La responsabilità dello spedizioniere “rappresentante diretto”

In tema di responsabiltà dello spedizioniere doganale – rappresentante diretto – si riporta – testualmente, quanto affermato dalla Sezione 10.a della Commissione Tributaria Regionale di Trieste, con sentenza n. 31/01/09, depositata il 2 marzo 2009:

” In tema di rappresentanza v’è da chiarire – peraltro già ben espresso nella sentenza di primo grado – che nel nostro caso lo spedizioniere agisce quale rappresentante diretto dell’importatore per cui, a mente dell’art. 1388 del codice civile, il contratto concluso dal rappresentante ( spedizioniere) in nome e nell’interesse del rappresentato produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato, che qui è l’importatore impersonato dal rappresentante legale. Non c’è in effetti spazio alcuno per sostenere che lo spedizioniere agisce con mandato indiretto, per cui farebbero carico a lui le eventuali pretese dell’Amministrazione Finanziaria. Il mandato è indiscutibilmente con rappresentanza diretta, nè potrebbe essere diversamente se non chiaramente indicato e specificato. Ma non si vede come ed a quale titolo uno spedizioniere professionista andrebbe ad accollarsi tali oneri, oneri per i quali la legge ha previsto – ed anche in questo caso se ne è fatto uso – la rappresentanza legale.”

 

 

gianni gargano

 

 

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