Pubblicato il modello di dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1, del D.M. 23.02.17

hackertmarieburglargeSi segnala che il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello  per la dichiarazione sostitutiva di atto notorio con il quale chi estrae i beni immessi in libera pratica ai sensi della lettera b, del 4° comma, dell’art. 50 bis, attesta il possesso dei requisiti per ottenere l’esonero dalla prestazione della garanzia, così come previsto dal D.M. del 23 febbraio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo.

In particolare il citato Decreto Ministeriale prevede che la garanzia non deve essere prestata dai soggetti che non rispettano i seguenti requisiti connessi ad elementi soggettivi di affidabilità del contribuente:

  1. a) presentazione della dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, se obbligato, nei tre periodi d’imposta antecedenti l’operazione di estrazione;
  2. b) esecuzione dei versamenti, se dovuti, relativi all’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alle ultime tre dichiarazioni annuali presentate alla data dell’operazione di estrazione;
  3. c) assenza di avviso di rettifica o di accertamento definitivo per il quale non e’ stato eseguito il pagamento delle somme dovute, per violazioni relative all’emissione o all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, notificati nel periodo d’imposta in corso ovvero nei tre antecedenti l’operazione di estrazione;
  4. d) assenza della formale conoscenza dell’inizio di procedimenti penali o di condanne o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, a carico del legale rappresentante o del titolare della ditta individuale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 2, 3, 5, 8, 10, 10-ter, 10-quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e dall’art. 216 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Per attestare il rispetto dei richiamati requisiti il soggetto che procede all’estrazione deve presentare al momento della prima estrazione una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, unitamente alla fotocopia del dichiarante, al depositario. La dichiarazione è valida per l’intero anno solare di presentazione.

Le istruzioni alla richiamata dichiarazione dispongono ancora che il depositario è obbligato a trasmettere la dichiarazione ricevuta via PEC alla Direzione regionale competente in base al suo domicilio fiscale, al fine di attivare, come prevede la norma, i successivi controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate.

La dichiarazione si considera presentata alla data risultante dalla ricevuta di avvenuta consegna.

Infine le istruzioni precisano che in base agli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, nonché decade dai benefici eventualmente concessi.

Gianni Gargano

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