La prova spetta al debitore……………

Sull’esimente previsto dall’art. 220 del CDC, la Corte di Giustizia Europea, con la sentenza resa nella causa C-438/11, ha sancito che nel caso in cui le autorità estere non possano stabilire se il rilascio di un certificato d’origine <<modulo A>> sia stato rilasciato sulla base di una situazione fattuale esatta riferita dall’esportatore, perché lo stesso, nel frattempo, ha cessato la sua attività, spetta al debitore (cioè all’importatore), che voglia invocare l’esimente previsto dall’art. 220, paragrafo 2, lett. b), del CDC, dimostrare che il certificato si basa su dati riferiti in maniera esatta dall’esportatore.

Testualmente nel dispositivo della sentenza si legge:

“L’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice L’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, deve essere interpretato nel senso che, quando le autorità competenti dello Stato terzo si trovano, a causa del fatto che l’esportatore ha cessato la sua produzione, nell’impossibilità di verificare, in occa­sione di un controllo a posteriori, se il certificato d’origine «modulo A» da esse rilasciato si basi su una situazione fattuale riferita in maniera esatta da questo, l’onere della prova che tale certificato si basa su una situazione fattuale riferita in maniera esatta dall’esportatore grava sul debitore.”

 gianni gargano

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