La determinazione del valore delle merci all’importazione

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Il valore delle merci all’importazione è determinato ai sensi degli artt. 29 e seguenti del CDC.

In base all’articolo 29 del CDC il valore delle merci importate è: “il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando siano vendute per l’esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità….”

Il prezzo effettivamente pagato o da pagare è l’importo totale versato o da versare da parte del compratore al venditore, o a beneficio di quest’ultimo, per le merci importate.

Solo nel caso in cui il valore in dogana non possa essere determinato ai sensi dell’articolo 29 del CDC trova applicazione il disposto del successivo articolo 30 dello stesso codice comunitario che testualmente recita:

“1. Quando il valore in dogana non può essere determinato ai sensi dell’art. 29, si ha riguardo, nell’ordine, alle lettere a), b),c), d) del paragrafo 2 fino alla prima di queste lettere che consenta di determinarlo…..omissis…; soltanto quando tale valore in dogana non possa essere determinato a norma di una data lettera è consentito applicare la lettera successiva nell’ordine stabilito dal presente paragrafo.

2. I valori in dogana determinati ai sensi del presente articolo sono i seguenti:

a) valore di transazione di merci identiche, vendute per l’esportazione a destinazione della Comunità ed esportate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare;

b) valore di transazione di merci similari, vendute per l’esportazione a destinazione nella Comunità ed esportate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare;

omissis

…”

Per stabilire cosa si intende per merci identiche e simili l’accordo GATT[1] precisa che:

– l’espressione «merci identiche» indica merci che sono uguali sotto tutti gli aspetti, ivi comprese le caratteristiche fisiche, la qualità e la rinomanza. Differenze di scarsa entità nella forma esteriore non impedirebbero a merci altrimenti conformi alla definizione di essere considerate comunque merci identiche (art. 15 comma 2 lett. a) dell’accordo GATT).

– l’espressione «merci simili» indica merci che, pur non essendo uguali sotto tutti gli aspetti, presentano caratteristiche simili e componenti materiali simili, il che permette loro di assolvere alle stesse funzioni e di essere commercialmente intercambiabili. La qualità delle merci, la loro rinomanza e l’esistenza di un marchio di fabbrica o di commercio rientrano tra gli elementi da prendere in considerazione per stabilire se determinate merci si possano definire simili (art. 15 comma 2 lett. b) dell’accordo GATT).

In entrambi i casi occorre far riferimento a merci vendute allo stesso livello commerciale e sostanzialmente nella stessa quantità delle merci da valutare e, solo in mancanza di riferimenti di questo tipo, si ricorre al valore di transazione di merci identiche (o simili) vendute ad un livello commerciale differente e/o in quantità differenti, rettificato per tener conto delle differenze attribuibili al livello commerciale e/o alla quantità, purché tali rettifiche, sia che portino ad un aumento o ad una diminuzione del valore, si basino su elementi di prova documentati che ne dimostrino chiaramente la ragionevolezza ed accuratezza.

Infine, se all’atto dell’applicazione dei citati criteri si riscontra più di un valore di transazione, per determinare il valore in dogana delle merci importate si fa riferimento al valore di transazione più basso.

Per la corretta determinazione del valore in Dogana è quindi obbligatorio fare riferimento al valore di transazione e, solo nel caso in cui tale valore dovesse risultare inapplicabile, ricorrere alla sua determinazione con gli altri metodi previsti rispettando rigorosamente sia l’ordine con cui gli stessi sono elencati che le condizioni previsti per la loro applicazione.

Questo principio fondamentale è stato ripetutamente riconosciuto dalla stessa Dogana, valga al riguarda l’affermazione contenuta nella nota 346/Ris del 13/12/2007 dello stesso Ufficio delle Dogana di Napoli 2 (allegato n. 38) che recita: “….è appena il caso di ricorda che i metodi di valutazione sono alternativi o sostitutivi nel senso che si parte dal primo metodo di valutazione e si continua rigidamente in linea verticale (dopo il primo, si consulta il 2°, poi il 3° e così via) fino a raggiungere il metodo attraverso il quale viene individuato il valore di transazione.”

Va da ultimo rappresentato che, prima di procedere alla rideterminazione del valore, al dogana deve rispettare la procedura contenuta nell’art. 181 bis del DAC.

La dogana, cioè, deve (si riporta testualmente dalla citata circolare 346/Ris del 13/12/2007):

“Nel caso che il predetto messaggio preveda, tra l’altro, l’attivazione delle procedure del comma 35 – art.35 del D.L. 223/06 e dell’art. 181 bis delle DAC al fine di accertare il reale valore della merce, tali attività saranno poste in essere senza alcun indugio. Si procederà pertanto a rivolgere, per iscritto, allo spedizioniere interessato ed all’importatore, la richiesta di fornire, entro un breve lasso di tempo, documenti ed informazioni supplementari circa la transazione commerciale in questione. …… In assenza di una risposta entro i termini concessi, o qualora i dubbi, nonostante i chiarimenti presentati, continuino a sussistere, l’Ufficio è abilitato a prendere una decisione definitiva, che va comunicata, per iscritto, all’interessato a norma dell’art. 181 bis.

In questi casi, in presenza del fondato dubbio circa l’attendibilità dei valori dichiarati dalla parte, si procederà alla determinazione del valore d’ufficio secondo i criteri di cui agli artt. 30 e 31 del Reg. CEE 2913/92.”

gianni gargano

francesco pagnozzi


[1] decisione 94/800/CEE del Consiglio del 22.12.1994 relativa alla conclusione a nome della comunità Europea per materie di sua competenza degli Accordi negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1886/1994) – accordo relativo all’applicazione dell’art. 7 dell’Accordo Generale sulle Tariffe Doganali e sul Commercio.

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