A caldo!

Il comma 5-bis dell’articolo 16 del decreto legge 185 con le modifiche apportate dalla Camera recita: “ La lettera h) del comma 4 dell’articolo 50 bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n..427, si interpreta nel senso che le prestazioni di servizi ivi indicate, relative a beni consegnati al depositario, costituiscono a ogni effetto introduzione nel deposito Iva.”

E’ un’interpretazione letterale.

Grazie al nostro grande Ministro!

Eppure erano anni che l’amministrazione annullava provvedimenti emessi frettolosamente e sbagliati senza mai aver preso una posizione chiara ed ufficiale.

Che solo dal 2006, dopo 9 anni dalla istituzione dei depositi Iva, ha emanato disposizioni e circolari punitive di ogni comportamento.

Che ha fatto soffrire imprenditori di tutto rispetto in ogni parte d’Italia, con notizie di reato, ipotesi di falso e di contrabbando.

E ciò pur esercitando essa stessa il controllo sui depositi Iva.

E senza tener conto di giudici tributari e non di tutt’Italia che hanno ricordato all’Amministrazione che all’uscita dal deposito Iva l’imposta è assolta.

E ora chi risarcisce i danni?

Ma conoscono lor signori che si prova a ricevere un avviso di garanzia o un invito a pagamento ?

Il dolore degli altri non si avverte.

Questo è il guaio!

I valori sono importanti!

I valori. I valori: I valori: I valori!

Non se una ruota del camion è rimasta fuori del deposito!!!!!

Sono state cose da pazzi!

Grazie Signor Ministro:

Grazie Signor Presidente!

Grazie!

 

Gianni gargano

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