L’Avviso delle Dogane si paga subito
Con l’entrata in vigore del comma 3 bis dell’art. 9 del D.L. del 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge n. 44/2012, gli atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle Dogane per la riscossione delle risorse proprie tradizionali[1] e della relativa IVA all’importazione, diventano immediatamente esecutivi in dogana con la possibilità di procedere alla riscossione decorsi solo 10 giorni dalla notifica, senza la preventiva iscrizione a ruolo.
L’operatività di tale disposizione, però, è subordinata all’emanazione di un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Dogane, così come previsto dal penultimo paragrafo del comma 3 bis in commento.
Con tale norma, in pratica, vengono resi immediatamente esecutivi anche gli atti emessi dall’Agenzia delle Dogane, così come già accade per gli avvisi di accertamento notificati dall’Agenzia delle Entrate dal 1° luglio 2011 (v. L’avviso di accertamento (non quello delle Dogane) diventa “titolo esecutivo” su questo blog)
Tuttavia, la diversità tra le procedure adottabili dalle due diverse Agenzie, comporta una eccessiva minore difesa dei contribuenti che si vedano notificare un Avviso, un invito o un qualunque atto d’accertamento emesso dalla Agenzia delle Dogane.
Qui di seguito si esporranno brevemente gli strumenti a disposizione dei contribuenti per definire gli Avvisi emessi da ciascuna delle due Agenzie.
…
Analizziamo le differenze fra le modalità di riscossione degli atti emessi dalle due Agenzie.
AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’art. 29 del D.L. n. 78/2010 dispone che, a partire dal 1° luglio 2011, e con riferimento ai periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni divengono esecutivi decorso il termine di presentazione del ricorso.
Il contribuente che sceglie di impugnare l’Avviso d’Accertamento ha sessanta giorni di tempo dalla data della notifica per presentare ricorso, tenendo conto che il calcolo dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° agosto al 15 settembre.
Se prima di presentare ricorso, il contribuente fa istanza di accertamento con adesione, il termine per l’impugnazione è sospeso per novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza. .
Gli Avvisi di Accertamento devono, pertanto, espressamente recare l’avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell’esecuzione forzata.
Conferito l’incarico all’agente per la riscossione, fatta salva la presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, l’esecuzione forzata è sospesa, ai sensi del comma 1, lett. b) dell’art. 29 in commento, per un periodo di centottanta giorni. Restano in ogni caso possibili le azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azioni prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.
In pratica dalla notifica dell’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, salvo fondati pericoli per la riscossione, decorrono almeno 270 giorni prima che l’Agente della riscossione possa intraprendere qualsiasi azione esecutiva.
Ovviamente nel caso in cui avverso l’atto notificato dall’Agenzia delle Entrate venga proposto ricorso, l’azione per la riscossione delle somme può essere intrapresa solo a titolo provvisorio e nella misura prevista dalle singole leggi d’imposta (v. ad esempio art. 15 DPR 602/73 per quanto riguarda le imposte sui redditi).
Inoltre, una volta proposto il ricorso, il contribuente ha la facoltà di chiedere, ove ne ricorrano le condizioni, di chiedere la sospensione dell’esecuzione.
La sospensione può essere chiesta:
– in via amministrativa, all’ufficio accertatore, ai sensi dell’art. 39 del DPR 602/73, che può concederla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale;
– ovvero, ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. 546/1992, in via giudiziale alla Commissione Tributaria Provinciale, che può concederla, se ricorrono contemporaneamente il fumus boni juris (ovvero se il ricorso da una sommaria analisi risulta fondato) e il danno grave ed irreparabile.
Non è in discussione il disposto dell’articolo 68 del d.lgs. 546/92 dispone la restituzione di quanto pagato in pendenza di giudizio, qualora la Commissione tributaria dia ragione al contribuente
Proposto il ricorso, ciascuna delle parti può proporre all’altra parte, la conciliazione totale o parziale della controversia, secondo le modalità di cui all’articolo 48 del D.Lgs. 546/92.
Tuttavia, in questa sede, si pone in evidenza che la conciliazione giudiziale può aver luogo solo davanti alla commissione provinciale e non oltre la prima udienza.
A fronte di notifica di un Avviso d’Accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate il contribuente,però, ha anche altri mezzi di difesa, aldilà della presentazione del ricorso.
Egli, infatti, può:
- definire l’accertamento con riduzione delle sanzioni a un terzo.
Se il contribuente rinunzia a presentare ricorso o istanza di accertamento con adesione, può definire per intero l’accertamento in maniera agevolata. In questo caso ottiene la riduzione delle sanzioni a un terzo. Per ottenere l’agevolazione è necessario versare le somme complessivamente dovute entro il termine per la presentazione del ricorso. La riduzione delle sanzioni a un terzo è riconosciuta anche al contribuente che decida di pagare a rate, purché il versamento della prima rata venga effettuato entro il termine per presentare ricorso.
- Definire le sole sanzioni con riduzione a un terzo.
Se il contribuente rinunzia alla definizione agevolata dell’intero accertamento può, comunque, definire le sole sanzioni, riservandosi la possibilità di impugnare l’accertamento solo per le maggiori imposte, fermo restando che le sanzioni versate non potranno più essere rimborsate. La riduzione delle sanzioni a un terzo di quelle irrogate è consentita a condizione che se ne effettui il versamento entro il termine per presentare ricorso.
- Mediazione, ricorso e riscossione a titolo provvisorio.
Ai sensi dell’articolo 17bis del D.Lgs. n. 546/1992, con riferimento agli atti notificati dal 1° aprile 2012, per le impugnazioni di valore non superiore a ventimila euro, il contribuente che intende proporre ricorso è tenuto a presentare istanza di reclamo-mediazione a pena di inammissibilità del ricorso. L’istanza può contenere una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell’ammontare della pretesa tributaria. Decorsi novanta giorni senza che sia intervenuto l’accoglimento dell’istanza o senza che sia stata conclusa la mediazione con riduzione delle sanzioni al 40%, il reclamo-mediazione produce l’effetto del ricorso.
- Sospensione dell’efficacia dell’atto (art. 47 D.Lgs. n. 546/1992 e art. 39 DPR 602/1973.
La presentazione del ricorso contro l’Avviso d’Accertamento non sospende la riscossione a titolo provvisorio. Tuttavia il contribuente può chiedere di sospendere il pagamento delle somme dovute a titolo provvisorio per imposte e relativi interessi, indicati nell’atto impugnato.
La sospensione può essere richiesta può essere chiesta.
a) In via amministrativa all’Ufficio che può disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della Commissione tributaria provinciale (art. 39 DPR 602/1973);
b) Alla Commissione tributaria provinciale, se il pagamento dell’Avviso di accertamento può causare un danno grave e irreparabile.
- Accertamento con adesione
Il contribuente se non definisce per intero l’accertamento e non presenta ricorso (o istanza di reclamo-mediazione), può presentare istanza di accertamento con adesione. Ciò gli consente di instaurare un contraddittorio con l’Ufficio che valuterà gli elementi forniti dal contribuente. In caso di adesione le sanzioni sono ridotte a un terzo.
E’ possibile presentare istanza di accertamento con adesione anche se sono state definite le sole sanzioni.
Il termine per presentare ricorso è sospeso per novanta giorni è sospeso per novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza. Se il contribuente presenta ricorso rinuncia automaticamente all’istanza di adesione.
- Riesame
Resta ferma per il contribuente la possibilità di chiedere all’Agenzia delle Entrate un riesame dell’atto in autotutela. In questo modo invita l’Ufficio a riconsiderare in tutto o in parte gli elementi e i dati alla base dell’Avviso d’Accertamento. L’istanza di autotutela non sospende comunque il termine entro cui definire l’Avviso di Accertamento, presentare istanza di accertamento con adesione o ricorso.
- La conciliazione extra giudiziale
Il contribuente può giungere ad una conciliazione con l’Ufficio anche prima di proporre ricorso alla Commissione tributaria provinciale ed anche al di fuori della fase contenziosa. Se la conciliazione avviene entro il termine per presentare ricorso le parti (l’Ufficio ed il contribuente) provvederanno alla definizione della questione al di fuori delle sedi tributarie giudiziarie. Qualora entro i sessanta giorni a disposizione del contribuente per proporre ricorso la fase conciliativa non si è ancora conclusa, ma è ancora in corso, allora il contribuente dovrà proporre ricorso rappresentando ai primi giudici che è in corso un tentativo di conciliazione con l’Ufficio. Che se, prima della fissazione della prima udienza, sarà conclusa, i Giudici Tributari dichiareranno l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, altrimenti si procederà secondo le modalità fissate, in tema di conciliazione giudiziale, all’articolo 48 del D.Lgs 546/92.
ATTI EMESSI DALL’AGENZIA DELLE DOGANE
Come detto gli atti emessi dall’Agenzia delle Dogane, dopo la novità introdotta dal comma 3 bis dell’art. 9 del D.L. del 2 marzo 2012, n. 16, divengono esecutivi decorsi soli dieci giorni dalla notifica, senza che sia necessaria la preventiva iscrizione a ruolo.
I dieci giorni sono fissati all’articolo 222 del CDC che, in quanto norma comunitaria, ha piena efficacia nel nostro ordinamento, prevale sulla norma nazionale che, tuttavia, stravolge arrivando a sconquassare del tutto la modalità di riscossione di tributi in pendenza del termine per la proposizione del ricorso.
Infatti, pur avendo il contribuente lo stesso termine di sessanta giorni per proporre ricorso, tuttavia egli deve nel termine brevissimo di dieci giorni decidere se pagare i tributi richiesti che, poi, risulteranno definitivamente incamerati dall’Erario se poi non presenterà ricorso, ovvero se deciderà di presentare ricorso, gli verranno restituiti soltanto quando la sentenza a lui favorevole sarà divenuta irrevocabile. Il che significa, tenuto conto della tendenza in corso a procrastinare il contenzioso fino in Cassazione (tanto l’Amministrazione non deve neanche corrispondere le spese di giustizia che, con l’ingresso del contributo unificato, sono divenute un costo altissimo), che la restituzione della somma a suo tempo depositata gli verrà restituita dopo qualche decennio, con tutte le conseguenze patrimoniali e personali.
Valga al riguardo una recente interpretazione data congiuntamente dalla Commissione Europea e dalla TAXUD, in ordine all’articolo 199 del CDC secondo la quale la garanzia non può essere svincolata se non quanto il tributo non potrà più e definitivamente essere riscosso.
Per ciò che concerne tali atti non è stata prevista nessuna sospensione ex lege come per gli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate, ciò in quanto la disciplina della riscossione di questi tributi è sottoposta alla disciplina comunitaria e sottratta alla legislazione nazionale.
In pratica dopo dieci giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento l’Agenzia delle Dogane affida all’agente della riscossione l’incarico di esigere le somme richieste.
Ricevuto l’incarico l’agente della riscossione comunicherà (a mezzo raccomandata) al contribuente di aver preso in carico le somme da riscuotere e potrà, sulla base dell’atto di accertamento (che è titolo esecutivo). Iniziare da subito le procedure per l’esecuzione forzata.
Certo, nei dieci giorni, il contribuente può chiedere la sospensione amministrativa di cui all’articolo 244 del CDC che, però , l’Amministrazione può accordare solo se sia stato presentato il ricorso e se riconosca, alternativamente, il danno trave e irreparabile o il fumus boni iuris, ovvero quella giudiziaria di cui all’articolo 47 del D.Lgs. 546/1992.
Soltanto l’atteso provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Dogane, così come previsto dal penultimo paragrafo del comma 3 bis in commento, potrà contenere disposizioni atte a garantire maggiori tutele ai contribuenti destinatari degli Avvisi.
Al contribuente restano applicabili i seguenti istituti:
Egli, infatti, può:
- definire l’accertamento con riduzione delle sanzioni a un terzo.
Se il contribuente rinunzia a presentare ricorso può definire per intero l’accertamento in maniera agevolata. In questo caso ottiene la riduzione delle sanzioni a un terzo
- Definire le sole sanzioni con riduzione a un terzo.
Se il contribuente rinunzia alla definizione agevolata dell’intero accertamento può, comunque, definire le sole sanzioni, riservandosi la possibilità di impugnare l’accertamento solo per le maggiori imposte, fermo restando che le sanzioni versate non potranno più essere rimborsate. La riduzione delle sanzioni a un terzo di quelle irrogate è consentita a condizione che se ne effettui il versamento entro il termine per presentare ricorso.
- Riesame
Resta ferma per il contribuente la possibilità di chiedere all’Agenzia delle Dogane un riesame dell’atto in autotutela. In questo modo invita l’Ufficio a riconsiderare in tutto o in parte gli elementi e i dati alla base dell’Avviso.L’istanza di autotutela non sospende alcun termine.
- La conciliazione giudiziale
Proposto il ricorso, ciascuna delle parti può proporre all’altra parte, la conciliazione totale o parziale della controversia, secondo le modalità di cui all’articolo 48 del D.Lgs. 546/92.
Tuttavia, in questa sede, si pone in evidenza che la conciliazione giudiziale può aver luogo solo davanti alla commissione provinciale e non oltre la prima udienza, anche se la libertà dell’Amministrazione in questa materia è molto limitata trattandosi di risorse proprie della Comunità.
- La conciliazione extra giudiziale
Il contribuente può giungere ad una conciliazione con l’Ufficio anche prima di proporre ricorso alla Commissione tributaria provinciale ed anche al di fuori della fase contenziosa. Se la conciliazione avviene entro il termine per presentare ricorso le parti (l’Ufficio ed il contribuente) provvederanno alla definizione della questione al di fuori delle sedi tributarie giudiziarie. Qualora entro i sessanta giorni a disposizione del contribuente per proporre ricorso la fase conciliativa non si è ancora conclusa, ma è ancora in corso, allora il contribuente dovrà proporre ricorso rappresentando ai primi giudici che è in corso un tentativo di conciliazione con l’Ufficio. Che se, prima della fissazione della prima udienza, sarà conclusa, i Giudici Tributari dichiareranno l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, altrimenti si procederà secondo le modalità fissate, in tema di conciliazione giudiziale, all’articolo 48 del D.Lgs 546/92.
gianni gargano
francesco pagnozzi
[1] V. art. 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE/EURATOM del Consiglio, del 7 giugno 2007.
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