Sul concetto di “valore presunto”

Il concetto di “valore presunto” è stato introdotto per la prima volta dall’Agenzia delle Entrate nel provvedimento di modifica delle istruzioni alla “Dichiarazione d’Intento” e ripreso dall’Agenzia delle Dogane nella nota protocollo 17631/RU dell’11.02.2015.

Nelle istruzioni al modello di dichiarazione d’intento, così come modificate dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. 19388/2015, viene consentito che il valore da indicare nella dichiarazione d’intento da presentare in dogana per ciascuna operazione sia quello “presunto”.

Per valore presunto si intende (cfr. istruzioni al modello di dichiarazione d’intento):

“In caso di importazione indicare nel campo 1 un valore presunto relativamente all’ imponibile ai fini IVA, riferito alla singola operazione doganale, che tenga cautelativamente conto di tutti gli elementi che concorrono al calcolo di tale imponibile. L’importo di effettivo impegno del plafond sarà quello risultante dalla dichiarazione doganale collegata alla dichiarazione d’intento.”

 

Il valore presunto è, pertanto, il valore di fattura della merce, maggiorato di tutti gli eventuali elementi di cui agli artt. 32 e 33 del CDC, che concorrono a determinare il valore imponibile in dogana (es. nolo, assicurazione, royalty, ecc.) e di un importo cautelativo (qualora, ad esempio, non si conosca, ancora, il tasso di cambio da applicare, ovvero qualche altro elemento da aggiungere al valore), così come chiarito dalla nota dell’Agenzia delle Dogane prot. 17631/RU dell’11.02.2015, nella quale si legge:

“   l’importatore dovrà indicare un “valore presunto” dell’imponibile ai fini IVA dell’operazione d’importazione che intende effettuare che tenga cautelativamente conto, per eccesso, di tutti gli elementi che concorrono al calcolo del suddetto imponibile.”

 

Se il valore presunto indicato nella dichiarazione d’intento dovesse risultare maggiore di quello imponibile in bolletta, nulla questio, perché il plafond utilizzato sarà quello risultante dalla bolletta doganale effettivamente emessa.

Qualora, invece, l’importo indicato nella dichiarazione d’intento dovesse risultare inferiore al valore imponibile dichiarato in dogana (ipotesi molto improbabile, stante la possibilità di verificarne la congruità con la bozza della bolletta doganale), non resterà che corrispondere la maggiore IVA in dogana, ovvero presentare una dichiarazione d’intento “integrativa”, sempre che l’importatore disponga ancora di plafond utilizzabile.

 

Anche qualora la insufficiente dichiarazione d’intenti corrisponda ad una rettifica del valore in dogana, si potrà presentare una dichiarazione integrativa, così come chiarito dalla Risoluzione del Ministero delle Finanze – Tasse e Imposte Indirette sugli affari, n. 505272 del 09.12.1987.

gianni gargano

francesco pagnozzi

 

 

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