Depositi Iva. Dov’è l’evasione!
Mi è capitato, in questi ultimi giorni, di parlare con gente del mestiere.
Che fa questo anche da quarant’anni!
Mi è capitato, in questi ultimi giorni di leggere, negli occhi dei miei interlocutori, l’avidità di capire.
Mi era già capitato quando insegnavo.
Leggevo negli occhi dei miei adorati allievi che c’era un vuoto, un buco nero, nelle loro menti.
E che, se non svelato, ogni lezione su l’argomento che mi ero prefisso di tenere, sarebbe stata inutile.
Non avrebbe sortito alcun effetto.
E allora facevo la domanda sottostante.
La cui risposta mi avrebbe fatto decidere su che fare.
Per esempio:
Che cos’è un costo? O un’entrata? O una disequazione? O quanto fa due al quadrato?
Perché senza la corretta risposta a quelle domande sarebbe stata inutile ogni lezione successiva che ne presupponeva la conoscenza.
E allora ritornavo sul costo, o sull’entrata, o sulla disequazione, o su quanto fa due al quadrato.
E poi tenevo la mia lezione.
Così, ho letto negli occhi dei miei interlocutori e in quelli di gente che fa questo mestiere da quarant’anni, che non era ancora chiaro, nelle loro menti, come funzionano i depositi Iva.
E dove e quando c’è evasione.
E dove e quando l’evasione non c’è.
E allora torniamo indietro.
Come facevo a scuola
Parliamo prima delle tre operazioni consentite.
E prima delle operazioni meno oggetto di verifica.
Sebbene tutte avessero le stesse caratteristiche di quella (l’unica) oggetto di controlli legittimi e continui
E sebbene tutte presentano gli stessi rischi, in ordine all’uso distorto dell’istituto, a all’evasione, al riciclaggio di denaro sporco, alle operazioni inesistenti.
Ovvero, delle operazioni corrette che non danno luogo ad alcuna evasione.
Innanzi tutto va chiarito che il deposito Iva è un luogo fisico, quale un capannone chiuso, uno spazio aperto e delimitato, ovvero un capannone chiuso più uno spazio esterno.
L’introduzione in questi luoghi adibiti a deposito Iva può avvenire soltanto da un soggetto Iva in Italia.
Anche l’estrazione da questi depositi può avvenire solo da soggetti Iva in Italia.
Una volta entrata la merce nel deposito, questa condizione non esiste più. Nel deposito, cioè, la merce può essere oggetto di vendite successive, a valori diversi, anche a soggetti non identificati ai fini Iva in Italia.
Si tratta delle vendite a catena, delle quali deve tenere memoria il depositario, mediante le relative annotazioni nel registro di cui al DM 419/97 e conservazione dei documenti.
Cioè:
“A”, che introduce deve essere un soggetto identificato ai fini Iva in Italia
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L’estrazione dal deposito può avvenire solo da soggetto identificato ai fini Iva in Italia.
Se la merce estratta è destinata all’immissione in consumo in Italia l’autofattura, o la fattura integrata, devono indicare nell’imponibile, oltre al valore della merce estratta, anche quello delle prestazioni di servizio, manipolazioni e/o lavorazioni eseguite sulla merce nel deposito.
Esse, integrate con l’esposizione dell’imposta (Iva), devono essere registrate, per obbligo espresso al comma 6 dell’articolo 50 bis, col metodo del reverse charge (sia sul registro degli acquisti che su quello delle fatture emesse).
Il metodo costituisce assolvimento dell’imposta e ne garantisce la neutralità in capo all’imprenditore che non è l’inciso. L’imposta concorrerà alla liquidazione del periodo nel quale poi la merce sarà venduta.
Il metodo è generalmente adottato (negli acquisti intracomunitari, nell’importazione dei rottami, negli acquisti dei telefoni cellulari …….) e riconosciuto quale assolvimento dell’imposta dalla Corte di Giustizia Europea e dalla stessa Amministrazione. (ma non è di questo che voglio parlare. Ho già scritto e detto tanto su questo blog)
Quali e quante sono le possibilità di introduzione?
Tre, tutte previste al quarto comma, lettere a),b) e c) dell’articolo 50 bis e tutte, a mio giudizio, da monitorare per i motivi esposti nel riquadro.
Però voglio dire prima delle lettere a) e c), per poi soffermarmi sull’ipotesi della lettera b), a mio giudizio, non sempre giustamente martoriata.
Lettera a)
Sono effettuati senz’applicazione dell’imposta gli acquisti intracomunitari di beni destinati all’introduzione nel deposito Iva.
Prima considerazione: Se io non utilizzo l’istituto del deposito Iva integro la fattura comunitaria con l’esposizione dell’imposta (o con l’eventuale motivo di non applicazione dell’imposta), la registro con metodo del reverse charge (cioè sia sul registro degli acquisti sia su quello delle fatture emesse), senza crearmi né crediti, né debiti d’imposta, e differisco il pagamento dell’imposta al momento della liquidazione periodica del periodo in cui è avvenuta la vendita. E’ così che si deve fare!
E allora perché utilizzo il deposito Iva? Risposta: per poter effettuare lavorazioni e manipolazioni senza l’applicazione dell’imposta e/o vendite a catena.
Restano, in ogni caso, gli obblighi intrastat.
Dove si può annidare l’evasione? Dovunque!
Lettera c)
Sono effettuate senza applicazione dell’imposta le cessioni da soggetto “italiano” a soggetto comunitario, con consegna dei beni nel deposito Iva.
Non ci sono obblighi intrastat e l’acquirente comunitario non deve essere identificato ai fini Iva in Italia.
Perché si pone in essere questa operazione? Risposta: per poter effettuare lavorazioni e manipolazioni senza l’applicazione dell’imposta e/o vendite a catena
Poiché chi estrae deve essere un “italiano” questa è un’operazione da guardare con attenzione!
Lettera b)
Sono eseguite senza l’applicazione dell’imposta le immissioni in libera pratica di beni, provenienti da Paesi terzi (e perciò sui quali sono dovuti i dazi) destinati all’introduzione nel deposito Iva.
Perché si pone in essere questa operazione? Risposta: per poter effettuare lavorazioni e manipolazioni senza l’applicazione dell’imposta e/o vendite a catena
Ovvero, effettuate dal depositario prestazioni di servizio semplici, per differire il pagamento dell’imposta all’estrazione utilizzando il reverse charge.
E’ parlando di questa operazione che ho letto negli occhi dei miei interlocutori, ma anche in quelli che fanno questo mestiere da tanti anni, l’avidità di capire!
Ebbene, questa operazione – in disparte ogni altra ipotesi – è strettamente collegata alla regolarità dell’operazione d’immissione in libera pratica, in special modo, per quanto attiene al valore.
Perché?
Perché l’imponibile Iva è pari al valore della merce dichiarata in dogana più il dazio riscosso sempre dalla dogana.
Allora chi ha dichiarato il vero prezzo pagato non ha evaso né l’Iva, né il dazio.
Chi invece ha dichiarato un non veritiero, più basso, valore in dogana ha evaso sia il dazio sia l’Iva.
Esempio:
1) La merce viene dichiarata in dogana per il prezzo reale di 100.000 euro (documentazione vera e reale).
Posto un dazio pari al 7%, la dogana riscuoterà 7.000 euro di dazio
Imponibile Iva = 100.000 + 7000 = 107.000
Valore di introduzione 107.000 euro
Valore di estrazione
Posto in Euro 500 il valore delle prestazioni di servizio l’imponibile Iva all’estrazione sarà 100.000 (valore merce)+ 7.000 (dazio) + 500 (prestazioni)= !07.500 euro sul quale grava Iva per euro 21.650.
2) La merce viene dichiarata in dogana per il prezzo irreale di 10.000 euro (documentazione non veritiera)
Posto un dazio pari al 7%, la dogana riscuoterà 700 euro di dazio
Imponibile Iva = 10.000 + 700 = 10.700
Valore di introduzione 10.700 euro
Valore di estrazione
Posto in Euro 500 il valore delle prestazioni di servizio l’imponibile Iva all’estrazione sarà 10.000 (valore merce)+ 700 (dazio) + 500 (prestazioni)= 11.200 euro sul quale grava Iva per euro 2.240
Con un’evasione iva di 21.650 – 2.240 =19.410
Chiaro?
Chi ha dichiarato il giusto valore in dogana non ha evaso niente (NON SI RAVVISANO SALTI D’IMPOSTA, recita una famosa relazione alla Camera)
Chi ha dichiarato il valore “irreale” si porta la merce a casa avendo pagato solo 700 euro di dazio e solo 2240 euro di Iva.
Praticamente gratis!
Capito ora?
gianni gargano

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