L’articolo 303 ed il “valore”

Il nuovo testo dell’art. 303 del TULD, introdotto dall’art. 11, comma 4, del D.L. 16/2012 in materia di semplificazioni fiscali, merita necessariamente alcuni commenti, che si vanno ad aggiungere a quelli già fatti.

Innanzitutto l’origine si può ritenere definitivamente esclusa.

Quello che si vuole dire è che dalla lettura, ancora parziale, del nuovo testo dell’art. 303, in commento, che sarà ancora oggetto di riflessione, quello che risalta subito è che esso è posto a salvaguardia dell’Amministrazione, e perciò di tutti noi, con specifico riferimento alla lotta alla “sottofatturazione”.

Basti pensare che il primo comma, dopo aver fatto riferimento genericamente alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci, poi si sofferma sull’elemento “valore” precisando che la sanzione minima prevista (da 103 a 516 Euro) si applica “a meno che l’inesatta indicazione del valore non abbia comportato la rideterminazione dei diritti di confine, nel qual caso si applicano le sanzioni indicate al seguente comma 3”.

Quindi, quando si tratta di valore, la sanzione minima non è mai applicabile, ma si va direttamente alle sanzioni previste al comma 3, che sono sanzioni “salate” poste a difesa del giusto e corretto dazio da applicare sul prezzo effettivamente pagato (che certamente conosce l’importatore), salvo che non ricorra l’esimente di cui al comma 2, lettera c) (differenze non superiori al cinque per cento del valore).

Tuttavia, al fine di evitare distorsioni nell’applicazione della norma, e di incrementare all’infinito il costosissimo contenzioso, è indispensabile definire, proprio le modalità di accertamento del valore.

Che si risponda, cioè, ai seguenti quesiti:

–       il sistema M.E.R.C.E è utile alla rideterminazione del valore?

–       E come va usato?

–       Valori minimi? Valori medi? Valori medi ridotti di una certa percentuale per adeguarli ai valori di mercato (sic!)? Ritornando, così di fatto, al concetto di valore normale, ante riforma?

–       E quali operazioni vanno prese in considerazione?

–       E quando può essere utilizzato? In sede di primo accertamento? O anche in sede di revisione di accertamento, quando la merce non c’è più?

–       Ed è opportuno che resti un sistema inaccessibile agli importatori? L’importatore che acquisti una merce sul mercato estero ad un certo prezzo, che dovesse risultare inferiore a quello riscontrabile dal sistema M.E.R.C.E., se potesse accedere a quel sistema potrebbe preventivamente (ancor prima di presentare la dichiarazione in dogana) esibire tutta la documentazione utile a dimostrare la realtà di quel valore e, quindi, la correttezza dell’operazione commerciale posta in essere in condizione di libero mercato. Viceversa resterebbe esposto a sanzioni inattese ed ingiuste, delle quali non avrebbe potuto tener conto nella determinazione del “costo” della merce.

Non si pretende di poter rispondere in questa sede.

Però il problema si deve porre!

Ferma restando la opportunità della norma sanzionatoria in commento.

gianni gargano

francesco pagnozzi

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