Chiusura agevolata per le liti fiscali pendenti
La manovra correttiva 2011 prevede la chiusura agevolata delle liti fiscali pendenti non superiori ad euro 20.000,00 al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e di agevolare la gestione complessiva dei procedimenti amministrativi.
Il comma 12 dell’articolo 39 del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 155 del 6 luglio 2011 (disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, cosiddetta manovra correttiva), in vigore dal 6 luglio 2011, prevede una chiusura agevolata delle liti fiscali pendenti.
Secondo le previsioni della manovra correttiva è possibile sanare il modo agevolato le liti tributarie in essere alla data del 1° maggio 2011 con l’Agenzia delle Entrate se di valore non superiore ad euro 20.000,00.
Si tratta, precisa la stessa norma, delle liti pendenti davanti alle Commissioni tributarie o al giudice ordinario, in ogni grado di giudizio.
Sono ricomprese anche le liti pendenti in Cassazione. Con pendenti s’intendono le controversie tra il contribuente e l’Agenzia delle Entrate per le quali, alla data del 1° maggio 2011, è stato presentato ricorso senza che vi sia stata una sentenza definitiva.
Per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore e’ costituito dalla somma di queste.
Possono essere sanate le liti aventi per oggetto provvedimenti, avvisi di accertamento ed altri atti impositivi, ma non quelle riguardanti il silenzio-rifiuto, il diniego di rimborsi, oltre agli avvisi di liquidazione, ingiunzioni ed iscrizioni a ruolo, salvo eccezioni, quali si riferiscano ad una funzione impositiva e non liquidatoria.
Per quanto riguarda il valore della lite è da verificare l’importo di ciascun contenzioso con riferimento alle somme contestate in toto o integralmente, in caso di contestazione parziale.
Si precisa che la norma fa riferimento alla precedente sanatoria delle liti fiscali pendenti prevista dall’articolo 16 della legge n. 289/2002 attingendo, in particolare, alle relative istruzioni dell’amministrazione finanziaria.
Le liti fiscali che possono essere definite ai sensi della norma in analisi sono sospese fino al 30 giugno 2012.
Inoltre, per le stesse liti fiscali pendenti, sono sospesi, sino al 30 giugno 2012 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio
In particolare, gli uffici competenti dovranno trasmettere alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello oltre che alla Corte di cassazione, entro il 15 luglio 2012, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 30 settembre 2012.
La comunicazione degli uffici attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto deve essere depositata entro il 30 settembre 2012. Entro la stessa data deve essere comunicato e notificato l’eventuale diniego della definizione.
Le sanzioni e il temine per presentare la domanda di definizione
L’agevolazione, stabilisce la domanda di definizione, deve essere presentata entro il 31 marzo 2012 e che sia versata una cifra compresa tra un minimo di euro 150,00 ed un massimo pari al 50% del valore della lite.
In particolare:
Euro 150,00 per le liti d’importo fino ad euro 2.000,00.
Per le liti superiori ad euro 2.000,00:
– 10% del valore -> se è soccombente l’Agenzia,
– 30% del valore -> se non vi è ancora stata alcuna pronuncia,
– 50% del valore -> se è soccombente il contribuente.
La minisanatoria prevede che le somme dovute siano versate entro il 30 novembre 2011 in unica soluzione;
La domanda potrà essere presentata esclusivamente per via telematica, anche avvalendosi degli uffici dell’Agenzia delle Entrate, entro il 2 aprile 2012 (cadendo di sabato il termine di legge del 31 marzo). In ogni caso, la domanda dovrà essere preceduta dal pagamento delle somme dovute, da effettuarsi entro il 30 novembre 2011 con il modello “F24 con elementi identificativi”, senza possibilità di utilizzare eventuali crediti compensabili.
gianni gargano
vincenzo guastella
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