Nuovi adempimenti fiscali nei rapporti con paesi “black list”

Il Decreto Legge 25 marzo 2010 n. 40, recante disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l’altro, nella forma dei così detti “caroselli e “cartiere”, ha introdotto l’obbligo per i soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi a:

blacklist

a)      cessioni di beni;

b)      prestazioni di servizi rese;

c)       acquisti di beni;

d)      prestazioni di servizi ricevute,

effettuate nei confronti di soggetti appartenenti alla così detta “black list” individuata con Decreto del Ministro delle Finanze 04/05/1999 e con Decreto del Ministro delle Economie e delle Finanze 21/11/2001.

I dati devono essere comunicati con apposito modello dell’Agenzia delle Entrate per via telematica con riferimento:

a) a periodi trimestrali, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;

b) a periodi mensili, per i soggetti che non si trovano nelle condizioni richieste dalla lettera a).

I soggetti che sono tenuti alla presentazione della comunicazione con periodicità trimestrale possono presentarlo con periodicità mensile per l’intero anno solare.

I soggetti che presentano una comunicazione con periodicità trimestrale e che, nel corso di un trimestre, superano la soglia indicata alla lettera a), presentano la comunicazione con periodicità mensile a partire dal mese successivo in cui tale soglia e’ superata. In tal caso le comunicazioni sono presentate, appositamente contrassegnate, per i periodi mensili già trascorsi.

Nel modello di comunicazione sono inclusi i seguenti elementi informativi:

a) codice fiscale e partita IVA del soggetto passivo tenuto alla comunicazione;

b) numero del codice fiscale attribuito al soggetto con il quale e’ intercorsa l’operazione dallo Stato in cui il medesimo e’ stabilito, residente o domiciliato, ovvero, in mancanza, altro codice identificativo;

c) in caso di controparte persona fisica, ditta, cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio fiscale nello Stato in cui la medesima e’ stabilita, residente o domiciliata;

d) in caso di controparte diversa dalle persone fisiche, denominazione o ragione sociale, sede legale o, in mancanza, sede amministrativa nello Stato in cui la medesima e’ stabilita, residente o domiciliata;

e) periodo di riferimento della comunicazione;

f) per ciascuna controparte, l’importo complessivo delle operazioni attive e passive effettuate, distinto tra operazioni imponibili, non imponibili, esenti e non soggette agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, al netto delle relative note di variazione;

g) per ciascuna controparte, relativamente alle operazioni imponibili, l’importo complessivo della relativa imposta;

h) per ciascuna controparte, per le note di variazione emesse e ricevute relative ad annualità precedenti, l’importo complessivo delle operazioni e della relativa imposta.

Le disposizioni di cui si è detto si applicano alle operazioni effettuate dal 1° luglio 2010.

gianni gargano

vincenzo guastella

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