Nota prot. 84920/RU del 07/09/2011 sui depositi IVA. Un piccolo commento

La nota prot. 84920/RU del 07/09/2011 dell’Agenzia delle Dogane ha affrontato e risolto alcuni aspetti in ordine al deposito IVA.

Qui si vuole solo fare una piccola osservazione in ordine ai motivi per i quali è richiesta una garanzia dal soggetto che provvede all’immissione in libera pratica.

Quello che intendo sottolineare è che l’obbligo di prestare la garanzia non è, come recita la nota, normalmente dovuta per l’applicazione del beneficio connesso all’immissione in libera pratica di beni non comunitari introdotti nel deposito doganale/deposito IVA.

No.

Quest’obbligo è di nuova e recente istituzione ed è anche condivisibile, perché evita l’abuso dell’assolvimento dell’imposta con il metodo del reverse charge, da parte di ditte inesistenti o, comunque, propense all’evasione, all’atto dell’estrazione della merce dal deposito.

Va bene.

Però questo tipo di garanzia non può confondersi, sebbene lo includa, con l’obbligo di cui alla nota prot. 1241/VII del 03/04/1997 che prevede che qualora non sia fornita immediatamente un’attestazione di presa in carico nel registro di cui al par. 3 dell’art. 50 bis del D.L. 331/93, della merce posta in libera pratica, per il mantenimento dell’impegno assunto dal dichiarante, la dogana provvederà a far garantire, ove non ricorra l’ipotesi dell’art. 90 del TULD 43/73, anche tramite fideiussione, l’importo dell’IVA non riscossa ed a tal fine esposta nella dichiarazione.

In tal caso si provvederà alla definizione dell’operazione ed allo svincolo della garanzia fornita, su presentazione dell’apposita attestazione di presa in carico delle merci nel deposito IVA.

Ancora.

La prima garanzia da prestare, quella nuova, è volta a verificare che l’IVA sia regolarmente assolta all’estrazione (questa garanzia, prima, non era normalmente dovuta, in quanto l’immissione in libera pratica dei beni introdotti in deposito IVA è effettuata senza che sia dovuta l’imposta, per la modifica apportata dalla Legge n. 28/97 all’art. 67 del decreto IVA e al D.L. 331/93 nel quale è stato appunto inserito l’art. 50 bis);

La seconda garanzia (ormai soppressa perché inclusa nella prima) era volta ad evitare che una volta immessa in libera pratica, poi la merce non raggiungesse il deposito.

gianni gargano

vincenzo guastella

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