Il deposito Iva e l’anno di effettiva operatività
6. L’estrazione dei beni da un deposito IVA ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nello Stato puo’ essere effettuata solo da soggetti passivi d’imposta agli effetti dell’IVA iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da almeno un anno, che dimostrino una effettiva operativita’ e attestino regolarita’ dei versamenti IVA, con le modalita’ definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, e comporta il pagamento dell’imposta.
Così recita, nella versione attualmente in vigore.
La prova della effettiva operatività e regolarità dei versamenti nel primo anno, è condizionata (condizione legale) all’emanazione del Provvedimento con il quale il Direttore dell’Agenzia delle Entrate detti le modalità con le quali quella prova deve essere data.
O no?
Tutto va interpretato?
La legge così prescrive e non si vede perché quel provvedimento non ancora è stato emanato.,
Gianni gargano
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