I fondamentali del “campioni”

Parliamo del prelevamento dei campioni, della notifica del risultato d’analisi, del termpo che deve trascorrere perché possano considerarsi  “merce abbandonata”, di quello che succede in sede ‘accertamento e di quello che succede in sede di revisione d’accertamento.

Per la verità, se in sede d’accertamento il risultato d’analisi risulta difforme, la dogana, notificatone il risultato alla parte senza che questa abbia eccepito alcunché nel termine concessole di trenta giorni, non deve far altro che incamerare l’A 28 o escutere l’eventuale garanzia.

Capita invece (ed, invero, al di fuori di ogni logica doganale) che, nell’ipotesi prospettata di difformità ineccepita, la dogana emetta avviso di rettifica  dell’accertamento ai sensi del combinato disposto dell’articolo 78 del CDC e dell’articolo 11 del d.lgs. 374/90..

Che cioè rimetta nei termini la parte per la difformità riscontrata all’analisi del campione prelevato in sede d’accertamento ed, in quella sede, ineccepito.

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In tal caso, al contribuente resta la possibilità di impugnare l’Avviso di rettifica dell’accertamento sia instaurando controversia, sia presentando ricorso alle Commissioni Tributarie

Egli, qualora non concordasse col risultato d’analisi doganale, rimesso in termini, può chiedere la ripetizione dell’analisi,da eseguirsi, magari, in contraddittorio con un proprio perito di fiducia,  stante l’obbligo della dogana di non poter considerare abbandonati i campioni, fintanto che non sia scaduto il termine triennale previsto per la revisione dell’accertamento (circ. a stampa 657/VIII e XIII del 1973).

Questi sono i “fondamentali”.

Gianni gargano

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