La sentenza sul valore delle T-shirt

Riporto qui di seguito l’importantissima sentenza n. 6/6/10, pronunciata il 20/1/2010 e depositata l’8/2/2010 dalla 6a Sezione della Commissione Tributaria di Alessandria.

Presidente  Liuzzo Fabio

Relatore  – estensore   Guerrieri Ferruccio

Giudice  Marcello Gianfrancesco

Rilevo subito che:

  •  essa è  frutto della professionalità dei Giudici e di  un’indagine, da Essi disposta,  posta in essere dal Comando Generale della Guardia di Finanza, della quale si riferirà, nei limiti consentiti, in altro successivo articolo;
  • analoga richiesta era stata in moltissime occasioni rivolte inutilmente ai giudici tributari delle varie Commissioni italiane. Peraltro in quelle occasioni si era chiesto di conoscere informazioni utili alla soluzione delle vertenze, relative alle sole dogane interessate;
  • analoghe richieste sono state rivolte anche ai Signori Direttori delle Agenzie che vi avrebbero potuto provvedere a costo zero, utilizzando i funzionari ispettivi all’uopo preposti.

 

giustizia_e_questione_morale

 

 

 

 

 

 

LA SENTENZA

Il signor XXX, legale rappresentante della “ WWWW”, ha impugnato l’Avviso di Rettifica dell’Accertamento n. 18997/2008 emesso nei confronti della società dall’Ufficio di Alessandria della Agenzia delle Dogane. L’importo della rettifica è di € 2.210.069,15 per dazi doganali dovuti oltre gli interesse maturati e maturandi.

L’accertamento fa seguito al p. v. di constatazione del 03.07.2008 redatto dal Servizio antifrode della dogana di Alessandria al termine di una verifica eseguita nei confronti della WWWW. I verbalizzanti hanno selezionato tutte le importazioni di t-shirt e camicie di cotone che la società ha effettuato dalla Cina nel periodo 01.6.2005/08.5.2008. Hanno estrapolato quelle di valore inferiore a € 5,87 a capo ed hanno equiparato a questa somma il “ valore di transazione di tutti i capi importati dichiarandone uno inferiore. L’importo dei dazi doganali rettificati con l’avviso di accertamento è il risultato finale di questo controllo.

Il prezzo di riferimento di € 5,87 è stato ripreso dai valori stimati di una scheda – prodotto messa a punto dalla Confartigianato di Prato e risulta composto da:

a)    costo della materia prima: da € 0,41 a € 0,43 per gr. 160 di cotone necessari per la confezione di un capo. La stima avrebbe valore internazionale, Cina compresa;

b)   costo della lavorazione (tessitura, tintoria, taglio, cucitura, stiratura): € 5,46 di rilevanza esclusivamente nazionale e comunitaria;

per un valore totale di € 5,87 [ a) € 0,41 + b) € 5,46 = € 5,87 ].

Nell’udienza del 15.7.2009 il procedimento veniva rinviato per la emissione della Ordinanza n. 68/06/09 con la quale si richiedeva al Comando Generale della Guardia di Finanza di svolgere accertamenti al fine di verificare “ il valore di transazione mediamente accettato nelle Dogane di Genova, Prato, La Spezia, Gioia Tauro, Livorno, Trieste, Napoli e Venezia per le importazioni di prodotti della stessa specie e provenienza di quelli commercializzati dalla WWWW.

Il 6.7.2009 è stato notificato alla WWWW l’Atto di contestazione della Sanzione n. 313100 – 1- 2009 per € 2.210.069,15 emesso dall’Ufficio di Alessandria dell’Agenzia delle Dogane in relazione alla rettifica dell’accertamento di cui sopra. Anche il provvedimento di irrogazione della sanzione è stato impugnato e il relativo ricorso è stato riunito per connessione a quello sulla rettifica.

Negli atti di opposizione presentati e nella memoria aggiuntiva la società ricorrente chiede con una serie di motivazioni che l’avviso di accertamento in rettifica e la conseguente sanzione siano dichiarati nulli.

La Dogana di Alessandria si è ritualmente costituita sostenendo la legittimità del proprio operato e chiedendo la conferma degli atti impugnati e il pagamento delle spese e competenze del giudizio.

I ricorsi riuniti sono fondati e meritevoli di accoglimento.

Motivi della decisione.

Nella sua costituzione del 26.3.2009 la Dogana di Alessandria scrive: “””” L’Ufficio Antifrode centrale dell’Agenzia delle Dogane ha previsto l’utilizzo di detta scheda (si intende la scheda – prodotto della Confartigianato di Prato  – ndr.) per la determinazione dei valori al di sotto dei quali ritenere inutilizzabile il valore di transazione dichiarato al momento dell’importazione.”””” E ancora:””””…. i costi attribuiti dalla rilevazione in argomento alle materie prime hanno rilevanza internazionale ….. mentre i valori delle fasi di lavorazione hanno rilevanza nazionale e/o comunitaria.””””

Osserva la Commissione.

1. Nel valore  di € 5,87, preso come riferimento per motivare la rettifica dell’accertamento, il costo della materia prima,  l’unico dichiarato di rilevanza internazionale, è di € 0,41 pari al 7% del totale.

Il costo della lavorazione di € 5,46, dichiarato invece di rilevanza nazionale e/o comunitaria, incide per il rimanente 93%.

Il valore della materia prima e il suo riconoscimento internazionale sono affermazioni apodittiche. Non è stato infatti chiarito: né sulla base di quali rilevazioni l’entità del costo è stata definita né quale sia la fonte del riconoscimento internazionale. Inoltre, dal p. v. del Servizio Antifrode e dall’Avviso di Rettifica, non è dato conoscere se e quali analisi e riscontri merceologici siano stati compiuti per verificare che la qualità del cotone, di cui alla scheda – prodotto utilizzata da riferimento, sia la stessa o equivalente a quella dei manufatti importati dalla ricorrente.

Anche la valutazione del costo della lavorazione è apodittica non essendo note le rilevazioni da cui proviene. Viene però chiarito che ha rilevanza “esclusivamente“ nazionale e/o comunitaria. Nel p. v. di constatazione del Servizio Antifrode i singoli elementi del costo sono indicati in dettaglio:

–  Tessitura € 0,13 + tintoria € 0,33 + Taglio € 1,00 + Cucitura € 3,00 + Stiratura completa € 1,00 = Totale € 5,46.

2. La WWWW ha importato prodotti finiti. La Commissione ritiene non corretto e non attendibile calcolare il costo di produzione di un bene importato avulso dal contesto territoriale e salariale in cui è stato sostenuto.

L’aver valutato i vari elementi del costo della lavorazione, pari al 93% del totale, rilevandoli non sul luogo in cui sono stati sostenuti (Cina) bensì in una realtà completamente diversa (nazionale e/o comunitaria), falsa la credibilità del loro “”utilizzo“” come riferimento del “valore di transazione” da dichiarare all’importazione e vizia di nullità la rettifica dell’accertamento.

3. Dai dati riportati negli atti di opposizione questo collegio è pervenuto alla approssimazione che il volume di affari complessivo della ricorrente nei tre anni del periodo verificato (01.6.2005/08.5.2008) sia stato di 10/11 milioni di euro circa.

Se i dazi doganali e l’IVA dovuti, per effetto dell’asserita sottofatturazione, ammontano a € 2.210.069,15, il maggior costo degli acquisti dovrebbe essere di € 7.400.000,00 circa (calcolo prudenziale).

Si tratterebbe di un aumento del 100% dei costi di acquisizione del prodotto che in tal modo raggiungerebbero (e forse supererebbero) l’ammontare dei ricavi da vendita contabilizzati nel periodo.

Finanziare questi maggiori costi comporterebbe, necessariamente, correlati volumi di vendita non fatturate con la inevitabile conseguenza di dover gestire per contanti una ingente liquidità ivi compresa la quota parte destinata ai fornitori cinesi.

Il sistema descritto presenta insuperabili difficoltà di attuazione pratica e, pur ammettendo per mera ipotesi che si riuscisse a metterlo in atto, sarebbe pressoché impossibile eliminarne completamente le tracce nella gestione economico – finanziaria e quindi nelle scritture della società.

Non risulta, a tale proposito, che in sede di verifica siano state eseguite indagini e controlli atti a rilevare eventuali anomalie.

4. Nella memoria aggiuntiva del 17.6.2009 la ricorrente ha segnalato il prezzo di vendita di prodotti similari così come riportati da alcuni siti di vendita on – line.

Nella replica del 02.7.2009 della Dogana si legge “””….il documento è tratto dal sito……che notoriamente si occupa di trattative tra privati e quindi non ha alcun valore dimostrativo del prezzo delle t – shirt a livello nazionale……anche l’Ufficio ha eseguito un accesso a internet e reperito pagine e pagine di documenti ……che riportano prezzi di t–shirt assolutamente e univocamente superiori……”””.

Anche la Commissione ha monitorato le vendite di t–shirt su alcuni siti commerciali internet esaminando esclusivamente le offerte superiori ai 50 capi. Sul sito ebay.it le t – shirt “Fruit of the Loom”, marchio trattato anche dalla ricorrente, hanno un prezzo che varia da 2,70 a 3,00 euro a capo.

La Dogana afferma trattarsi di vendite tra privati senza alcun valore dimostrativo.

Sarà. Rimane soltanto da chiedersi, trattandosi di transazioni tra privati, quali siano i prezzi praticati a monte tra importatori e grossisti i cui quantitativi non sono alcune decine bensì migliaia se non centinaia di migliaia di capi.

E’ ragionevole presumere si tratti di prezzi inferiori?

La Commissione ha anche trovato e monitorato prezzi più alti riconducibili a noti marchi di abbigliamento sportivo (Nike, Adidas, Puma e simili) e altri prezzi nettamente più alti, ma si trattava di t – shirt “griffate”, firmate cioè da noti stilisti e/o prodotte da “maison” famose per la ricercatezza e la qualità dei loro prodotti.

Si tratta, con ogni evidenza, di capi non compresi né accostabili a quelli commercializzati dalla ricorrente.

5. I dati rilevati dalla Guardia di Finanza presso le Dogane indicate non modificano ma, semmai, confermano la decisione di questo collegio laddove si consideri che:

a) dagli accertamenti effettuati relativi al periodo 01.6.2005/08.5.2008 sono emerse una quantità imponente di dichiarazioni doganali (60.000 circa per la sola Dogana di Genova);

b) tutti i valori di transazione rilevati e segnalati sono valori medi per chilogrammo di prodotto importato.

Calcolando il valore medio di 1 Kg. di cotone ottenibile facendo la media di tutti i valori medi per Kg. rilevati in ogni dogana e dividendo il risultato per 6,25 (si tratta del numero di t – shirt mediamente ottenibile da 1 Kg. di cotone stando alla scheda – prodotto di Prato) si ottiene un valore di poco inferiore a 1 euro. Pur con tutte le riserve dovute alla adozione generalizzata di medie aritmetiche anziché ponderate la valutazione di fondo sul costo effettivo di una t – shirt prodotta in Cina è innegabile.

DISPOSITIVO

Del pronunciamento emesso a fronte del ricorso n. 176/09, 787/09

proposto da: WWWW

contro: AGENZIA DOGANE UFFICIO DELLE DOGANE DI ALESSANDRIA

proposto da: WWWW

contro: AGENZIA DOGANE UFFICIO DELLE DOGANE DI ALESSANDRIA

 

6. La Commissione ritiene che la Dogana di Alessandria non abbia idoneamente e compiutamente provato “il valore di transazione” delle t – shirt importate dalla “WWWW” nella misura in cui lo ha rettificato. 

Questo Collegio osserva inoltre come la procedura adottata dall’Amministrazione Doganale per il controllo del settore mostri caratteri di approssimazione e superficialità. Circostanze queste che potrebbero avere effetti destabilizzanti sulla sopravvivenza dell’azienda che, se tali effetti meritasse, per aver frodato importando a “valori di transazione” inferiori ai reali, dovrebbe subirli per presupposti credibili, documentati cioè da analisi merceologiche e riscontri economico – finanziari rigorosi e completi.

Non è ammissibile far subire conseguenze altamente penalizzanti soltanto per le valutazioni di una scheda – prodotto senza alcun valore di prova perché tecnicamente non omogenea al prodotto importato e, per di più, messa a punto da una rappresentanza provinciale di categoria la cui funzione non è tutelare interessi generali ma solo quelli dei prodotti iscritti.

7. Restano assorbite le rimanenti questioni sollevate dalle parti…..

8. Non vi è condanna al pagamento delle spese di giudizio avendo la ricorrente esplicitamente rinunciato ad esse riportato nel verbale di udienza.

 

 

P. Q. M

La Commissione accoglie i ricorsi riuniti e annulla l’Avviso di Rettifica dell’Accertamento e l’Atto di Contestazione della Sanzione.

Nessuna condanna al pagamento delle spese di giudizio per rinuncia.

 

Il Relatore                                                                                                              Il Presidente

Guerrieri Ferruccio                                                                                               Liuzzo Fabio

 

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *