Le prestazioni accessorie ai trasporti

Anche per quanto riguarda le prestazioni accessorie ai trasporti lo schema di decreto legislativo recante, tra l’altro, attuazione della direttiva 2008/8/CE, introduce – a decrorrere dal 1° gennaio 2010 –  delle novità rispetto alla normativa in vigore fino a tutto il 31 dicembre 2009.

Si tratta delle operazioni carico, scarico, movimentazioni e simili di beni e di merci, disciplinate sia dal decreto Iva (DPR 633/72) che dalla legge sull’Iva intracomunitaria (427/93).

LA NORMATIVA IN VIGORE FINO AL 31 DICEMBRE 2009.

Le prestazioni accessorie ai trasporti fino al 31 dicembre 2009 sono state disciplinate:

a)    all’articolo 7, quarto comma, lettera b) del decreto Iva che, in deroga al principio generale in tema di territorialità delle prestazioni di servizi (domicilio del prestatore), considerava le operazioni di carico, scarico, manutenzioni e simili, accessorie ai trasporti di beni, effettuate nel territorio dello Stato, quando erano eseguite nel territorio stesso,

b)    all’articolo 9, punti 5) e 6) del decreto Iva, che sono stati oggetto delle più diverse interpretazioni e di  voluminoso contenzioso sfociato in una norma di interpretazione autentica, di cui si dirà appresso;

c)    all’articolo 40, comma 6, della legge sull’Iva intracomunitaria che considerava le prestazioni accessorie ai trasporti intracomunitari effettuate nel territorio dello Stato, ancorchè eseguite nel territorio di altro Stato membro, se commesse (acquistate) da soggetti passivi d’imposta nel territorio dello Stato,ovvero non le considerava effettuate nel territorio dello Stato, ancorchè ivi eseguite, se rese a soggetti passivi d’imposta in altro Stato membro.

LA NORMATIVA IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2010

Lo schema di decreto legislativo in commento, ha stravolto gli esposti criteri di tassazione previgenti, per sostituirli con i seguenti:

a)    le prestazioni accessorie ai trasporti rientrano nella regola generale di tassazione dei servizi indicati all’articolo 7- ter, a norma del quale:

  1. 1. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato:

a) Quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato;

b) …………………………………………………………………………………………………………..

b)    La deroga alla regola generale riguarda solo le prestazioni accessorie ai trasporti rese a privati, (non soggetti passivi d’imposta), ed è indicata all’articolo 7-sexies, a norma del quale:

1.In deroga a quanto stabilito dall’articolo 7-ter, comma 1, lettera b), si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese a committenti non soggetti passivi:

a) ……………………………………………………………………………………………………………..;

b) ……………………………………………………………………………………………………………..;

c) ……………………………………………………………………………………………………………..;

d) ………………………..le operazioni rese in attività accessorie ai trasporti, quali quelle di carico, scarico, movimentazione e simili, quando sono eseguite nel territorio dello Stato;

e) ………………………………………………………………………………………………………………;

c)    non ha modificato l’articolo 9, punti 5) e 6) del decreto Iva, che restano pertanto immutati ed in vigore;

d)    ha abrogato il comma 6 dell’articolo 40 della legge sull’Iva intracomunitaria, con la conseguenza che  le prestazioni accessorie ai trasporti intracomunitari rientrano nella regola generale indicata all’articolo 7- ter, primo comma, lettera a) secondo la quale, si ribadisce, tali prestazioni sono da assoggettare all’imposta se rese a soggetti passivi in Italia.

PREMESSA

Prima di passare all’esposizione delle varie ipotesi di tassazione delle prestazioni di servizi in esame, è opportuno premettere alcune osservazioni sulle prestazioni indicate ai punti 5) e 6) dell’articolo 9 del decreto Iva.

Ove, il punto 5 si riferisce a:

I servizi di carico, scarico, trasbordo, manutenzione, stivaggio, disistivaggio, pesatura, misurazione, controllo, refrigerazione, magazzinaggio, deposito, custodia a simili, relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea ovvero relativi a beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi stessi siano assoggettati ad imposta a norma del primo comma dell’articolo 69,

e il successivo punto 6) a:

i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, nonché quelli resi dagli agenti raccomandatari marittimi.

 

A dirimere una lunga disputa dottrinale alla quale parteciparono sia l’Amministrazione che i più illustri studiosi di diritto tributario, intervenne il legislatore che all’articolo 3, comma 13 del D.L. 27 aprile 1990, n.90, convertito con modificazioni nella legge 26 giugno 1990, n. 165 così risolse:

“ tra i servizi prestati nei porti, aeroporti, autoporti e negli scali ferroviari di confine riflettenti direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, di cui all’articolo 9, n. 6), del decreto del Presidente della Repubblica i26 ottobre 1972, n. 633, s’intendono compresi anche quelli di rifacimento, completamento, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riqualificazione degli impianti già esistenti, pur se tali opere vengono dislocate, all’interno dei predetti luoghi, in sede diversa dalla precedente; s’intendono compresi altresì, purchè resi nell’ambito dei luoghi come sopra qualificati, i servizi relativi al movimento di persone e di assistenza ai mezzi di trasporto e quelli di cui al numero 5) dello stesso articolo, prescindendo dalla definitiva destinazione doganale dei beni.”

La norma chiarì definitivamente che le prestazioni di servizi indicate al punto 5 dell’articolo 9 del decreto Iva, purché prestate nei porti, aeroporti, autoporti e scali ferroviari di confine sono sempre non imponibili, anche se relative a beni nazionali, e a chiunque resi, soggetti Iva o privati che fossero.

 

Essa non è stata toccata dal nuovo decreto legislativo, per cui tutte le prestazioni in essa indicate continuano ad essere non imponibili.

Ovviamente  le prestazioni in questioni rese al di fuori degli ambiti indicati sono da assoggettare all’imposta con la sola eccezione di quelle relative a beni in esportazione, in transito, in importazione temporanea ovvero in quella definitiva sempreché i relativi corrispettivi siano stati ricompresi nel valore imponibile da assoggettare all’imposta in dogana a norma dell’articolo 69 del decreto Iva.

Fatta questa premessa si considerano qui di seguito tutte le modalità di tassazione della prestazioni accessorie ai trasporti, diverse da quelle che rientrano nell’ambito della non imponibilità di cui all’articolo 9 del decreto Iva appena commentato.

1)    PRESTAZIONI ACCESSORIE AI TRASPORTI RESE ALL’ESTERO (IN PAESI COMUNITARI O EXTRACOMUNITARI) DA IMPRENDITORI ITALIANI A SOGGETTI PASSIVI STABILITI IN ITALIA

L’imprenditore italiano dovrà emettere fattura con Iva.

 

2)    PRESTAZIONI ACCESSORIE AI TRASPORTI RESE ALL’ESTERO (IN PAESI COMUNITARI O EXTRACOMUNITARI) DA SOGGETTI ESTERI (COMUNITARI O EXTRACOMUNITARI) A SOGGETTI IVA IN ITALIA

Il committente italiano dovrà emettere autofattura con l’esposizione dell’imposta da annotare sia nel registro delle fatture emesse che in quello degli acquisti (reverse charge).

 

3)    PRESTAZIONI ACCESSORIE AI TRASPORTI RESE ALL’ESTERO (IN PAESI COMUNITARI O EXTRACOMUNITARI) DA IMPRENDITORI ITALIANI A SOGGETTI PRIVATI IN ITALIA

L’imprenditore italiano dovrà emettere fattura senza l’esposizione dell’imposta, in quanto fuori del campo d’applicazione dell’Iva per mancanza del presupposto di territorialità, ai sensi dell’articolo 7-sexies, lettera d), del DPR 633/72.

 

4)    PRESTAZIONI ACCESSORIE AI TRASPORTI RESE ALL’ESTERO (IN PAESI COMUNITARI O EXTRACOMUNITARI) DA SOGGETTI ESTERI A SOGGETTI PRIVATI IN ITALIA

Sono operazioni fuori del campo d’applicazione dell’imposta.

 

5)    PRESTAZIONI ACCESSORIE AI TRASPORTI RESE IN ITALIA DA SOGGETTI ESTERI (COMUNITARI O EXTRACOMUNITARI) A SOGGETTI PASSIVI STABILITI IN ITALIA

Il committente italiano dovrà emettere autofattura con l’esposizione dell’imposta da annotare sia nel registro delle fatture emesse che in quello degli acquisti (reverse charge).

 

6)    PRESTAZIONI ACCESSORIE AI TRASPORTI RESE IN ITALIA DA IMPRENDITORI ITALIANI A SOGGETTI PASSIVI STABILITI IN ITALIA

L’imprenditore italiano dovrà emettere fattura con l’esposizione dell’imposta.

 

7)    PRESTAZIONI ACCESSORIE AI TRASPORTI RESE IN ITALIA DA IMPRENDITORI ITALIANI A SOGGETTI PRIVATI IN ITALIA

L’imprenditore italiano dovrà emettere fattura con l’esposizione dell’imposta.

 

8)    PRESTAZIONI ACCESSORIE AI TRASPORTI RESE PARTE IN ITALIA E PARTE ALL’ESTERO DA IMPRENDITORI ITALIANI A SOGGETTI PRIVATI IN ITALIA

L’imprenditore italiano dovrà assoggettare all’imposta solo il tratto nazionale, mentre quello estero resterà fuori del campo d’applicazione dell’imposta per mancanza del requisito di territorialità (art. 7- sexies, lettera d).

 

9) PRESTAZIONI ACCESSORIE AI TRASPORTI RESE PARTE IN ITALIA E PARTE ALL’ESTERO DA IMPRENDITORI ITALIANI A SOGGETTI PASSIVI STABILITI IN ITALIA

L’imprenditore italiano dovrà emettere fattura con l’esposizione dell’imposta.

 

10) SERVIZI INTERNAZIONALI, DI CUI AI PUNTI 5) E 6) DELL’ARTICOLO 9 DEL DECRETO IVA RESI ALL’ESTERO DA SOGGETTI NON STABILITI IN ITALIA  IN QUALUNQUE AMBITO (ANCHE PORTUALE, AEROPORTUALE, INTERPORTUALE O SCALO FERROVIARIO) A SOGGETTI IVA IN ITALIA.

Il committente italiano, acquirente del servizio, dovrà emettere autofattura con l’esposizione dell’imposta da annotare sia nel registro delle fatture emesse che in quello degli acquisti (reverse charge), fatta eccezione per il caso che il relativo corrispettivo non sia compreso nel valore all’importazione in dogana.

gianni gargano

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