Per l’estrazione dal deposito IVA non serve l’autofattura elettronica
Pervengono da più gestori di depositi IVA quesiti volti a conoscere se l’autofattura emessa per l’estrazione dal deposito IVA di merce introdotta, ai sensi dell’articolo 50 bis, comma 4, lett. b), a seguito di immissione in libera pratica, debba essere emessa attraverso il Sistema d’Interscambio, cioè come “Fattura Elettronica”.
Si tratta del caso in cui la merce viene estratta dallo stesso soggetto che l’ha introdotta, senza che durante la giacenza nel Deposito IVA la stessa sia stata oggetto di cessioni ai sensi dell’articolo 50 bis, comma 4, lett. e).
Si ritiene sommessamente che nella fattispecie in esame l’autofattura possa continuare ad essere emessa in modalità “cartacea” con l’indicazione dell’imposta dovuta, senza che vi sia l’obbligo di inviarla al Sistema d’Interscambio gestito dall’Agenzia delle Entrate. Ovviamente l’autofattura dovrà essere successivamente registrata nel registro delle Fatture Emesse ed in quello degli Acquisti al fine di assolvere l’IVA con il metodo dell’inversione contabile (reverse charge).
Considerato che l’obbligo di emettere la fattura attraverso il Sistema d’Interscambio sussiste solo per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabili in Italia (art. 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015[1]) e che sottostante all’autofattura di cui si discorre non vi è, né una cessione di beni, né una prestazione di servizi, ma la stessa ha solo una funzione interna, si ritiene che la citata autofattura non debba essere emessa in formato elettronico.
Ovviamente anche se emesse con modalità cartacea le autofatture per l’estrazione della merce dal deposito IVA concorrono alla liquidazione periodica dell’IVA.
Resta impregiudicata la facoltà per gli operatori di emettere l’autofattura in formato elettronico, con la conseguenza imprescindibile, però, di dover attendere (fino a cinque giorni) la risposta del SdI.
Diversa, invece, è l’ipotesi di autofattura per “Omaggi”. In tal caso l’Agenzia delle Entrate ritiene (come da risposta fornita in occasione del Video Forum del Sole 24 ORE) che vi sia l’obbligo di emettere l’autofattura tramite il Sistema di Interscambio. Sul punto corre l’obbligo di precisare che le cessioni di beni la cui produzione o il cui scambio rientra nell’attività propria dell’impresa costituiscono, ai sensi dell’articolo 2 del DPR 633/72, cessione di beni, per cui appare corretta l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate che ritiene queste operazioni rientranti nelle previsioni di cui al citato D.Lgs. 127/2015.
Infine si rappresenta che, al fine di fugare ogni dubbio, il Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali si è fatto carico di formulare un apposito quesito sull’argomento.
[1] Articolo 1 D.Lgs. 127/2015:
“…
- Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio….”
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