IL PERFEZIONAMENTO ATTIVO

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Il regime di perfezionamento attivo ha lo scopo di incoraggiare e agevolare l’attività delle industrie di esportazione comunitarie, consentendo di importare senza pagare alcun dazio, né subire l’effetto di alcuna misura di politica commerciale, le merci destinate ad essere perfezionate nella Comunità e quindi riesportate al di fuori di essa, sotto forma di prodotti compensatori.

Quando si importano dall’esterno della Comunità dei prodotti necessari per produrne altri è necessario pagare dei dazi all’importazione, pagare eventuali Accise e aggiungere l’IVA.

Tali costi vanno naturalmente ad aggiungersi al costo finale dei prodotti per la cui costruzione sono necessari. È evidente che in questo modo le merci prodotte all’interno della Comunità si troveranno a competere sui mercati internazionali in condizioni di inferiorità. Con il perfezionamento attivo, si cerca di evitare che la tariffa doganale comune crei difficoltà per le industrie di esportazione comunitarie che siano obbligate a rifornirsi all’estero di certi materiali, non riuscendo a farlo all’interno della Comunità.

Naturalmente, è necessario evitare che utilizzando il perfezionamento attivo, produttori comunitari ne vengano svantaggiati. È proprio per questo che l’autorizzazione al suo utilizzo è subordinato al verificarsi di almeno una tra una serie di condizioni economiche.

Principi fondamentali del regime di perfezionamento attivo

Nell’ambito del regime di perfezionamento attivo, le merci possono essere importate in esenzione di dazio per essere lavorate nella Comunità, a condizione che:

  • i prodotti ottenuti (che nel seguito verranno indicati come compensatori) siano esportati in un paese terzo;
  • le merci di importazione possano essere individuate nei prodotti compensatori;
  • i produttori comunitari non siano lesi nei loro interessi essenziali;
  • gli operatori interessati siano stabiliti nella Comunità.

Il regime in questione viene applicato attraverso due diversi sistemi.

Il primo, detto sistema della sospensione, consiste nella sospensione della riscossione di dazi e IVA all’importazione, nonché di eventuali accise, finché non vengano esportati i prodotti compensatori. Tale sistema è applicabile a ogni tipo di merce.

Il secondo, detto sistema del rimborso, richiede il pagamento dei dazi all’importazione, che vengono poi rimborsati al momento dell’esportazione del prodotto finale. A differenza del precedente, quest’ultimo sistema non è applicabile alle merci soggette a restrizioni quantitative, contingentamenti tariffari, restituzioni all’esportazione e prelievi agricoli.

Il codice doganale considera il perfezionamento attivo un regime doganale economico.

Ciò comporta la necessità di una autorizzazione di importazione e una dichiarazione doganale per il regime in questione.

Dopo le operazioni di perfezionamento, i prodotti compensatori devono ricevere una nuova destinazione e uscire dal campo di applicazione del regime con la presentazione di un conto di appuramento (sistema della sospensione) o di una domanda di rimborso (sistema del rimborso).

SISTEMA DELLA SOSPENSIONE

Il sistema della sospensione consente di sottoporre ad una o più operazioni di perfezionamento, nella Comunità, merci non comunitarie destinate alla riesportazione al di fuori della Comunità stessa, sotto forma di prodotti compensatori, senza che tali merci vengano assoggettate a dazi all’importazione o a misure di politica commerciale. Il sistema in questione viene pertanto utilizzato ove si abbia un’intenzione concreta di riesportare le merci sotto forma di prodotti compensatori. In tal caso, l’imposizione di dazi e di IVA all’importazione, nonché le eventuali restrizioni relative alla politica commerciale, vengono sospese.

Le merci di importazione vengono introdotte nella Comunità e vincolate al regime di perfezionamento attivo. Tale vincolo richiede un’autorizzazione, concessa solo se sono rispettate le condizioni economiche.

Possono poi aver luogo operazioni di perfezionarnento di vario tipo, nel rispetto del tasso di rendimento autorizzato, nonché del termine previsto per la riesportazione. Per il perfezionamento è possibile utilizzare merci di importazione o merci equivalenti provenienti dalla Comunità, eventualmente secondo le modalità dell’esportazione anticipata e del traffico triangolare (in caso di traffico triangolare, deve essere compilato e accompagnare le merci il modulo INF 5) .

Dopo il perfezionamento, le merci ricevono una nuova destinazione e l’importazione temporanea viene scaricata attraverso un conto di appuramento; la nuova destinazione è di solito la riesportazione, secondo l’intenzione iniziale. Tuttavia, le merci possono anche essere destinate ad un altro regime sospensivo, ad esempio al deposito doganale o all’ammissione temporanea, oppure introdotte in una zona franca, o ancora vincolate ad un nuovo perfezionamento attivo. Infine, le merci possono ottenere una destinazione assimilata all’esportazione o essere immesse in libera pratica nella Comunità, subordinatamente al pagamento di tutti i dazi all’importazione maggiorati degli interessi compensativi nonché all’applicazione di tutte le misure di politica commerciale del caso (ad esempio, la presentazione di una licenza di importazione). Se le merci vengono trasportate in un altro Stato membro, devono essere accompagnate dal bollettino d’informazione INF 1. Se i prodotti compensatori o le merci tal quali sono immesse in libera pratica in uno Stato membro diverso da quello in cui le merci sono state vincolate al regime di perfezionamento attivo, i dazi all’importazione menzionati sul bollettino INF 1 vengono riscossi da quest’ultimo Stato membro.

SISTEMA DEL RIMBORSO

Il sistema del rimborso consente di impiegare merci immesse in libera pratica in una o più operazioni di perfezionamento, fruendo del rimborso o dello sgravio dei dazi all’importazione quando tali merci siano riesportate sotto forma di prodotti compensatori. Pertanto, nel sistema del rimborso, al momento dell’immissione delle merci in libera pratica nella Comunità è necessario versare il dazio, ottenere tutti i certificati e le licenze del caso ed espletare ogni altra formalità doganale. Quando poi i prodotti compensatori vengono riesportati, si può richiedere il rimborso.

Le merci di importazione vengono immesse in libera pratica nella Comunità, in vista della riesportazione e del rimborso delle imposte versate all’importazione. Tutti gli oneri vengono versati all’importazione. Le merci sono destinate al regime di perfezionamento attivo, purché vengano rispettate le condizioni economiche, le merci non siano escluse dal regime e sia stata concessa l’autorizzazione di perfezionamento attivo. Esse vengono poi perfezionate secondo la natura delle operazioni di perfezionamento autorizzate, il tasso di rendimento e il termine di riesportazione previsto. Al posto delle merci di importazione, si possono eventualmente usare merci equivalenti di provenienza comunitaria. Dopo il perfezionamento, i prodotti compensatori ricevono una nuova destinazione che consenta il rimborso; altrimenti, le merci restano immesse in libera pratica. Quando i prodotti compensatori risultano usciti dalla Comunità, i dazi all’importazione possono essere rimborsati.

Nell’ambito del sistema suddetto, è consentita la compensazione per equivalenza fra merci di importazione e merci comunitarie equivalenti, ma non sono possibili l’esportazione anticipata né il traffico triangolare.

AUTORIZZAZIONE

L’autorizzazione viene concessa solo al soggetto che esegue o ordina l’operazione di perfezionamento. Ciò significa che deve essere presentata una domanda scritta alle autorità doganali designate dallo Stato membro nel quale sarà eseguita tale operazione. La domanda in questione dev’essere conforme al modello riprodotto nell’allegato 67 delle disposizioni di applicazione, e indicare:

  • nome o ragione sociale del richiedente;
  • nome o ragione sociale dell’operatore;
  • sistema richiesto (sospensione o rimborso);
  • tipo di autorizzazione richiesto (nuova autorizzazione, autorizzazione successiva, autorizzazione unica, rinnovo o modifica di un’autorizzazione esistente);
  • merci destinate a subire l’operazione di perfezionamento e giustificazione della domanda (designazione, codice di nomenclatura combinata, quantità prevista, valore, qualità, origine, giustificazione econornica di cui all’allegato B)
  • prodotti compensatori ed esportazione prevista (designazione, codice di nomenclatura continata, prodotti compensatori principali, esportazione prevista);

modalità particolari previste:

  • compensazione per equivalenza (designazione delle merci equivalenti, codice NC, qualità commerciale, caratteristiche tecniche e coincidenza o meno dello stadio di lavorazione);
  • esportazione anticipata (importatore autorizzato a vincolare le merci a regime);
  • traffico triangolare (importatore autorizzato a vincolare le merci al regime);
  • tasso di rendimento;
  • natura dell’operazione di perfezionamento;
  • tempo previsto per l’operazione di perfezionamento, lo smercio, l’approvvigionamento e il trasporto;
  • metodo suggerito per l’individuazione delle merci di importazione nei prodotti compensatori;
  • suggerimento degli uffici doganali di controllo, di vincolo e di appuramento;
  • durata prevista dell’autorizzazione;
  • controlli particolari;
  • trasferimenti particolari;
  • procedure semplificate;
  • durata prevista dell’autorizzazione;
  • riferimento ad autorizzazioni precedenti.

Le principali condizioni cui è subordinata la concessione dell’autorizzazione sono le seguenti :

a. il richiedente deve essere stabilito nella Comunità (tale condizione non si applica per le importazioni prive di carattere commerciale)

b. le merci di importazione devono poter essere individuate nei prodotti compensatori (se vengono impiegate merci equivalenti, deve essere possibile verificare il rispetto delle condizioni relative a questa modalità)

c. il regime di perfezionamento attivo deve creare le condizioni più favorevoli per l’esportazione dei prodotti compensatori e non deve recare pregiudizio agli interessi essenziali dei produttori della Comunità (condizioni economiche).

Per quanto riguarda quest’ultima condizione, si possono ipotizzare diverse situazioni: ad esempio, le merci in questione possono non essere prodotte nella Comunità o non essere disponibili in quantità sufficiente. Il richiedente indica nella domanda quali tra le condizioni economiche ritiene rispettate.

Se le autorità doganali, ricevuta la domanda, ritengono che siano rispettate le condizioni di cui sopra, emettono un’autorizzazione valida a partire dal giorno dell’emissione. Può essere inoltre concessa un’autorizzazione retroattiva che, tuttavia, non può risalire oltre il momento di presentazione della domanda. In casi eccezionali e a particolari condizioni, può essere rilasciata un’autorizzazione la cui efficacia retroattiva può essere estesa non oltre un anno prima dalla data di presentazione della domanda. Tale autorizzazione contiene solitamente le stesse informazioni della domanda.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Di seguito vengono elencate le condizioni economiche che permettono di accedere al regime di perfezionamento attivo e il relativo codice da indicare nella domanda (allegato 70 delle Disposizioni di Applicazione del Codice doganale comunitario).

Almeno una delle condizioni economiche deve essere rispettata.

Condizioni economiche per l’accesso al regime di perfezionamento attivo e relativo codice

Condizioni economiche

Codice

La non disponibilità di merci prodotte nella Comunità e aventi il medesimo codice NC a otto cifre, la medesima qualità commerciale e le medesime caratteristiche tecniche delle merci d’importazione a cui si fa riferimento nella domanda 10
Sebbene disponibili, le merci comparabili non possono essere impiegate perché il loro prezzo rende economicamente impossibile l’operazione commerciale proposta 11
Le merci comparabili non sono conformi ai requisiti espressamente richiesti dall’acquirente dei prodotti compensatori nel paese terzo, oppure questi ultimi devono essere ottenuti da merci di importazione per garantire l’osservanza delle disposizione relative alla tutela della proprietà industriale e commerciale 12
Si tratta di:

  1. operazioni relative a merci prive di ogni carattere commerciale;
  2. operazioni effettuate nell’ambito di un contratto di lavorazione per conto;
  3. operazioni consistenti in manipolazioni usuali;
  4. riparazioni;
  5. operazioni di trasformazione su prodotti compensatori ottenuti nell’ambito di una precedente autorizzazione di perfezionamento attivo, il cui rilascio è stato oggetto di esame delle condizioni economiche;
  6. operazioni di trasformazione di frumento (grano) duro (CNC 1001 10 00) in paste alimentari (CNC 1902 11 00 e 1902 19);
  7. operazioni concernenti merci il cui valore, per codice NC di otto cifre, da importare, non eccede per ogni richiedente e per ogni anno civile, l’importo di 150.000 euro per le merci contenute nell’allegato 73, o 500.000 euro per le altre merci;
  8. merci d’importazione di cui alla sezione A dell’allegato 73 quando il richiedente presenta un documento, certificato P.A., rilasciato dal Ministero delle Attività Produttive, che permetta il vincolo al regime di tali merci nella quantità determinata sul certificato;
  9. operazioni di costruzione, modifica o trasformazione di aeromobili civili o di satelliti o parti di essi.
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Il richiedente ritiene che le condizioni economiche siano soddisfatte per ragioni diverse da quelle contemplate dai codici precedenti. Queste ragioni sono indicate nella domanda 99

VINCOLO DELLE MERCI AL REGIME

Una volta concessa l’autorizzazione di perfezionamento attivo, viene presentata presso uno degli uffici di vincolo specificati nell’autorizzazione stessa una

  1. dichiarazione di vincolo al regime (sistema della sospensione) ovvero
  2. dichiarazione di immissione in libera pratica  (sistema del rimborso).

La dichiarazione di immissione in libera pratica deve specificare che viene utilizzato il sistema del rimborso e fornire dettagli sull’autorizzazione, la quale, in linea di principio, deve essere allegata alla dichiarazione stessa.

Sia nel caso della sospensione che in quello del rimborso, l’operatore compila il documento amministrativo unico (DAU), inserendo nella casella 37 un codice iniziante per 51 nel primo caso e per 41 nel secondo (N.B. se le operazioni di vincolo al perfezionamento attivo hanno luogo in un deposito doganale, deposito franco o zona franca, ciò comporta l’indicazione di un codice diverso nella casella 37). Pur trattandosi rispettivamente di una dichiarazione di vincolo al regime di perfezionamento attivo e di una dichiarazione di immissione in libera pratica, la procedura da seguire è la medesima. La designazione delle merci deve corrispondere alle specificazioni indicate nell’autorizzazione, e ove si applichi il sistema della compensazione per equivalenza, gli elementi figuranti nella dichiarazione devono essere sufficientemente precisi per consentire di identificare le merci equivalenti. Il documento viene firmato e contiene tutte le informazioni necessarie all’applicazione delle disposizioni concernenti il perfezionamento attivo.

La dichiarazione è accompagnata dai seguenti documenti, se richiesti dalle autorità doganali:

  • la fattura sulla base della quale viene dichiarato il valore doganale delle merci;
  • la dichiarazione di informazioni necessarie per la valutazione del valore doganale delle merci;
  • i documenti prescritti per l’applicazione di tariffe preferenziali, se del caso;
  • i documenti di trasporto e le distinte di carico, se del caso;
  • l’autorizzazione di perfezionamento attivo.

OPERAZIONI DI PERFEZIONAMENTO

Una volta vincolate le merci al regime, può iniziarne il perfezionamento.

Per perfezionamento si intende:

  • la lavorazione di merci, compreso il loro montaggio, il loro assemblaggio, il loro adattamento ad altre merci;
  • la trasformazione di merci;
  • la riparazione di merci, compresi il restauro e la messa in ordine;
  • l’utilizzazione di talune merci che non si ritrovano nei prodorti compensatori, ma che ne permettono o facilitano l’ottenimento anche se scompaiono totalmente o parzialmente durante la loro utilizzazione (cosiddetti aiuti alla produzione).

Tali operazioni possono aver luogo ovunque autorizzato, anche in depositi doganali, zone franche e depositi franchi.

TASSO DI RENDIMENTO

Il tasso di rendimento è la quantità o la percentuale di prodotti compensatori ottenuta dal perfezionamento di una data quantità di merci di importazione.

Se tali quantità sono pari, il tasso di rendimento è di 1:1 (100%). Tale tasso si ha di solito quando le merci vengono importate per riparazioni o piccole manipolazioni e non vi siano perdite di lavorazione.

Se un prodotto è composto da più specie di merci d’importazione, allora il tasso di rendimento è espresso come un rapporto fra le diverse componenti importate e il prodotto compensatore ottenuto: (ad esempio, 3 metri di tessuto, 4 metri di cotone e 6 bottoni per ogni camicia).

Se una merce di importazione è utilizzata per realizzare più prodotti diversi, il tasso di rendimento deve essere stabilito per ciascun prodotto compensatore.

Il tasso di rendimento è determinato in base alle effettive condizioni in cui si effettua o si effettuerà l’operazione di perfezionamento e deve poter essere individuabile nelle scritture dell’impresa dell’operatore.

Il tasso di rendimento è solitamente calcolato sulla scorta dei dati di produzione dall’operatore stesso, il quale si basa sull’esperienza passata. Esso deve essere evidenziato nella domanda di autorizzazione e, se accettato, viene riportato nell’autorizzazione, con riserva di verifica a posteriori da parte dell’autorità doganale.

DESTINAZIONE

Dopo il perfezionamento, i prodotti compensatori vengono dichiarati per una delle destinazioni seguenti:

  • esportazione diretta;
  • esportazione dopo:
    • l’immagazzinamento in una zona franca;
    • l’immagazzinamento in un deposito doganale;
    • l’ammissione temporanea;
    • il transito;
    • un nuovo perfezionamento attivo;
  • immissione diretta in libera pratica;
  • immissione in libera pratica dopo la trasformazione sotto controllo doganale;
  • distruzione o abbandono (solo nel quadro del sistema della sospensione)

Qualora le merci vengano esportate direttamente, le obbligazioni derivanti dal perfezionamento attivo sono considerate soddisfatte e non sorge alcuna obbligazione doganale; nel sistema del rimborso, può essere richiesto il rimborso dei dazi all’importazione. Qualora invece le merci passino per un altro regime doganale o per una zona franca, devono essere espletate tutte le formalità relative. La destinazione usuale dopo il perfezionamento attivo è l’esportazione. Al fine di semplificare le formalità doganali, gli utenti abituali del regime possono avvalersi delle stesse procedure semplificate previste per il vincolo delle merci al regime: il DAU incompleto, il documento commerciale o amministrativo oppure l’iscrizione nelle scritture contabili.

Ove per qualsiasi motivo le merci di importazione o i prodotti compensatori non vengano riesportati, bensì immessi in libera pratica sul territorio doganale della Comunità, i dazi all’importazione e l’IVA il cui pagamento sia stato sospeso (sistema della sospensione) devono essere versati. Devono inoltre essere versati interessi compensativi, calcolati sulla base del dazio il cui pagamento sia stato sospeso, nonché della durata di tale sospensione. Solitamente tale dazio viene calcolato in proporzione alla quantità di merci di importazione utilizzate per realizzare i prodotti immessi in libera pratica. Se tuttavia le merci di importazione vengono utilizzate per realizzare diversi tipi di prodotti, esistono più metodi di calcolo. Si noti poi che taluni prodotti compensatori sono soggetti a imposte particolari. L’IVA deve essere versata al tasso applicabile nello Stato membro in cui avviene l’immissione in libera pratica, sulla base del valore delle merci, compreso il dazio all’importazione, al momento del vincolo al regime di perfezionamento attivo. Gli interessi compensativi non vengono inclusi in tale valore agli effetti IVA.

Le merci importate nel quadro del sistema del rimborso sono già state immesse in libera pratica e possono pertanto circolare liberamente senza ulteriori formalità (la mancata esportazione implica semplicemente il mancato rimborso delle imposte versate al momento del vincolo al regime nell’ambito del sistema del rimborso).

Qualora, prima di essere immesse in libera pratica, le merci vengano vincolate al regime di trasformazione sotto controllo doganale, esse sono assoggettate alle formalità relative a tale regime. Quest’ultimo presenta il vantaggio di consentire il pagamento del dazio all’aliquota dei prodotti finiti, in caso di anomalie tariffarie per cui tale aliquota sia particolarmente bassa.

Le merci importate nell’ambito del sistema della sospensione possono inoltre essere distrutte o abbandonate allo Stato.

La dichiarazione formale delle merci per una nuova destinazione doganale ammessa, allo stesso modo di quella di vincolo al regime di perfezionamento attivo, avviene attraverso il DAU, con procedura normale o semplificata.

APPURAMENTO O RIMBORSO

Appuramento

Il regime di perfezionamento attivo è appurato quando i prodotti compensatori o le merci tal quali vengano dichiarate presso uno degli uffici indicati quali uffici di appuramento per un’altra destinazione doganale ammessa e quando siano state soddisfatte tutte le condizioni previste per l’impiego del regime stesso.

Conto di appuramento (sistema della sospensione)

Entro 30 giorni dal termine previsto per l’esportazione, il titolare dell’autorizzazione deve presentare all’ufficio di controllo un conto di appuramento, contenente le informazioni seguenti:

  • gli estremi dell’autorizzazione;
  • la quantità per specie, delle merci di importazione con riferimento alle dichiarazioni di vincolo al regime;
  • il codice della nomenclatura combinata delle merci di importazione;
  • il valore in dogana delle merci di importazione nonché l’ammontare dei dazi all’importazione relativi a tali merci;
  • il tasso di rendimento stabilito;
  • la natura, la quantità e la destinazione doganale dei prodotti compensatori, con i riferimenti alle dichiarazioni a fronte delle quali sono Stati vincolati a tale destinazione;

inoltre se del caso:

  • il valore dei prodotti compensatori, se l’appuramento avviene in base alla chiave valore;
  • le merci di importazione vincolate al regime nel quadro del traffico triangolare, ove tale modalità si stata concessa;
  • ove il titolare dell’autorizzazione sia stato autorizzato globalmente all’immissione delle merci in libera pratica, il conto di appuramento evidenzia anche la quantità di tali merci ritenuta immessa in libera pratica (le merci non riesportate sono considerate immesse in libera pratica).

Rimborso o sgravio dei dazi (sistema del rimborso)

Una volta esportate le merci per cui ha diritto al rimborso, il titolare dell’autorizzazione può presentare all’ufficio di controllo una domanda di rimborso, contenente le informazioni seguenti:

  • gli estremi dell’autorizzazione;
  • la quantità, per specie, delle merci di importazione per le quali si chiede il rimborso o lo sgravio dei dazi;
  • il codice NC delle merci di importazione;
  • il valore in dogana delle merci di importazione nonché le aliquote dei dazi all’importazione di tali merci, riconosciute dall’autorità doganale all’atto dell’accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica nel quadro del sistema del rimborso;
  • la data di immissione in libera pratica delle merci di importazione nel quadro del sistema del rimborso;
  • gli estremi delle dichiarazioni a fronte delle quali le merci di importazione sono state immesse in libera pratica nel quadro del sistema del rimborso;
  • la natura, la quantità e la destinazione doganale dei prodotti compensatori;
  • il valore dei prodotti compensatori se l’appuramento è effettuato in base alla chiave valore;
  • il tasso di rendimento stabilito;
  • gli estremi delle dichiarazioni a fronte delle quali i prodotti compensatori sono stati vincolati al regime di transito (importazione in vista della successiva riesportazione), all’ammissione temporanea, al deposito doganale o al perfezionamento attivo (sistema della sospensione), oppure posti in zone franche o depositi franchi;
  • l’importo dei dazi all’importazione da rimborsare o da abbonare, nonché gli interessi cornpensativi eventualmente riscossi, tenendo conto dei dazi all’importazione applicabili agli altri prodotti compensatori.

Al fine di determinare l’importo dei dazi all’importazione da rimborsare o da abbonare, deve essere calcolata la parte di merci di importazione incorporata nei prodotti compensatori. Ciò non è tuttavia necessario se tutti i prodotti compensatori vengono destinati all’esportazione ovvero – in vista della riesportazione – al regime di transito, al deposito doganale, all’ammissione temporanea, al perfezionamento attivo (sistema della sospensione), a una zona franca o a un deposito franco.

La domanda di rimborso viene poi esaminata dall’autorità doganale e, se le prove dell’esportazione sono suflicienti, si dà luogo alla concessione del rimborso stesso.

gianni gargano

francesco pagnozzi

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