Diritti e sanzioni in un unico atto
Il decreto Legge n. 98/2011 ha introdotto importanti novità anche in tema di atti volti a contestare una sanzione amministrativa.
Le modifiche sono contenute all’art. 23, comma 29 del decreto legge in commento e che si riporta qui di seguito:
29. Al fine di razionalizzare i procedimenti di irrogazione delle sanzioni:
a) all’articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo il comma 7 e’ aggiunto il seguente:
“7-bis. Le sanzioni irrogate ai sensi del comma 7, qualora rideterminate a seguito dell’accoglimento delle deduzioni prodotte ai sensi del comma 4, sono definibili entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, con il pagamento dell’importo stabilito dal comma 3.”. La disposizione di cui al periodo precedente si applica agli atti di irrogazione delle sanzioni notificati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, nonche’ a quelli notificati prima della predetta data per i quali risultano pendenti i termini per la proposizione del ricorso;
b) nel comma 1 dell’articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le parole: “possono essere”sono sostituite con la seguente: “sono”. La disposizione di cui al periodo precedente si applica agli atti emessi a decorrere dal 1° ottobre 2011.
La novità più rilevante è costituita dalla modifica all’articolo 17 del decreto legislativo n. 472/97, contenente disposizioni generali per le violazioni di norme tributarie ove, al primo comma, la parola “sono” ha sostituito le previgenti parole “possono essere”, con la conseguenza che, d’ora in poi, il tributo e la sanzione dovranno essere richiesti con un unico atto.
Non sarà più consentito notificare due distinti atti dei quali il primo, relativo ai maggiori tributi accertati, e l’altro per contestare la sanzione.
La nuova norma è applicabile con riferimento a tutti i tributi, compresi quelli di competenza dell’Agenzia delle Dogane.
Per quanto riguarda le sanzioni resta ammessa la definizione agevolate, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, con il pagamento pari ad un terzo della sanzione irrogata e, comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.
Con riferimento più specificamente ai diritti doganali si fanno le seguenti osservazioni.
Fino ad oggi gli avvisi di rettifica dell’accertamento, ovvero gli inviti a pagamento, sono stati emessi con atto distinto da quello di contestazione delle sanzioni.
Questa situazione ha comportato:
- che per i diritti doganali vale la prescrizione triennale, per cui spirato il termine di tre anni a decorrere dalla data di emissione della bolletta d’importazione si poteva eccepire la prescrizione, salvo i casi previsti per la sua interruzione ovvero per la sua sospensione. Valga per tutti la sospensione del termine per la notifica dell’avviso o dell’invito qualora nel triennio sia intervenuta una notitia criminis.
- La sanzione, invece, soggetta a termine di decadenza, non prevede alcuna sospensione o interruzione. Dovendo essa essere contestata nel termine di tre anni a far data dalla data di emissione della bolletta, spirato inutilmente questo termine, la sanzione non è più dovuta per intervenuta decadenza (trattandosi di termine annuale i tre anni vanno computati considerando termine iniziale il giorno di emissione della bolletta e termine finale la mezzanotte dello stesso giorno del terzo anno successivo). E’ inutile resistere, perché questa è la decadenza e così si computano i termini ad anno. Lo conferma la cassazione e l’articolo 20 del decreto legislativo n. 472/1997 primo comma “ l’atto di contestazione di cui all’articolo 16, ovvero l’atto di irrogazione devono essere notificati, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l’accertamento previsto per i singoli tributi”e l’azione dello Stato per la riscossione dei diritti doganali si prescrive nel termine di tre anni. Il termine ad anni è indicato sia all’articolo 84 del TULD, così come modificato dall’articolo 29 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 sia all’articolo 221, terzo paragrafo del CDC.
- che alcune sanzioni non sono state contestate nei termini, per intervenuta la decadenza. Qual è stato il danno per l’Erario? Altre non sono state contestate affatto. Altro danno ? In tempi di crisi e di richiesta di sacrifici che abbiamo il dovere di fare, mi pare giusto di conoscere questi dati essendo io un cittadino italiano. Già altre domande poste su questo blog e nel libro scritto già tre anni fa “ Le Voci di Fuori” sono rimaste inascoltate.
Con riguardo al processo tributario quali saranno i risvolti?
L’aver previsto la notifica di un unico atto con il quale si richiedono sia i tributi sia le sanzioni e la permanenza della possibilità della definizione agevolata con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo e fermo restando la possibilità di proporre deduzioni a norma dell’art. 16 – comma 7 e 7bis -‘(quest’ultimo introdotto proprio dal decreto legislativo 98/2011 in commento), il contribuente come si dovrà comportare e i giudici Tributari come interpreteranno il suo comportamento? Egli potrà per evitare ulteriore danni ricorrere alla definizione agevolata con il pagamento del terzo della sanzione, salvo poi chiederne la restituzione qualora sia passata ingiudicato la sentenza relativa all’avviso ovvero all’invito dal quale quella sanzione derivava (ovvero quando la dogana abbia provveduto al suo annullamento). Ma il ricorso alla definizione agevolata della sanzione si tende a considerarlo una ammissione del fatto sottostante alla richiesta del tributo. Mentre invece non è così. Però bisogna pur difendersi dalle interpretazioni degli altri e allora può essere utile presentare deduzioni così come consentito al comma 7 dell’articolo 16 del decreto legislativo 472/97.
gianni gargano
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