Il gestore del deposito Iva. Rappresentante fiscale o dichiarante in dogana?

 Gli Uffici doganali non riconoscono ai gestori dei depositi Iva la possibilità di assumere la rappresentanza fiscale di cui all’ all’articolo 17, secondo comma, del decreto Iva (DPR 633/72), di soggetti esteri che intendano immettere in libera pratica la merce destinata all’introduzione nei loro depositi

Lo scrivente non è per nulla d’accordo su tale impostazione e ritiene che il gestore del deposito Iva sia legittimato ad assumere la rappresentanza fiscale in commento dal comma 7 dell’articolo 50 bis del D.L. 331/93, in virtù del quale egli può assumere  la rappresentanza di cui al citato articolo 17, comma 2 del decreto Iva (alla condizione, però che essa resti “leggera”, così come definita all’articolo 44, terzo comma, secondo periodo dell’articolo 44 del D.L. 331/93), per porre in essere tutte le operazioni indicate al comma 4 dell’articolo 50 bis in commento, tra le quali, appunto anche le operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito Iva, specificamente indicate alla lettera b) del comma 4 in commento.

 

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Da tale mancato riconoscimento la dogana configura in capo al rappresentante fiscale, gestore del deposito Iva, la fattispecie prevista dall’art. 5, paragrafo 4, comma 2 del Regolamento CEE 2913/92 e cioè: “ la persona… che dichiara di agire a nome o per conto di un terzo senza disporre del potere di rappresentanza è considerata agire a suo nome e per proprio conto””.

La dogana, quindi, negando al titolare del deposito  il diritto a rappresentare ai fini Iva il soggetto estero, l’ha considerato agire in nome proprio, quale proprietarioa della merce ,intestatario della bolletta, unico responsabile del pagamento dei tributi dovuti,  cancellando così di fatto il rappresentato estero  dal riquadro 8 del DAU:

Tutto ciò denuncia una confusione concettuale e giuridica  tra la  rappresentanza in dogana  disciplinata all’articolo 5, paragrafo 4, comma 2, del CDC, norma comunitaria, e la rappresentanza fiscale, prevista invece  all’articolo 17, secondo comma, del decreto Iva.

Si rende pertanto necessario soffermarsi sui diversi istituti del dichiarante, del  rappresentante in dogana e del rappresentante fiscale ai fini Iva.

  • Il dichiarante in dogana

Il dichiarante in dogana è la persona che fa la dichiarazione in dogana a nome proprio, ovvero la persona in nome della quale tale dichiarazione è fatta. Laddove per “dichiarazione” s’intende l’atto con il quale una persona manifesta la volontà di vincolare una merce ad un determinato regime doganale.

Il dichiarante deve essere stabilito nella Comunità, così come disposto dall’articolo 64, secondo paragrafo, lettera b) del CDC.

Il dichiarante, ovvero la persona in nome della quale la dichiarazione è fatta, è indicato al riquadro 8 del DAU  “DESTINATARIO”,

 

  • La rappresentanza in dogana

l’articolo 5, paragrafo 4, comma 2 del CDC (diritto di rappresentanza) dispone, che chiunque può farsi rappresentare in dogana per l’espletamento di atti e formalità previsti dalla normativa doganale. Il destinatario/proprietario della merce, indicato al riquadro 8 del DAU può, cioè, espletare direttamente le formalità doganali ovvero farsi rappresentare da un terzo soggetto. In tal caso si verte in tema di rappresentante doganale che può essere:

1      Diretta (articolo 5, secondo paragrafo, prima alinea del CDC), quando il rappresentante agisce in nome e per conto del rappresentato/proprietario della merce  La rappresentanza diretta è riservata agli spedizionieri doganali iscritti nell’albo professionale istituito con la legge 22 dicembre 1960, n. 1612 (art.40, comma 2 del TULD);

2     Indiretta, (articolo 5, secondo paragrafo, secondo alinea del CDC),  che invece è libera, nel senso che può essere conferita a chiunque.

Il rappresentante indiretto agisce  a nome proprio, sebbene per conto di terzi, risultando, perciò, debitore , in solido con il rappresentato, per l’obbligazione doganale.

Sempre in tema di rappresentanza in dogana, l’articolo 5 del CDC in commento dispone al comma 4, secondo periodo, che la persone (rappresentante doganale) che agisca senza disporre del potere di rappresentanza è considerata agire a suo nome e per proprio conto rispondendo, pertanto, dei diritti dovuti come se avesse dichiarato egli stesso la merce, e si fosse indicato egli stesso quale destinatario al riquadro 8 del DAU.;

3     Il rappresentante doganale deve essere indicato ai riquadri 14 e 54 del DAU e precisare se agisce in regime di rappresentanza diretta o indiretta.

 

  • La rappresentanza fiscale ai fini Iva

La rappresentanza fiscaleai fini Iva,  prevista dal decreto Iva,  consente ad un soggetto, comunitario o non, di poter compiere, in Italia, operazioni rileventi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e, tra queste, anche quelle doganali.

Pertanto il riquadro 8 del DAU andrà compilato con l’indicazione del rappresentato DESTINATARIO/PROPRIETARIO  e del Rappresentante fiscale in Italia, che agisce in  nome e per conto del rappresentato. 

Qualora il rappresentato sia comunitario, il rappresentante fiscale ai fini Iva  verrà indicato  campo 8 della dichiarazione d’immissione in libera pratica di beni destinati in deposito Iva, in nome e per conto di soggetto comunitario, che, in quanto tale ed  in virtù del disposto dell’articolo 64, secondo paragrafo, lettera b) del CDC, è il solo che può essere riconosciuto quale destinatario dalla stessa dogana.

Diversa è, invece, l’ipotesi  di rappresentato soggetto “terzo”. In tal caso, infatti, non si verifica la condizione di cui al citato articolo 64, paragrafo 2, lettera b) del CDC; (il dichiarante deve essere stabilito nella Comunità), per cui il rappresentante fiscale dovrà considerarsi il destinatario e rispondere, in proprio di ogni diritto dovuto.

Rappresentante in dogana, indicato ai riquadri 14 e 54 del DAU è, invece lo spedizioniere doganale, che potrà  agitre in regime di rappresentanza diretta o indiretta, su mandato conferitogli dal soggetto estero.

A sostegno di quanto esposto valga la sentenza emessa proprio dalla 7° Sezione della Commissione Provinciale di Trieste, n. 27/7/08, pronunciata il 22 gennaio 2008 e depositata il 12 marzo 2008, che confermando quanto fin qui sostenuto, così recita:

“Il collegio condivide l’assunto della ricorrente secondo cui la rappresentanza ai fini Iva non si identifica con la rappresentanza ai fini doganali: non può esservi alcun dubbio, infatti, che la rappresentanza che si richiede al rappresentante doganale ex art. 5 del CDC sia quella di diritto comune, connessa al rapporto di mandato ricevuto dal committente (art. 1704 c.c.). …”

gianni gargano

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