Il principio del “NO Drawback”

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Si è già trattato delle operazioni di perfezionamento attivo si argomenterà in quest’articolo sulla questione del “No Drawback”, disciplinato dall’art. 216 del CDC.

In particolare il citato articolo 216 dispone che:

“Nella misura in cui gli accordi conclusi tra la Comunità e taluni paesi terzi prevedono la concessione all’importazione in questi ultimi di un trattamento tariffario preferenziale per le merci originarie della Comunità ai sensi di tali accordi, con la riserva che, quando esse siano state ottenute in regime di perfezionamento attivo, le merci non comunitarie incorporate in dette merci siano soggette al pagamento dei relativi dazi all’importazione, la convalida dei documenti necessari per ottenere, nei paesi terzi, tale trattamento tariffario preferenziale fa nascere un’obbligazione doganale all’importazione.

2. Il momento in cui nasce tale obbligazione doganale e’ il momento in cui l’autorità doganale accetta la dichiarazione di esportazione delle merci in questione.

3. Il debitore e’ il dichiarante. In caso di rappresentanza indiretta è parimenti debitrice la persona per conto della quale e’ fatta la dichiarazione.

4.  L’importo dei dazi all’importazione corrispondente all’obbligazione doganale e’ stabilito allo stesso modo come se si trattasse di un’obbligazione doganale risultante dall’accettazione, alla medesima data, della dichiarazione di immissione in libera pratica delle merci in questione per porre fine al regime di perfezionamento attivo.”

Sul punto l’Agenzia delle Dogane con la circolare n. 44 D del 1.12.2006 ha chiarito che:

“ 2.1. Nei Protocolli ‘origine’ Pan europei (Ce-Bulgaria, Ce-Romania, Ce-Turchia, Ce- Svizzera, Ce-Norvegia, Ce-Islanda e Spazio Economico Europeo), in quello di cui all’Accordo Ce-Israele ed ora anche in quello di cui all’Accordo Ce- Isole Faeroer, la regola in questione prevede che le merci non originarie, utilizzate nella fabbricazione di “prodotti originari” della Comunità, dell’altro Paese accordista, ovvero di uno degli altri Paesi aderenti al cumulo Pan Europeo, per le quali venga richiesta o rilasciata una prova di origine preferenziale (certificato Eur1 o dichiarazione su fattura) in base al Protocollo ‘origine’ applicato, non sono soggette, nei Paesi contraenti dell’Accordo, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.

Nei singoli Protocolli ‘origine’ con i Paesi del Mediterraneo, con l’eccezione di quello con Israele, invece, il predetto divieto di restituzione o di esenzione non era contemplato.

Al fine di continuare a garantire il rispetto della restituzione o dell’esenzione nell’ambito degli Accordi con i Paesi del mediterraneo, eccetto Israele, è previsto nei Protocolli ‘origine’ Pan Euro Med che il citato divieto di rimborso o di esenzione non venga applicato a condizione che ricorrano congiuntamente i seguenti elementi:

– i prodotti di che trattasi possano essere considerati “prodotti originari” della Comunità europea ovvero dell’altro Paese accordista del Mediterraneo di cui all’Accordo considerato, con l’eccezione di Israele, senza che venga applicata la regola del cumulo con i “prodotti originari” di uno degli altri Paesi dell’area Pan euro mediterranea eccetto il Paese di destinazione (applicazione del cumulo bilaterale);

– quale prova di origine preferenziale venga rilasciato un certificato Eur 1 o una dichiarazione su fattura.

Si desume, quindi, che in tutti gli Accordi Pan Euro mediterranei, nel caso di richiesta del certificato Eur Med ovvero di rilascio della dichiarazione su fattura Eur Med, al fine di poter eventualmente consentire la successiva applicazione del cumulo diagonale, opera il divieto di restituzione o di esenzione laddove siano utilizzate, nella fabbricazione, materie prime non originarie.

2.2. L’esenzione o la restituzione dei diritti doganali (c.d. drawback) può essere concessa successivamente nel caso la prova di origine preferenziale sia stata rilasciata o compilata erroneamente e sempre previo soddisfacimento congiunto delle tre seguenti condizioni:

– la prova di origine erroneamente rilasciata venga restituita alle Autorità nel Paese di esportazione o, come alternativa, venga elaborata una dichiarazione scritta delle Autorità del Paese importatore che non è stata, né sarà, concessa alcuna preferenza;

– i prodotti utilizzati nella fabbr icazione avrebbero avuto diritto alla restituzione o allo sgravio dei diritti in base alle disposizioni in vigore se una prova di origine non fosse stata utilizzata per richiedere la preferenza;

– il periodo consentito per il rimborso non sia stato superato e siano soddisfatti gli obblighi stabiliti dalla legislazione nazionale del Paese in questione riguardanti il rimborso medesimo.

Sarà, pertanto, cura degli Uffici doganali, su analoga richiesta dell’operatore e previa verifica del soddisfacimento delle tre sopra indicate condizioni, procedere al rilascio della nuova prova di origine preferenziale concedendo, contestualmente, l’esenzione o la restituzione dei diritti doganali a suo tempo riscossi. “

Gli accordi con la Comunità prevedono, quindi, nei rapporti con alcuni Paesi, il divieto di restituzione o di esenzione dei dazi sulle merci non originarie.

Il rilascio del certificato che dà titolo al trattamento preferenziale nel paese di destinazione fa nascere pertanto, a norma dell’art. 216 del codice doganale, un’obbligazione doganale all’importazione sui prodotti terzi, già in regime di perfezionamento attivo e impiegati nella fabbricazione del prodotto esportato.

gianni gargano

francesco pagnozzi

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