La prova del trasporto nelle cessioni intracomunitarie (vale anche per il regime 42)

Ogni tanto mi scanto (come dicono i siciliani)

Cioè mi spavento!

Cado dalle “nubi”

Perché certe cose. Certi principi, dovrebbero ritenersi scontati.

E invece, ogni tanto, ma puntualmente, qualcuno o qualcosa li rimettono in discussione.

E questo non va bene in diritto tributario!

Così  oggi si riparla della prova di consegna delle merci oggetto di cessione  intracomunitario!

Il principio, inderogabile, è stato sempre quello che la cessione  intracomunitario, si realizza soltanto se coesistono  le seguenti tre condizioni:

  1. Il cedente deve essere identificato ai fini Iva in un Paese comunitario;
  2. Il cessionario deve, allo stesso modo, essere identificato ai fini Iva in un altro Paese comunitario;
  3. Il trasporto della merce deve essere “intracomunitario”. Effettuato, cioè, con qualsiasi mezzo, ma con luogo di partenza dal Paese del cedente, e luogo di arrivo in quello del cessionario o in altro stato membro, qualora si tratti di triangolazione comunitaria.

Queste sono tre condizioni inderogabili!

Delle quali certamente deve tener conto il venditore (il cedente).

Non è, infatti, neanche immaginabile che un imprenditore ravveduto, non si accerti che il suo cliente abbia regolarmente ricevuto la merce.

E ciò a prescindere dalle condizioni di consegna  (INCOTERMS).

Senza dire degli obblighi di conservazione dei documenti e di rappresentazione contabile delle vendite ovunque effettuate.

Posti a carico di tutti i soggetti intervenuti nella transazione, compresi i trasportatori e gli intermediati nei trasporti.

E senza dire che l’imprenditore corretto, ma distratto, si può trovare coinvolto – qualora non abbia certezza che la merce abbia realmente raggiunto il Paese di destinazione –  in una frode fiscale, perpetrata da terzi a sua insaputa, quale l’immissione in consumo nel territorio nazionale o, peggio, una frode carosello.

Frodi perpetrabili  nonostante la compilazione e presentazione  del modello intrastat delle cessioni e quello degli acquisti, che nulla hanno a che fare con la prova dell’effettività del trasporto da Paese a Paese, restando la loro  funzione  quella di cui all’articolo 50, comma  6, del D.L. 331/93 (statistica e fiscale)

Si concorda, pertanto, sia con la sentenza della Suprema Corte – Sezione Tributaria – n. 20575 del 7 ottobre 2011 (clicca qui), che con le risoluzioni n. 345/E del 28 novembre 2007 (clicca qui) e n. 477 del 15 dicembre 2008 (clicca qui)

gianni gargano

francesco pagnozzi

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