IPOTESI DI RIFORMA DELL’ART. 303 DEL TULD

Riporto qui di seguito l’ipotesi di modifica dell’articolo 303 del TULD predisposta dal mio studio sin dal 12 novembre 2013 per il CNSD:

1. Qualora le dichiarazioni relative alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana con bolletta di cauzione, non corrispondano all’accertamento, il dichiarante e’ punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:

a) quando nei casi previsti dall’articolo 4, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, pur essendo errata la denominazione della tariffa, e’ stata indicata con precisione la denominazione commerciale della merce, in modo da rendere possibile l’applicazione dei diritti;

b) quando le merci dichiarate e quelle riconosciute in sede di accertamento sono considerate nella tariffa in differenti sottovoci di una medesima voce, e l’ammontare dei diritti di confine, che sarebbero dovuti secondo la dichiarazione, e’ uguale a quello dei diritti liquidati o lo supera di meno di un terzo;

c) quando le differenze in più o in meno nella quantità non superano il cinque per cento per ciascuna voce tariffaria delle merci dichiarate.

3. Se a seguito di differenze relative a qualità, quantità e valore i diritti di confine complessivamente dovuti secondo l’accertamento sono maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza dei diritti supera il cinque per cento, la sanzione amministrativa, qualora il fatto non costituisca più grave reato, e’ applicata in misura non minore dell’intero ammontare della differenza stessa e non maggiore del decuplo di essa.

Tuttavia, se tale differenza dipende da errori di calcolo, di conversione della valuta estera o di trascrizione commessi in buona fede nella compilazione della dichiarazione, sempreché il dichiarante abbia fornito tutti gli elementi necessari per l’accertamento, con provvedimento motivato del Direttore della Dogana, la sanzione amministrativa è determinata in misura non minore del decimo e non maggiore dell’intero ammontare della differenza stessa.

A presto le motivazioni e i commenti

Gianni gargano

Francesco Pagnozzi

Vincenzo Guastella

 

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