L’avviso di accertamento (non quello delle Dogane) diventa “titolo esecutivo”

Tra le modifiche apportate dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (Manovra 2010) e dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, è interessante soffermare l’attenzione sugli aspetti relativi all’attribuzione di efficacia esattiva all’avviso di accertamento, in ragione dei profili innovativi introdotti per effetto della “concentrazione” della riscossione nell’ambito del procedimento di accertamento dall’art. 29 del D.L. n. 78/2010.

“Art. 29 (Concentrazione della riscossione nell’accertamento)

Le attivita’ di riscossione relative agli atti indicati nella seguente lettera a) notificati a partire dal 1. 1° luglio 2011 e relativi ai periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, sono potenziate mediante le
seguenti disposizioni:
a) l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche l’intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all’obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall’ articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L’intimazione ad adempiere al pagamento e’ altresi’ contenuta nei successivi atti da notificare al contribuente, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto ed ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, anche ai sensi dell’articolo 8, comma 3-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dell’articolo
68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell’articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472. In tali ultimi casi il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata;
b) gli atti di cui alla lettera a) divengono esecutivi decorsi sessanta giorni dalla notifica e devono espressamente recare l’avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, e’ affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell’esecuzione forzata, con le modalita’ determinate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato;
c) in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, puo’ essere affidata in carico agli agenti della riscossione anche prima dei termini previsti alle lettere a) e b);
d) all’atto dell’affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate fornisce, anche su richiesta dell’agente della riscossione, tutti gli elementi utili ai fini del potenziamento dell’efficacia della riscossione, acquisiti anche in fase di accertamento;
e) l’agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera a) e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facolta’ e le modalita’ previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla lettera a), l’espropriazione forzata e’ preceduta dalla notifica dell’avviso di cui all’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L’espropriazione forzata, in ogni caso, e’ avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento e’ divenuto definitivo;
f) a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste con gli atti di cui alla lettera a) sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi; all’agente della riscossione spettano l’aggio, interamente a carico del debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previsti dall’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
g) ai fini della procedura di riscossione contemplata dal presente comma, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a) ed i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme affidate agli agenti della riscossione secondo le disposizioni del
presente comma; la dilazione del pagamento prevista dall’articolo 19 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, puo’ essere concessa solo dopo l’affidamento del carico all’agente della riscossione e in caso di ricorso avverso gli atti di cui alla lettera a) si applica l’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
h) in considerazione della necessita’ di razionalizzare e velocizzare tutti i processi di riscossione coattiva, assicurando il recupero di efficienza di tale fase dell’attivita’ di contrasto all’evasione, con uno o piu’ regolamenti da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in deroga alle nonne vigenti, sono introdotte disposizioni finalizzate a razionalizzare, progressivamente, coerentemente con le norme di cui al presente comma, le procedure di riscossione coattiva delle somme dovute a seguito dell’attivita’ di liquidazione, controllo e accertamento sia ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto che ai fini degli altri tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate e delle altre entrate riscuotibili a mezzo ruolo.”

In pratica, l’avviso di accertamento relativo alle imposte sui redditi e all’IVA, diventa ora titolo per la riscossione del tributo e per l’esecuzione forzata. Esso cumula in sé le funzioni in precedenza assolte, separatamente, dall’avviso di accertamento e dalla iscrizione a ruolo.

Per espressa previsione legislativa (cfr. art.29, comma 1 lett.a)) rientrano nel campo di applicazione del Decreto solo gli avvisi di accertamento e gli atti di irrogazione delle sanzioni emessi dall’Agenzia delle Entrate e non quelli emessi dall’Agenzia delle Dogane.

L’Agenzia delle Entrate è parte attiva della riscossione prima ancora dell’intervento dell’Agente della riscossione.

La finalità della disposizione, almeno secondo quanto indicato dalla stessa norma, è quella di razionalizzare e velocizzare tutti i processi di riscossione coattiva, assicurando il recupero di efficienza di tale fase nell’ambito dell’attività di contrasto all’evasione, attraverso la semplificazione e la concentrazione delle procedure.

L’art. 29 del D.L. n. 78/2010 dispone che, a partire dal 1° luglio 2011, e con riferimento ai periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni divengono esecutivi decorsi sessanta giorni dalla notifica. Devono, pertanto, espressamente recare l’avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell’esecuzione forzata.

Da tale momento l’agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo così formato e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, può procedere ad espropriazione.

Il comma 1, lett. c), dell’art. 29 del D.L. n. 78/2010 prosegue affermando che, in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti in esame, la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico agli agenti della riscossione anche prima dei termini previsti per il pagamento.

Per effetto della natura combinata di titolo impositivo e titolo esecutivo nell’ambito dello stesso atto, il comma 1, lett. a), dell’art. 29 del D.L. n. 78/2010 richiede che l’avviso di accertamento ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono contenere l’intimazione ad adempiere l’obbligo di pagamento degli importi in essi indicati, ferma restando, ai fini dell’impugnazione, la sospensione dei termini del periodo feriale, ovvero la sospensione per novanta giorni in caso di instaurazione di un contradditorio preventivo con l’Amministrazione a seguito di un’istanza di accertamento con adesione.

Inoltre, tali atti devono recare l’intimazione a pagare, in caso di impugnazione dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, l’importo dovuto a titolo di imposta, contributi e premi corrispondenti agli imponibili accertati dall’Ufficio ma non ancora definitivi, per la metà degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati.

Per completezza si segnala infine che, a decorrere dal giorno successivo a quello della notifica dell’atto impositivo, le somme in esso richieste sono maggiorate degli interessi di mora nella misura determinata dal Ministro dell’Economia e delle Finanze con apposito decreto annuale con riguardo alla media dei tassi bancari attivi. Inoltre sono a carico del contribuente il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, oltre all’aggio spettante all’agente della riscossione.

gianni gargano

vincenzo guastella

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