merci abbandonate – non basta il trascorrere del tempo

Il pescatoreNella transizione dal vecchio Codice Doganale Comunitario (Regolamento CEE 2913/92) al nuovo CDU (Regolamento (UE) n. 952/2013) parrebbe del tutto modificata la normativa relativa alle merci abbandonate.

Vigente il vecchio CDC, cioè fino al 30.04.2016, il regime delle merci abbandonate era disciplinato sia dalle norme del CDC, sia da quelle del TULD (DPR 43/73). Entrambe le norme disponevano che spirato il termine concesso per attribuire alle merci una destinazione doganale, era possibile prorogarlo qualora esistessero circostanze che lo giustificassero.

Il TULD, in particolare, all’articolo 95, 3° comma del TULD disponeva:

….Il termine può essere altresì prorogato dalla dogana quando circostanze eccezionali lo giustifichino.

E, all’articolo 99 che “trascorsi i termini indicati nell’articolo 95, commi secondo e terzo, senza che le merci arrivate abbiano formato oggetto di dichiarazione per una destinazione doganale o siano state rispedite fuori del territorio doganale, le merci stesse sono considerate abbandonate..”

E l’articolo 49, 2° paragrafo, del CDC:

….

Quando le circostanze lo giustifichino, l’autorità doganale può fissare un termine più breve o autorizzare una proroga dei termini di cui al paragrafo 1. Questa proroga non può tuttavia eccedere le effettive necessità giustificate dalle circostanze.

 

Entrato in vigore il nuovo Codice Doganale dell’Unione (Regolamento (UE) n. 952/2013) la disposizione di cui all’articolo 99 del TULD che considerava “abbandonate” le merci spirato il termine per attribuire una destinazione doganale alle merci in temporanea custodia si deve ritenere superata per i seguenti motivi.

Innanzitutto l’articolo 149 del CDU attribuisce un termine, non prorogabile, di novanta giorni per vincolare le merci in temporanea custodia ad un regime doganale, ovvero, per riesportarle.

Lo spirare di questo termine costituisce violazione di un obbligo che dà diritto alla Dogana di procedere alla confisca, ovvero alla vendita della merce (art. 198, 1° par., lett. a).

Tuttavia occorre fare una distinzione tra le conseguenze dello spirare del termine di novanta giorni senza alcun intervento da parte dell’importatore e quello in cui è l’importatore stesso a chiedere che le merci siano dichiarate “abbandonate”.

 

Prima Ipotesi : lo spirare del termine di novanta giorni senza alcun intervento da parte dell’importatore

 

Nella prima ipotesi, violato, l’articolo149 del CDU (spirato, cioè il termine di novanta giorni per attribuire alle merci una destinazione doganale, ovvero per riesportarle), occorre ancora distinguere tra il caso in cui l’operatore presenti una dichiarazione doganale per vincolare le merci ad un regime doganale dopo lo spirare del termine di 90 giorni e prima che la dogana si attivi, e quello in cui l’operatore non faccia alcunché.

Nel primo caso, cioè se spirato il termine di cui al citato articolo 149, l’operatore presenti la dichiarazione doganale per destinare le merci all’immissione in libera pratica, sebbene sorga un’obbligazione all’importazione ai sensi dell’articolo 79, 1° paragrafo, lett. a), del CDU, essa si deve ritenere estinta (e la violazione sanata) ai sensi del disposto degli articoli 124, 1° paragrafo, lett. h) punto i del CDU, che recita

  1. …. l’obbligazione doganale all’importazione o all’esportazione si estingue:

…..

  1. h) quando l’obbligazione doganale è sorta a norma dell’articolo 79 o dell’articolo 82 e sono soddisfatte le seguenti condizioni:
  2. i) l’inadempienza che ha dato luogo all’obbligazione doganale non ha avuto conseguenze significative sul corretto funzionamento del regime doganale in questione e non costituiva un tentativo di frode;

e 103, 1° paragrafo, lett. b) del Regolamento Delegato 2446/2015, che dispone:

Le seguenti situazioni sono considerate inosservanze che non hanno conseguenze significative sul corretto funzionamento del regime doganale:

….

  1. b) quando un’obbligazione doganale è sorta per merci vincolate a un regime speciale o in custodia temporanea a norma dell’articolo 79, paragrafo 1, lettera a) o c), del codice e le merci sono state in seguito immesse in libera pratica;

 

Nel secondo caso (l’inerzia dell’operatore) la dogana prima di procedere a sequestri e/o confische deve rispettare il disposto dell’articolo 249, 2° paragrafo, del Regolamento di Esecuzione 2447/2015, il quale prevede:

Una richiesta di abbandono allo Stato si considera effettuata conformemente all’articolo 199 del codice se le autorità doganali hanno fatto pubblicamente appello al proprietario delle merci affinché si presentasse e sono trascorsi 90 giorni senza che questi si sia manifestato.

 

Prima Ipotesi : quella in cui è l’importatore stesso a chiedere che le merci siano dichiarate “abbandonate”

 

Diversa, infine, è l’ipotesi dell’ abbandono volontario che disciplinata dall’articolo199 del CDU è concesso dalla Dogana su istanza motivata dell’operatore, anche prima dello spirare del termine dei novanta giorni di cui all’articolo 149 del CDU.

gianni gargano

francesco pagnozzi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *