Non basta solo l’ipotesi di reato ipotizzata

Una importante sentenza è stata recentemente emessa dalla  Sezione 2 della  Commissione provinciale di Trieste , relatore l’Avv. Jan Godnic, Presidente dott. Claudio Rovis.

Si tratta della sentenza n. 192/02/09 depositata il 27 ottobre 2009, che ha ad oggetto, tra l’altro, la  possibilità in capo all’Amministrazione, di procedere al recupero dei diritti doganali, anche oltre il termine triennale di prescrizione o di decadenza, qualora sia  anche soltanto  configurata una fattispecie astratta di reato.

E ciò anche se la configurazione del reato è successiva al termine triennale.

In particolare l’Ufficio negava di essere decaduto dalla potestà di emettere avviso d’accertamento, di cui all’articolo 11 del D.Lgs: 374/90, in virtù del  combinato disposto dell’articolo 221, paragrafo 4 del CDC e 84 del TULD.

A giudizio dell’Ufficio, infatti,  sebbene la prima delle norme citate disponga, al terzo paragrafo,  che “ la comunicazione al debitore non può più essere effettuata tre anni dopo la data in cui è sorta l’obbligazione doganale”, essa deve essere integrata con il disposto del successivo quarto paragrafo che stabilisce che “qualora l’obbligazione doganale sorga a seguito di un atto che era nel momento in cui era stato commesso perseguibile penalmente, la comunicazione al debitore può essere effettuata, alle condizioni previste dalle disposizioni vigenti, dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo tre”

 

Recita la sentenza:

“………………………

Prosegue, quindi, questa Commissione all’esame dell’eccezione di decadenza dell’Amministrazione Finanziaria dalla potestà di emettere gli avvisi di accertamento suppletivo e di rettifica impugnati, sollevata dalla Società ricorrente, secondo la quale l’Amministrazione finanziaria non ha proceduto alla emissione degli avvisi d’accertamento suppletivo e di rettifica oggi impugnati, entro il termine di decadenza-prescizione di tre anni, decorrente dal sorgere dell’obbligazione doganale, per cui neppure l’eventuale scoperta di atti penalmente perseguibili successivamente al decorso del triennio avrebbero potuto riaprire il termine definitivamente decorso, e la ritiene fondata.

Questa Commissione, invero, non ritiene affatto convincente la tesi dell’Ufficio, secondo il quale la dogana può legittimamente procedere all’emissione degli Avvisi d’accertamento anche dopo che il termine triennale, previsto dal paragrafo 3 dell’articolo 221 CDC sia scaduto, purchè consti un qualsiasi atto astrattamente configurabile come penalmente rilevante a carico dell’importatore, senza limiti temporali.

Questa Commissione non condivide questa interpretazione della normativa nazionale e comunitaria in materia proposta dall’Ufficio-Agenzia delle Dogane, ma ritiene più conforme a diritto vivente l’interpretazione che la Suprema Corte ha dato in una fattispecie del tutto analoga a quella in esame, secondo la quale la notitia criminis sufficiente ad integrare la fattispecie di cui all’articolo 221 del CDC, debba intervenire nell’arco temporale di tre anni stabilito per il recupero “a posteriori”, al fine di prolungarne la durata senza conseguenze caducatorie dalla sua inosservanza (cfr. Cass. Sent. 19195/2006).

Ritiene questa Commissione altresì di condividere il pensiero di altra statuizione della Suprema Corte, secondo la quale “Il principio actio nondum nata non praescribitur “impedisce il corso della prescrizione solo al cospetto di impedimenti giuridici a far valere il diritto, non a fronte di impedimenti soggettivi od ostacoli di fatto che trovino causa nell’ignoranza e/o nel ritardo con cui si procede ad accertare l’illecito rispetto al quale il comportamento del debitore può influire solo in quanto rappresenti un occultamento doloso del debito (Cass.7898/94)

Invero, una diversa interpretazione finirebbe per prorogare sine die il termine per la contabilizzazione “a posteriori” sul quale non possono influire eventuali disfunzioni amministrative nell’espletamento dei controlli imputabili ad un imperfetto coordinamento tra le Autorità doganali, nazionali e comunitarie (Cass. 13.10.2006 n.22014).

Ora, dagli atti di causa risulta incontrovertibilmente che entro il termine triennale decorrente dalla immissione in libera pratica della merce importata dalla Società ricorrente in data 21.6.2004, dies a quo, e scaduto il 21.6.2007, dies ad quem, non risulti a carico della Società ricorrente, né del suo rappresentante legale.Sig…………., alcun atto perseguibile penalmente, o penalmente rilevante, che dir si voglia, essendo stata la denuncia sporta avanti la Procura della Repubblica di Trieste, appena in data 9.6.2008 ……..e, cioè, oltre il termine ormai irrimediabilmente scaduto….

In altre parole, questa Commissione ritiene che la portata delle due disposizioni di legge vada intesa nel senso che gli Avvisi di Accertamento “a posteriori” da parte delle dogana devono essere emessi entro il termine di tre anni dal momento dell’avvenuta importazione o, nell’ipotesi di esistenza di atti penalmente perseguibili, questi debbano essere posti a base di un procedimento penale nei confronti dell’importatore, da instaurarsi sempre prima della decorrenza del triennio.

In altri termini ancora, questa Commissione ritiene che non sia ammissibile una interpretazione delle citate norme nel senso dell’inesistenza di un termine finale per l’emissione di atti impositivi in presenza anche di una mera denuncia penale nei confronti dell’importatore, la quale, se del caso, deve comunque avvenire prima del decorso del termine triennale”

 

Non basta, afferma la sentenza ,  la mera sussistenza di un’ipotesi di reato a consentire la proroga del termine di prescrizione triennale per il recupero dei diritti doganali da parte dell’Amministrazione (Art. 221 del CDC).

 gianni gargano

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