Depositi IVA = La Sibilla Cumana

sibilla

L’articolo uno del Decreto IVA stailisce che l’imposta si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate.

Le nuove norme sulla territorialità dell’imposta, hanno modificato, in parte, la normativa IVA, prevedono, nella sostanza, che i rappresentanti fiscali di soggetti esteri, ovvero i soggetti comunitari identificati direttamente in Italia, non sono più da considerarsi soggetti passivi d’imposta e che, pertanto, le cessione di beni e le prestazioni di servizi da essi effettuate nei confronti dei soggetti passivi d’imposta in Italia devono essere considerate fuori del campo di applicazione dell’IVA, i cui adempimenti devono, invece, essere assolti dai cessionari o committenti.

In pratica, nel caso di cessione di beni il rappresentante fiscale, ovvero il soggetto comunitario direttamente identificato, emetterà fattura senza addebito dell’imposta, con l’indicazione: “operazioni fuori del campo d’applicazione dell’IVA”, mentre il committente nazionale, soggetto passivo, provvederà ad adempiere gli obblighi relativi all’IVA mediante il meccanismo del “reverse charge”.

Tra l’altro il rappresentante fiscale, ovvero il soggetto identificato direttamente, in quanto non soggetti passivi in Italia, non potranno detrarre l’IVA eventualmente assolta sugli acquisti, ma solo chiederla a rimborso.

Allora:

–       considerato che l’immissione in libera pratica di beni destinati all’introduzione in deposito IVA non è un’importazione per la modifica apportata all’art. 67 dalla Legge 28/97;

–       considerato che già la finanziaria dell’anno 1983 (art. 5 comma 62 del D.L. 30.12.1982, n.953) aveva disposto che in qualunque dichiarazione doganale fosse indicato il codice fiscale del soggetto che la poneva in essere e che il D.M. 23.03.1983 prescrisse che i soggetti all’imposta sul valore aggiunto dovessero indicare il numero di partita IVA in luogo del codice fiscale,

ci poniamo il seguente quesito:

il rappresentante fiscale di un soggetto estero, o un soggetto comunitario identificato direttamente, entrambi non considerati, in base alle nuove norme, soggetti passivi d’imposta in Italia, possono ancora porre in essere operazioni di immissione in libera di beni destinati all’introduzione in deposito IVA?

E, se si, come si devono trattare ai fini dell’imposta sul valore aggiunto le fasi successive all’introduzione?

Io ce l’ho un’opinione ed anche chiara, mi piacerebbe, però, conoscere innanzitutto quella del Ministero, che almeno una volta desse chiare istruzioni sul punto.

E poi la vostra.

gianni gargano

francesco pagnozzi

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