Categorie cercasi disperatamente!
Io credo che le categorie interessate non possano tacere sulle cose affermate nella attesa sentenza n. 12262 10 del 15 aprile 2010 e depositata il 19 maggio 2010.
Dove, a mio giudizio, sono sovvertiti, o meglio, rivoltati i fondamentali in tema di depositi Iva.
Dove viene affermato il contrario di tutto.
Per carità, la Suprema Corte non è in discussione.
Però è anche vero che tutte le sentenze sono valutabili.
Ed allora le categorie interessate facessero la loro parte, cominciando a leggerla quella sentenza.
Come pure l’Amministrazione, che deve essere depositaria della verità.
I punti principali in discussione sono:
1) E’ vero, come afferma la sentenza che la gestione dei depositi Iva è ampiamente regolata dagli artt. 98/110 del CDC?;
2) È vero, come risulta della lettura della sentenza che viene riversata alla Comunità una parte (il 25%) dell’Iva riscossa all’importazione. Nella stessa misura cioè che si riversa sulla riscossione delle risorse proprie?
3) E’ vero, come si legge nella sentenza, tra l’altro, che “ La responsabilità solidale della ricorrente nasce, infatti, dalla irregolare gestione del deposito Iva, che ha consentito agli importatori, attraverso mere registrazioni, di attraversare il confine senza il pagamento dei dazi e Iva all’importazione, restando in possesso della merce non depositata, sulla quale hanno corrisposto soltanto l’Iva di cui si è detto”?
4) E’ vero o non è vero, che il comma 5 bis dell’articolo 16 della legge 2/2010 ha dato una definizione di introduzione?
5) E’ vero, come sostiene la sentenza che ,”Quanto all’autofatturazione delle merci in uscita da un deposito Iva, trattasi di un’operazione neutra di compensazione dell’Iva nazionale a debito con quella a credito. L’introduzione della merce d’importazione nel deposito Iva costituisce dunque il presupposto per l’esenzione dell’Iva all’importazione su merci comunitarie, parificate dal Reg. CEE 2932/92 a merci non comunitarie immagazzinate, (art. 98 lett. a) b) CDC), fruenti dell’esenzione daziaria purchè vincolate al regime del deposito doganale, stabilito nell’autorizzazione. E poiché il presupposto per fruire di tale esenzione da dazi ed Iva è costituito proprio da quell’immagazzinamento che nella specie non è avvenuto – consegue che, in difetto di quel presupposto l’Iva all’importazione è dovuta da tutti i soggetti che hanno concorso alla introduzione irregolare della merce (art. 38 DPR n. 43/73), a prescindere dal fatto che l’art. 50 bis cit. renda comunque responsabile, in via solidale, il depositario del mancato assolvimento dell’iva interna.”;
6) E’ vero, come sosiene la sentenza che “ quanto alla procedura di cui all’articolo 11 della L. 374/90, correttamente posta in essere dall’Ufficio doganale come previsto da tale norma, tale procedura, come richiamata nell’Avviso d’accertamento, riflette il rispetto del principio del contraddittorio da parte dell’ufficio nella quantificazione delle imposte evase.?
Io potrei fare delle osservazioni, su tutti i punti, compreso il sesto.
Ma sbaglierei di sicuro
Certo, negli anni, una certa idea l’ho maturata.
Ora spetta alla associazioni di categoria e all’Amministrazione.
Perché se sta bene a voi……
gianni gargano
Lascia un commento