Nel triangolo chi deve pagare?

Quando si tratta di triangolazione, come al solito, bisogna spremersi le meningi e capire.

Stiamo parlando della triangolazione in tema di imposta sul valore aggiunto.

Di quella intracomunitaria, prevista dall’art. 58 del D.L. 331/93, ove il soggetto italiano A vende al soggetto italiano B e consegna la merce a C (residente in un altro paese della Comunità) cliente di B.

O di quella prevista all’art. 8, 1 comma, lett. a) del DPR 633/72 ove il soggetto italiano A vende al soggetto italiano B e consegna la merce a C (residente in un paese terzo) cliente di B.

In entrambi i casi sia la prima vendita – quella da A italiano a B italiano – che la seconda – quella da B italiano a C comunitario o terzo – sono non imponibili, sebbene concorrano in maniera diversa alla determinazione del “Plafond”.

La condizione per poter beneficiare della non imponibilità di entrambe le vendite è quella che il trasporto venga eseguito a cura o a nome di A, cioè del primo cedente, anche per incarico di B, suo cessionario.

L’importante è che A segua il trasporto fino alla sua conclusione allo scopo di evitare che la condizione alla lettera a) del primo comma dell’art. 8 del DPR 633/72 risulti fittizia o fraudolenta.

Deve essere il primo cedente, o il secondo in sua rappresentanza, a sottoscrivere il contratto di trasporto a nulla rilevando chi effettivamente lo paghi, compreso, a mio sommesso parere, l’acquirente finale estero (comunitario o terzo.

Così, credo, sia da leggere la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 35/E del 13 maggio 2010.

gianni gargano

francesco pagnozzi

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