Una riflessione

Ragioniamo insieme:

i rappresentanti fiscali dei soggetti esteri, non possono fare praticamente nulla!!!

Essi, non considerati più soggetti passivi di imposta, non possono più porre in essere, ad esempio, l’acquisto intracomunitario.

L’art. 38 del D.L. 331/1993 recita, infatti: “l’imposta sul valore aggiunto si applica sugli acquisti intracomunitari di beni effettuati nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese, arti o professioni, o comunque da soggetti passivi di imposta nel territorio dello Stato”.

L’unica certezza riguarda le importazioni che possono essere poste in essere da chiunque (art. 1 DPR 633/72).

Allora a questo punto va riletto tutto l’art. 50 bis, 4 comma, del D.L. 331/93, in materia di depositi IVA.

Infatti, tenuto conto che l’imposta si intende applicata anche qualora l’operazione sia non imponibile, non soggetta, esente ed in ogni altro caso in cui  non sia dovuta, sembrerebbe non più possibile porre in essere, da parte dei rappresentanti fiscali dei soggetti esteri, ovvero da soggetti comunitari identificati direttamente in Italia, le operazioni indicate al 4° comma, lett.a) (acquisti intracomunitari eseguiti mediante introduzione in un deposito IVA), e lett. c) (le cessioni di beni nei confronti di soggetti identificati in altro stato membro della Comunità europea, eseguite mediante introduzione in un deposito IVA).

Resta impraticabile, a mio sindacabile giudizio, da parte degli indicati soggetti, anche l’immissione in libera pratica dei beni destinati all’introduzione in deposito IVA. E ciò per i seguenti motivi:

Spunti_riflessione

1)    L’operazione è comunque rilevante ai fini dell’imposta sul valore aggiunto in quanto non è consentita l’introduzione in deposito IVA da soggetti non passivi;

2)    Certamente è vietata, sempre ai soggetti indicati, l’estrazione dei beni dai depositi in questione che è consentita, ai soli soggetti passivi di imposta agli effetti dell’IVA (comma 6 dell’art. 50 bis in commento);

3)    Anche qualora fosse consentita l’introduzione in quei depositi, l’eventuale vendita a soggetto passivo nazionale, che provvedesse alla successiva estrazione, l’operazione potrebbe connotarsi elusiva dell’imposta da parte del rappresentante fiscale o dal soggetto comunitario identificato direttamente.

gianni gargano

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