L’iva alla reimportazione chi la riscuote? Ecco il codice – Nota Agenzia Dogane n. 1154692/11
Con la nota protocollo n. 115492/RU del 5 marzo 2012 l’Agenzia delle Dogane ha comunicato di aver provveduto ad inserire nella TARIC, tra i certificati nazionali da indicare nella casella 44 del DAU, il codice “02DI”: “Autofattura (art. 17, terzo comma, del DPR n. 633 del 26 ottobre 1972)”.
Ciò per dare attuazione alle istruzioni da Essa dettate[1], con la nota protocollo 54819/RU del 7 settembre 2011, in ordine alle modalità di assolvimento dell’IVA dovuta al momento della reimportazione dei prodotti compensatori risultanti da merce comunitaria sottoposta a lavorazione fuori dal territorio della Comunità (regime di perfezionamento passivo),.
Nella citata nota l’Agenzia ha chiarito che l’IVA dovuta sulle prestazioni di servizio eseguite all’estero da un soggetto passivo non stabilito in Italia vada assolta, all’atto della reimportazione, con il meccanismo del reverse charge, ciò al fine di evitare una duplicazione dell’imposta sul medesimo presupposto impositivo.
Testualmente l’Agenzia delle Dogane ha affermato:
“Sono infatti pervenute alla scrivente numerose richieste di chiarimento in merito alle modalità di assolvimento dell’IVA relativa alla reimportazione dei prodotti compensatori risultanti da merce comunitaria sottoposta a lavorazione fuori dal territorio della Comunità (regime di perfezionamento passivo).
Sulla base delle norme vigenti, in tale ipotesi si rischia infatti una duplicazione d’imposta in quanto:
– da un lato, la merce reintrodotta nel territorio comunitario a seguito di perfezionamento passivo deve essere dichiarata in dogana non soltanto, in base al Codice doganale comunitario, al fine del pagamento del dazio afferente ma anche, ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. n. 633/72, per l’applicazione dell’IVA relativa, da determinarsi secondo il successivo art. 69;
– dall’altro, come detto in premessa, la nuova disciplina IVA prevede che, sulla prestazione di servizi resa da un soggetto passivo non residente, l’imposta sia assolta dal committente nazionale attraverso il suddetto meccanismo dell’inversione contabile.
Al fine di individuare una soluzione idonea a contemperare le esigenze di ordine doganale e quelle di tipo fiscale, è stato chiesto un parere all’Agenzia delle Entrate la quale, con nota prot. n. 2011/49194 del 6 aprile 2011, ha espresso il seguente orientamento, successivamente dalla medesima riaffermato con circolare n. 37/E del 29 luglio 2011 (cfr par. 5.1).
“La questione è stata dibattuta in seno al Comitato IVA che, nel maggio 2010, quasi all’unanimità, ha stabilito, conformemente a quanto disposto dall’art. 88 della Direttiva 2006/112/CE, che i Paesi membri, all’atto della reimportazione dei beni temporaneamente esportati per la lavorazione, apportino i necessari aggiustamenti della base imponibile. A tale proposito, nell’orientamento si precisa che i servizi di lavorazione eseguiti in un Paese terzo su beni destinati ad essere reimportati non possono essere esentati nello stato membro nel quale i medesimi servizi devono essere assoggettati ad imposta conformemente alle nuove disposizioni (cfr. Documento TAXUD C.1.798575- Wp n. 681). Preso atto di tale parere, la scrivente ritiene opportuno che l’IVA sulla lavorazione venga corrisposta dal committente al momento dell’effettuazione della prestazione di lavorazione tramite emissione di autofattura ovvero integrazione della fattura del fornitore estero (cfr. Circolare n. 12/E del 12 marzo 2010, par. 3.2)”.
Conseguentemente a detto parere dell’Agenzia delle Entrate, al momento della reimportazione dei prodotti compensatori, ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto:
– in applicazione dell’art. 69 del D.P.R. n. 633/72, dovrà essere calcolata l’IVA in dogana determinandola in base ai metodi di tassazione previsti dalla normativa doganale in materia (art. 151 del Reg.to CEE 2913/92 e art. 591 del Reg.to CEE 2454/93). Da tale importo dovrà essere sottratto l’ammontare dell’IVA già assolto sulla prestazione di lavorazione risultante dalla autofattura emessa dal committente nazionale o dall’integrazione della fattura del fornitore estero effettuata dal committente stesso;
– qualora il committente nazionale non sia in grado di dimostrare l’avvenuto assolvimento dell’IVA sulla prestazione di lavorazione, continuerà ad essere applicata la procedura sinora seguita che prevede la liquidazione ed il pagamento dell’IVA in dogana. In tale ipotesi, al fine di rispettare l’obbligo imposto dalla disciplina fiscale, il committente nazionale provvederà ad emettere autofattura senza applicazione dell’IVA indicando, in luogo dell’aliquota e dell’imposta, la dizione “IVA assolta in dogana con documento doganale n. XY”.
Come posto in evidenza dall’Agenzia delle Entrate, detta procedura scongiura anche la possibilità che, in caso di mancata reimportazione nel territorio dello Stato, l’imposta sulla prestazione in questione non venga assolta.
Con il parere citato l’Agenzia delle Entrate ha precisato anche che, qualora l’aliquota IVA del prodotto finito sia inferiore a quella ordinaria, si applicherà alla prestazione di lavorazione detta aliquota agevolata ai sensi dell’art. 16, terzo comma, del DPR 633/72, ai sensi del quale “per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d’opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni (..), l’imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti (..)”.
Peraltro, la descritta procedura è idonea a risolvere il problema di una eventuale doppia imposizione anche con riferimento ad altre operazioni di natura doganale:
– merce acquistata presso uno Stato non comunitario, sottoposta ad operazione di lavorazione/trasformazione in territorio extra-UE, e solo successivamente importata nella Comunità;
– esportazione definitiva della merce al fine di una lavorazione/trasformazione in territorio extra-UE, senza trasferimento della proprietà, sulla scorta di una lista valorizzata ovvero di un documento di trasporto o di consegna – operazione non valida ai fini dell’art. 8 del D.P.R. n. 633/72 – e successiva importazione nella Comunità.”
Infine, viene, ancora una volta, confermato che il reverse charge è valido metodo di assolvimento dell’IVA che ne assicura, in ogni caso la neutralità.
gianni gargano
francesco pagnozzi
[1] Vedi l’articolo L’iva alla reimportazione chi la riscuote? 37/E Entrate riportato su questo blog.

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