Delle due l’una

Le novità più rilevanti di questi ultimi giorni sono certamente il nuovo articolo 303 del TULD e l’integrazione del comma 5 bis dell’art. 16 del D.L. 185/2008.

Entrambi gli argomenti meritano una definitiva presa di posizione dell’Amministrazione, in un senso o nell’altro, perché in un periodo delicato come quello che stiamo attraversando è assolutamente necessario che gli operatori economici abbiano la certezza del diritto.

E su questi due argomenti l’Amministrazione ha, molto più di qualunque altro, il dovere di esprimersi.

Innanzitutto, perché questa è la sua funzione (quella di nulla dire quando la chiarezza della norma non è in discussione, ovvero di dare un’indicazione laddove, invece, la giurisprudenza tributaria è incerta).

Sull’articolo 303 l’Amministrazione deve rispondere al seguente quesito: l’origine rientra o meno nella previsione di questa norma?

Una circolare delle Dogane dice di no.

La Cassazione dice di no.

I Giudici Tributari, qualche volta dicono no e qualche volta dicono si.

Noi riteniamo che l’articolo 303 non faccia riferimento all’origine, per i motivi ripetutamente espressi su questo blog.

Però può darsi pure che abbiamo torto.

Quello che è certo è che a questo punto o dentro o fuori.

Per quanto riguarda, invece, la modifica apportata al comma 5 bis dell’art. 16 del D.L. 185/2008, dal comma 21 bis dell’art.1 del D.L. 16/2012, la cui legge di conversione non è stata ancora pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, la questione è delicatissima, perché dovrebbe aver risolto definitivamente la questione dei depositi IVA (a meno che non si incorra in ipotesi di frodi, di contrabbando, o di reati penali che non sono mai stato, né mai saranno, oggetto di questo blog).

Il comma 21 bis dell’art.1 del D.L. 16/2012 ha aggiunto al comma 5 bis in commento la possibilità, peraltro già prevista sempre dall’Amministrazione, che le merci possono sostare nel deposito, o negli spazi limitrofi, senza che sia necessario il loro scarico dagli automezzi.

Il nuovo testo risulta il seguente:

“La lettera h) del comma 4 dell’articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si interpreta nel senso che le prestazioni di servizi ivi indicate, relative a beni consegnati al depositario, costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA senza tempi minimi di giacenza né obbligo di scarico dal mezzo di trasporto.

Orala modifica ha la funzione di riconoscere l’esistenza stessa della norma, che pareva essere stata cassata dalla sentenza della Cassazione 12262/10, che in quanto norma di interpretazione autentica della lettera “h” del comma 4 dell’art. 50 bis ha valore retroattivo, unanimemente riconosciuto, anche se con qualche resistenza.

La modifica (senza tempi minimi di giacenza né obbligo di scarico dal mezzo di trasporto), ha necessariamente valore retroattiva unitamente alla norma nella quale è stata inserita.

La modifica deve far ritenere così assolte le funzioni di stoccaggio e di custodia richieste dall’art. 50 bis, altrimenti risulterebbe scritta inutilmente.

Tuttavia non tutti i problemi sono risolti, perché se è vero che una introduzione breve anche negli spazi limitrofi (si! anche negli spazi limitrofi! altrimenti a che varrebbero le relazioni parlamentari ed i relativi atti) per compiervi, ovviamente, le prestazioni semplici (quelle più complesse richiedono più tempo), allora deve risultare legittimo immettere in libera pratica la merce per introdurla nel deposito IVA per un tempo limitato, ma sufficiente a porre in essere le operazioni a carico del depositario, per poi ritirarla con autofattura da registrare con il metodo dell’inversione contabile utile all’assolvimento dell’imposta.

Si fa così ancora tutt’oggi ?

Oppure no?

O  è ancora necessario proprio indagare nelle intenzioni degli importatori per verificare se l’introduzione nei depositi IVA così posta in essere abbia lo scopo di differire il versamento materiale dell’imposta all’atto della liquidazione periodica (che nulla ha a che fare con l’abuso di diritto); cioè indagare se egli avesse già questa intenzione all’immissione in libera pratica, ovvero, diversamente gli fosse venuta in mente soltanto in quei pochi attimi di giacenza della merce presso il depositario?

Qui ci vuole una circolare chiarificatrice e definitiva.

Altrimenti dobbiamo mandare tutti gli importatori dallo psicologo.

giovanni gargano

francesco pagnozzi

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