Sulla responsabilità del rappresentante fiscale
La sentenza n. 7261/09 del 09/01/2009 della Sezione Tributaria Civile della Suprema Corte di Cassazione.
La sentenza affronta la questione della responsabilità solidale del rappresentante fiscale IVA del dichiarante, con riguardo sia all’imposta sul valore aggiunto che ai dazi doganali.
Essa, comunque, fa riferimento sia al soggetto dichiarante in dogana, indicato al riquadro 8 del DAU e che, a norma dell’art. 64 – 2° paragrafo lett. b) del CDC deve essere stabilito nella Comunità sia al soggetto rappresentante in dogana per l’espletamento delle formalità dogana, indicato in tale veste ai riquadri 14 e 54 del DAU.
I soggetti nominati figureranno, pertanto, rispettivamente nella bolletta doganale nella seguente maniera:
Ove:
- Il soggetto comunitario, importatore, rappresentato sia Asterix Ltd francese e, pertanto, soggetto comunitario;(Vat 000040530)
- Giovanni Gargano suo rappresentante fiscale in Italia al quale, il competente Ufficio Iva, abbia attribuita la partita Iva n. 04375207778 (assolutamente inventata) da utilizzare proprio nella veste di rappresentante fiscale della Asterix Ltd francese, laddove la partita Iva che egli continuerà ad utilizzare per la sua attività professionale di dottore commercialista resterà quella di sempre e, cioè, la n. 0479800539;
- Il Sig. Pinco Pallino, rappresentante doganale diretto, iscritto all’albo professionale dei dogana listi.
– Riquadro “8”
8 Destinatario Giovanni Gargano, p.Iva n. 04375207778, Napoli,rappresentante fiscale di ASTERIX Ltd francese (Vat 000040530) |
Ove la partita IVA indicata – n. 04375207778 – è stata assunta da Giovanni Gargano al fine di consentire al soggetto francese, che altrimenti non avrebbe potuto, di dichiarare la merce per l’immissione in libera pratica in Italia;
– al riquadro “14”, “rappresentante doganale” (ovvero “dichiarante in dogana”), – il Sig. Pinco Pallino – spedizioniere doganale, iscritto nel relativo albo professionale al n. …. codice n. 00…..Y, nella sua qualità di rappresentante doganale diretto;
– al riquadro “54” – luogo e data – firma e nome del dichiarante/rappresentante – ancora il Sig. Pinco Pallino, nella sua qualità di rappresentante doganale diretto , con l’indicazione del suo numero di iscrizione all’albo professionale.
Occorre, a tal punto e innanzitutto, distinguere la rappresentanza fiscale di un soggetto comunitario da quella di un soggetto “terzo” (non comunitario).
1° Caso – Rappresentante fiscale di soggetto comunitario (ASTERIX Ltd francese)
Il dichiarante in dogana di cui all’art. 64 – lett. b) del CDC
Qualora il rappresentato sia un soggetto comunitario, dichiarante in dogana, a norma dell’articolo 64 del, lettera b) del CDC, dovrà essere considerato quest’ultimo che dovrà essere indicato alla casella 8 del DAU – “Destinatario”.
Egli, però, dovrà farsi rappresentare ai fini IVA in Italia per effetto della territorialità dell’imposta (articoli 1 e 7 del Decreto Iva). Il rappresentante fiscale andrà indicato, anch’esso, in quanto tale, alla casella 8 del DAU – Destinatario (vedi esempio nel riquadro)
La circostanza che il soggetto comunitario resti intestatario in dogana è confermata dal fatto che egli può, altresì, scegliere di identificarsi direttamente in Italia ai fini Iva, a norma dell’art. 35 ter del Decreto IVA, senza dover nominare alcun rappresentante fiscale.
La rappresentanza in dogana
L’articolo 5 del CDC attiene alla rappresentanza in dogana, conferita dal proprietario delle merci ad un diverso soggetto allo scopo di farsi rappresentare per l’espletamento degli atti e delle formalità previsti dalla legge doganale (tale soggetto va indicato alle caselle 14 e 54 del DAU ove deve indicare se agisce in regime di rappresentanza diretta, ovvero in regime di rappresentanza indiretta).
La rappresentanza doganale che è cosa del tutto diversa dalla rappresentanza fiscale ai fini Iva, può essere:
diretta, se conferita ad uno spedizioniere doganale, libero professionista, che agisca in nome e per conto del proprietario delle merci. In tal caso “dichiarante” resta il proprietario delle merci (ASTERIX Ltd francese);
indiretta, che può essere conferita a chiunque, il quale agirà a suo nome, sebbene per conto del proprietario della merce, assumendo, così, la veste di “dichiarante” in dogana (ai sensi dell’art. 4 punto 18 del CDC), responsabile in solido con il proprietario delle merci per i tributi dovuti in dogana.
Comunque conferita la rappresentanza doganale di cui all’articolo 5 del CDC, non muta la condizione giuridica del rappresentante fiscale ai fini Iva.
Nel caso, quindi, di rappresentanza fiscale di soggetto comunitario, fatte salve le ipotesi di mala fede, il rappresentante fiscale sarà responsabile in solido con il dichiarante comunitario solo per l’Iva e solo qualora la maggiore imposta eventualmente dovuta scaturisca da una non corretta applicazione delle norme relative a tale imposta.
E ciò perché così normativamente previsto.(articolo 17, comma 2, secondo periodo del decreto Iva. “ Il rappresentante fiscale risponde in solido con il rappresentato relativamente agli obblighi derivanti dall’applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto “)
Non così per il dazio che sarà dovuto, invece, dal solo dichiarante comunitario al quale anche, tra l’altro, dovranno essere notificati gli atti.
D’altronde nessuna norma, né interna, né comunitaria prevede altra solidarietà in capo al rappresentante fiscale.
Ricorrendo, invece, le ipotesi di cui all’art. 201 terzo paragrafo del CDC e quelle dell’art. 38 del TULD, responsabili devono ritenersi il dichiarante comunitario ASTERIX Ltd francese e, ricorrendone le condizioni, il suo rappresentante doganale.
2. Caso del rappresentante fiscale di soggetto “terzo”
Diversa è invece l’ipotesi presa in esame dalla Corte di cassazione nella ripetuta sentenza n. 7261. Per meglio comprendere la questione lo scrivente ha richiesto alla Commissione Tributaria Regionale di Milano copie delle sentenze nn. 75/36/06 e 76/36/06 dell’11/07/2006, impugnate per Cassazione, allo scopo di conoscere più compiutamente la questione affrontata in quella sentenza.
Ne è emerso che In quel caso si trattava di rappresentanza fiscale di un soggetto sloveno, all’epoca dei fatti in sentenza non comunitario (terzo)., ove il rappresentante fiscale assume egli stesso la veste di “dichiarante” in quanto resta insoddisfatta la condizione posta all’articolo 64 del CDC che il dichiarante “deve essere stabilito nella Comunità”.
Con la conseguenza che risponderà direttamente per il dazio, per l’Iva e per qualsiasi altro tributo sarà dovuto in dogana.
Ferma restando, quindi, la sua facoltà di conferire ad un terzo soggetto la rappresentanza per il compimento delle operazioni doganali, egli sarà comunque responsabile per il pagamento dei tributi dovuti in dogana: i) direttamente, se la rappresentanza sarà stata conferita ad uno spedizioniere doganale, libero professionista (rappresentanza diretta),[1] ii) ovvero ,in solido con il rappresentante indiretto, a norma dell’art. 201, terzo paragrafo del CDC, se conferita ad un soggetto diverso dallo spedizioniere doganale libero professionista.
E’ questo il caso affrontato dalla sentenza in commento, laddove il soggetto sloveno, all’epoca dei fatti, era ancora “terzo”, in quanto la Slovenia è entrata a far parte della UE soltanto nel 2004. ,e le operazioni oggetto della controversia erano antecedenti al 2003.
gianni gargano
[1] Ferme restando le ipotesi di cui agli articolo 38 del TULD e 201, terzo paragrafo , secondo periodo, e seguenti del CDC
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