plafond” disponibile, che presupporrebbe un’ispezione della contabilità della ditta importatrice. Inoltre, l’art. 41 del D.P.R.  n. 43 del 1973 dev’essere disapplicato, sia per incompatibilità con l’art. 2.1 del Regolamento CEE n. 1031/88 del 18 aprile 1998 – entrato in vigore il gennaio 1989 e riprodotto nell’art. 201.3 del Regolamento CEE n. 2913/92 del 12 ottobre 1992 (Codice doganale comunitario), il quale esclude che possa essere chiamato a rispondere dell’adempimento dell’obbligazione doganale chi, come lo spedizioniere, abbia agito in nome e per conto del proprietario della merce transitata in dogana, sia ai sensi dell’art. 8 della legge 25 luglio 2000, n. 213, che – con norma d’interpretazione autentica dell’art. 2 del decreto – legge 29 dicembre 1983 n. 146, convertito in legge febbraio 1984 n. 17, avente quindi efficacia retroattiva – ha espressamente esonerato lo spedizioniere dalla responsabilità in questione.”

Cass. V 26.9.2003 n. 14312, Bono – Min Finanze “In tema di IVA lo spedizioniere doganale non può essere chiamato a rispondere del mancato pagamento dell’imposta dovuta per le importazioni di merci da lui effettuate in nome e per conto della ditta importatrice, né in via sussidiaria, ai sensi dell’art. 41 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (abrogato dall’art. 28 della legge 8 maggio 1998, n. 146, ma applicabile “ratione temporis”), né in via diretta, ai sensi dell’art. 56 del medesimo d.P.R. n. 43 del 1973 (nel testo, applicabile “ratione temporis”, anteriore alla sostituzione poerato con il citato art. 28 della legge n. 146 del 1998), dovendo tali norme essere disapplicate perché incompatibili con l’art. 2.1 del Regolamento CEE n. 1031 del 1998 – entrato in vigore l’1 gennaio 1989 e riprodotto nell’art. 201.3 del Regolamento CEE n. 2913 del 1992 (istitutivo del cosiddetto codice doganale comunitario), – il quale esclude che possa essere chiamato a rispondere dell’adempimento dell’obbligazione doganale chi, come lo spedizioniere, abbia agito in nome e per conto del proprietario della merce transitata in dogana.

Cass. V, 18.6.2003 n. 9777, Bono – Min. Finanze : “In relazione ad operazioni effettuate in epoca successiva al primo gennaio 1989, lo spedizioniere doganale non può essere chiamato a rispondere in via diretta, ai sensi del secondo comma dell’art. 56 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, del mancato pagamento dell’I.V.A. dovuta per le importazioni di merci da lui effettuate in nome e per conto della ditta importatrice, dovendo tale norma essere disapplicata, perché incompatibile con l’art. 201.3 del Regolamento CEE n. 2913/92 (che ha istituito il cosiddetto codice doganale comunitario), il quale esclude che possa essere chiamato a rispondere dell’adempimento dell’obbligazione doganale chi, come lo spedizioniere, abbia agito in nome e per conto del proprietario della merce transitata in dogana.

Cass. V, 1.8.2000 n. 10047, Amm. Finanze – Bisesi e a.: Con riguardo ad operazioni effettuate in epoca successiva al primo gennaio 1989, lo spedizioniere doganale non può essere chiamato a rispondere in via sussidiaria, ai sensi del secondo comma dell’art. 41 del d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, del mancato pagamento dell’I.V.A. dovuta per le importazioni di merci da lui effettuate in nome e per conto della ditta importatrice, dovendo tale norma essere disapplicata, perché incompatibile con l’art. 2.1 del Regolamento CEE n. 1031/88, entrato in vigore il primo gennaio 1989, riprodotto nell’art. 201.3 del Regolamento CEE n. 2913/92 (che ha istituito il cosiddetto codice doganale comunitario), il quale esclude che possa essere chiamato a rispondere dell’adempimento dell’obbligazione doganale chi, come lo spedizioniere, abbia agito in nome e per conto del proprietario della merce transitata in dogana.”

Infine si rappresenta che lo spedizioniere doganale, che cura le operazioni doganali per diversi clienti, di certo non può essere considerato responsabile per le loro eventuali violazioni, né può effettuare indagini o accertamenti volti a verificare la regolarità delle operazioni da questi ultimi posti in essere, verifica impensabile e soprattutto non nelle possibilità giuridiche dello scrivente (cfr. sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la Campania n. 161/41/08 pronunciata l’11/07/2008 e depositata il 17/09/2008).

Sempre in ordine alla responsabilità dello spedizioniere doganale si segnala, ancora, la sentenza della Commissione Tributaria di I Grado di Trento, Sez. 1^ n. 15/1/10, pronunciata il 07/12/2009, ove è affermato:

“Ma la responsabilità del ….. va esclusa anche volendo prescindere da questa carenza motivazionale, perché la responsabilità fiscale dello spedizioniere innocente (in quanto pacificamente estraneo al reato) in solido con l’importatore penalmente condannato, si traduce sempre, comunque la si voglia girare, in una ipotesi di responsabilità oggettiva, ritenuta inammissibile sia dalla giurisprudenza che dalla normativa comunitaria, anche perché il reato dell’importatore interrompe il nesso causale di responsabilità dell’operatore doganale.

Responsabilità oggettiva che non può essere giustificata, o fatta rivivere, nemmeno dalla procedura di domiciliazione e dall’istituto della rappresentanza indiretta, che la Dogana di Genova ha preso applicare.”

Ancora la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Sez. 12^ n. 246/12/08, pronunciata l’11/07/2008, ha affermato:

“A prescindere dalla natura formalistica o meno della mancata prestazione della cauzione non si può fare a meno di rilevare che se il contribuente è  obbligato a prestare la cauzione l’Ufficio è altrettanto obbligato ad esigerla positivamente, dovendo l’Ufficio mettersi sempre nelle condizioni di tutelare gli interessi dell’Amministrazione nazionale ed europea non delegando all’iniziativa del contribuente la possibilità o meno di prestare la cauzione e/o indurre quest’ultimo a non prestarla in mancanza di richiesta esplicita.

L’Ufficio, invece, avrebbe dovuto intervenire immediatamente e pretendere dall’operatore il rispetto delle norme. Ne consegue che l’Ufficio  ha la medesima responsabilità del contribuente condividendola con esso per cui, se deve essere censurato il comportamento del contribuente per essersi sottratto ad un incombente legittimamente previsto e dovuto, a maggior ragione emerge che la responsabilità di omissione dell’A.F. che tale incombente non ha imposto come invece avrebbe dovuto.”

Dalla lettura di quest’ultima sentenza risulta confermato che è compito dell’Amministrazione in genere, e della Dogana in particolare, effettuare i controlli volti ad accertare la genuinità dei documenti allegati alla dichiarazione doganale, controlli che di certo non si possono richiedere ad uno spedizioniere che operando con la massima diligenza possibile, tra l’altro, non dispone né dei poteri, né dei mezzi per effettuarli.

In conclusione lo spedizioniere doganale, iscritto nell’albo professionale istituito con legge 22 dicembre 1960 n. 1612, e che ha sottoscritto la dichiarazione doganale in regime di rappresentanza diretta è tenuto, per giurisprudenza consolidata, a controllare solo la corrispondenza tra la dichiarazione fatta alla dogana e la situazione oggettiva della merce risultante dalla documentazione fornita dal suo mandante, a meno che dalla mera lettura della sola documentazione emergano manifeste incongruenze. Infatti, l’art. 201.3 del CDC esclude che possa essere chiamato a rispondere dell’adempimento dell’obbligazione doganale chi, ha agito in nome e per conto del proprietario della merce transitata in dogana.

Ulteriore rilevanza non può non avere la norma ex art. 3 della legge professionale n. 1612 del 1960 che vieta allo spedizioniere doganale di rifiutare, senza giustificato motivo il proprio ufficio.

Anche sul piano civile, la responsabilità dello spedizioniere non può trovare fondamento nel rischio professionale per avere fatto affidamento sulla veridicità della dichiarazione rilasciata dall’importatore ed aver omesso di accertarne la sincerità.

L’obbligo di fornire documentazione autentica, si ripete, va interpretato nel senso che il dovere di fornire genuine informazioni all’autorità doganale non va confuso con una sorta di vincolo per uno specifico accertamento della bontà della informazione acquisita: l’obbligo di fornire documenti genuini si deve necessariamente intendere nel senso che è un preciso dovere del professionista produrre gli stessi documenti che sono stati a lui  prodotti, i quali, a seguito di un loro esame, appaiono essere corretti.

Gianni gargano

Vincenzo Guastella

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