Le royalties – quando concorrono alla determinazione del valore

Le royalties, espressione entrata nel linguaggio comune, sono da prendere in considerazione per determinare il valore in dogana di una merce.

Le norme di riferimento sono:

–       l’art. 32 del Codice Doganale Comunitario che, espressamente, stabilisce che esse vanno aggiunte al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate, qualora il compratore sia tenuto a pagarle direttamente, o indirettamente, come condizione di vendita delle merci e nella misura in cui i relativi corrispettivi non siano stati inclusi nel prezzo di vendita;

–       l’art. 157 delle DAC che definisce i corrispettivi e i diritti di licenza quale pagamento per l’uso di diritti inerenti la fabbricazione di merci importate (in particolare brevetti, progetti, modelli e “know-how”), ovvero per l’uso di marchi di fabbrica o di diritti d’autore, ovvero, ancora, o procedimenti di produzione e che ribadisce che i corrispettivi in questione vanno aggiunti al prezzo pagato o da pagare, solo se si riferiscono alle merci oggetto dell’importazione e se costituiscono una condizione di vendita.

–       L’art. 159 delle DAC che  stabilisce che qualora si tratti di diritti per l’utilizzo di un marchio commerciale o di fabbrica i relativi corrispettivi devono essere aggiunti al prezzo pagato o da pagare solo se coesistono le tre seguenti condizioni:

  • il corrispettivo si deve riferire a merce rivendute tal quali o formanti oggetto unicamente di lavorazioni secondarie successivamente all’importazione;
  • le merci sono commercializzate con il marchio di fabbrica, apposto prima o dopo l’importazione, per il quale si paga il diritto di licenza;
  • l’acquirente non è libero di ottenere tali merci da altri fornitori non legati al venditore. In particolare tale ultima condizione corrisponde alla facoltà che ha l’acquirente nazionale di acquistare la merce da qualunque fornitore di suo gradimento, senza alcun vincolo in ordine alla scelta del produttore da parte del titolare del marchio.

–       L’art. 160 delle DAC, poi, con riferimento all’art.  157 appena citato, chiarisce che il corrispettivo per il diritto di licenza costituisce una condizione di vendita soltanto il venditore, ovvero una persona ad esso legata, chieda all’acquirente di effettuarne il pagamento. Ciò vuol dire che il prezzo per il diritto di licenza va aggiunto al valore della merce soltanto se il relativo pagamento viene richiesto dal venditore, ovvero se tale pagamento venga richiesto da una persona ad esso legata. E’ evidente che se coincidono l’esportatore ed il titolare del diritto di licenza allora il corrispettivo per l’utilizzo dello stesso o è già compreso nel prezzo di vendita, ovvero deve esservi aggiunto.

Diversa è, invece, l’ipotesi dello scenario a tre parti, nel quale intervengono:

1)    il titolare del diritto di licenza, che può essere italiano o straniero (licenziante);

2)    il produttore / venditore estero;

3)    l’importatore nazionale (licenziatario).

Perché il corrispettivo per il diritto di licenza debba essere considerato per determinare il valore in dogana della merce da importare il licenziante ed il venditore devono essere in qualche modo legati, ossia devono ricorrere le condizioni previste dall’art. 143 delle DAC, così come al Commento n. 11, pag. 62 del documento Taxud/800/2002/IT revisione del gennaio 2007 del Comitato del Codice Doganale (Sezione del valore in dogana) che, tra l’altro, fissa il principio che per determinare la presenza di un controllo devono essere verificato se:

– il licenziante sceglie il produttore e lo impone all’acquirente;

– esiste un contratto diretto di produzione tra il licenziante e il venditore;

– il licenziante esercita, direttamente o indirettamente, un controllo di fatto sulla

produzione (per quanto attiene ai centri di produzione e/o ai metodi di

produzione);

– il licenziante esercita, direttamente o indirettamente, un controllo di fatto sulla logistica e sulla consegna delle merci all’acquirente;

– il licenziante decide a chi il produttore può vendere le merci o impone delle restrizioni per quanto concerne i potenziali acquirenti;

– il licenziante fissa le condizioni del prezzo al quale il produttore/venditore vende le proprie merci o il prezzo al quale l’importatore/l’acquirente rivende le merci;

il licenziante ha il diritto di esaminare la contabilità del produttore o dell’acquirente;

– il licenziante sceglie i metodi di produzione da utilizzare/fornisce dei modelli ecc.

– il licenziante sceglie/limita i fornitori dei materiali/componenti;

– il licenziante limita le quantità che il produttore può produrre;

– il licenziante non autorizza l’acquirente a comprare direttamente dal produttore, ma attraverso il titolare del marchio (licenziante) che potrebbe agire anche come agente di acquisto dell’importatore;

– il produttore non è autorizzato a produrre prodotti concorrenti (privi di licenza) in assenza del consenso del licenziante;

– le merci fabbricate sono specifiche del licenziante (cioè nella loro concezione/nel loro design e con riguardo al marchio di fabbrica);

– le caratteristiche delle merci e la tecnologia utilizzata sono definite dal licenziante.

 

Una combinazione di questi elementi, che configura un controllo maggiore del semplice controllo di qualità, comporta che esiste un legame tra produttore e licenziante, per cui si realizza la condizione prevista dall’art. 160 delle DAC, per cui il corrispettivo del diritto di licenza deve essere incluso nel valore in dogana della merce.

 

Viceversa qualora il licenziante si limiti solo:

– al controllo della qualità dei modelli preliminari e definitivi di produzione;

– al controllo della qualità dei modelli artistici tridimensionali fissati o incorporati al prodotto finito;

– all’approvazione della confezione e della presentazione;

– all’approvazione di campioni di prodotti finiti;

– all’approvazione di qualsiasi modifica al prodotto finito;

e si verifichino anche le seguenti condizioni:

 

– La gamma dei prodotti  non è specifica del licenziante ma è definita dall’acquirente stabilito nella comunità;

– il produttore è scelto dall’acquirente;

– il produttore non utilizza una tecnologia di proprietà del licenziante;

– il licenziante non interviene nel processo di produzione;

– il licenziante ispeziona solo il prodotto finito (quantità, qualità),

non si configura alcun legame tra Produttore e Licenziante, per cui non verificandosi la condizione di cui all’art. 160 delle DAC il corrispettivo per il diritto di licenza non deve essere incluso nel valore in dogana della merce.

 

gianni gargano

francesco pagnozzi

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