Manuale di comportamento in ordine ai trasporti acquistati e rivenduti o anticipati in nome e per conto dei clienti

REGOLA RELATIVA ALLE PRESTAZIONI DI TRASPORTO RESE A COMMITTENTI SOGGETTI PASSIVI D’IMPOSTA

 

In questa sede si vuole dire dei trasporti resi a soggetti passivi in Italia

Essi rientrano nella regola generale, di cui all’articolo 7 ter del decreto legislativo in commento, del quale si riporta qui di seguito solo la parte utile alla esposizione successiva: 

articolo 7 ter (territorialità – Prestazioni di servizi) 

1.Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato:

       a) quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato;

      b……………………………………………………………………………..

 

La nuova regola è quella di considerare effettuati in Italia tutti trasporti, in qualunque parte del mondo eseguiti, purché resi a soggetti passivi stabiliti in Italia.

 

Cadono, quindi, tutte le differenze tra trasporti nazionali, intracomunitari e extracomunitari.

Anche quelli estero su estero, se venduti ad un soggetto Iva stabilito in Italia, sono da assoggettare all’imposta.

 

1)     TRASPORTI DI MERCI PROVENIENTI DA PAESI TERZI ED IMPORTATE IN ITALIA RESI AD UN SOGGETTO PASSIVO STABILITO IN ITALIA

Si tratta di trasporti già assoggettati ad imposta, perché hanno concorso alla determinazione del valore in dogana e che, pertanto, a norma dell’art.9 punto 2 del Decreto IVA sono non imponibili.

Essi dovranno:

 1-1) vettori italiani
essere fatturati dal trasportatore italiano, con l’indicazione in fattura: “operazione non imponibile a norma dell’articolo 9, punto 2 del decreto Iva”;

1-2) committenti italiani
essere autofatturati dal committente italiano, qualora il trasportatore sia estero (comunitario o extracomunitario non ha alcuna importanza), con l’indicazione della non imponibilità di cui dell’articolo 9, punto 2 del decreto Iva.

 E’ consigliabile che il trasportatore nazionale, ovvero il committente italiano, acquisiscano copia della bolletta di importazione dalla quale risulti che il corrispettivo del trasporto ha concorso alla determinazione del valore imponibile in dogana.

  

2)     TRASPORTI DI MERCI IN ESPORTAZIONE RESI AD UN SOGGETTO PASSIVO STABILITO IN ITALIA

 I trasporti in esportazione sono, ai fini IVA, non imponibili (art.9 punto 2 DPR 633/72) per l’intera tratta.

2-1) vettori italiani
I documenti emessi da vettori italiani dovranno essere fatturati con l’indicazione in fattura: operazione non imponibile ai sensi dell’art.9 D.P.R. 633/72 (di qualunque tipo di trasporto si tratti).

 

2-2) committenti italiani
I documenti emessi da trasportatori esteri (comunitari o extracomunitari, non ha alcuna importanza), pervenuti a committenti italiani, dovranno  essere auto fatturati, con l’indicazione, in autofattura, della seguente annotazione:

“trasporto non imponibile ai sensi dell’art.9 D.P.R. 633/72”.

 E’ consigliabile che il trasportatore nazionale, ovvero il committente italiano, acquisiscano copia della bolletta esportazione munita della prova dell’uscita della merce dal territorio comunitario. 

 

3)     TRASPORTI RELATIVI A BENI IN TRANSITO O IN IMPORTAZIONE TEMPORANEA RESI AD UN SOGGETTO PASSIVO STABILITO IN ITALIA

I trasporti di beni in transito o in importazione temporanea sono non imponibili ai sensi dell’art. 9 – punto 2 – del decreto IVA.

Essi, pertanto, dovranno:

3-1) vettori nazionali
essere fatturati dal trasportatore italiano, con l’indicazione in fattura: “operazione non imponibile a norma dell’articolo 9, punto 2 del decreto Iva”;

 

3-2) committenti italiani
I documenti emessi da trasportatori esteri (comunitari o extracomunitari, non ha alcuna importanza), pervenuti a committenti italiani, dovranno essere auto fatturati, con l’indicazione, in autofattura, della seguente annotazione:

“operazione non imponibile ai sensi dell’articolo 9, punto 2 del decreto Iva”.

 

E’ consigliabile che il trasportatore nazionale, ovvero il committente italiano, acquisiscano copia della documentazione doganale che giustifica la non imponibilità.

 

4)     TRASPORTI “ESTERO SU ESTERO” RESI AD UN SOGGETTO PASSIVO STABILITO IN ITALIA

I trasporti “estero su estero” sono soggetti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

Essi, pertanto, dovranno

 4-1) vettori nazionali
essere fatturati dal trasportatore italiano, con l’esposizione dell’Iva in fattura.

4-2) committenti nazionali
essere autofatturati dal committente italiano, qualora il trasportatore sia estero (comunitario o extracomunitario non ha alcuna importanza), con l’indicazione dell’imposta in autofattura.

  

5)     TRASPORTI INTRACOMUNITARI RESI AD UN SOGGETTO PASSIVO STABILITO IN ITALIA

Ad esempio MADRID – PARIGI sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto.

Essi, pertanto, dovranno:

 5-1) vettori nazionali
essere fatturati dal trasportatore italiano, con l’esposizione dell’Iva in fattura.

5-2) committenti nazionali
essere autofatturati dal committente italiano, qualora il trasportatore sia estero (comunitario o extracomunitario non ha alcuna importanza), con l’indicazione dell’imposta;

 

6)    TRASPORTI “ESTERO SU ESTERO” RESI AD UN SOGGETTO PASSIVO STABILITO IN ITALIA

 

I trasporti “estero su estero” (sono tali anche quelli reso all’interno dello stesso Paese comunitario ad esempio: PARIGI – MARSIGLIA,)  sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto.

Essi, pertanto, dovranno

 6-1) vettori nazionali
essere fatturati dal trasportatore italiano, con l’esposizione dell’Iva in fattura.

6-2) committenti nazionali
essere autofatturati dal committente italiano, qualora il trasportatore sia estero (comunitario o extracomunitario non ha alcuna importanza), con l’indicazione dell’imposta.

 

7)    TRASPORTI COMUNITARI, CON PARTENZA DALL’ITALIA, RESI AD UN SOGGETTO PASSIVO STABILITO IN ITALIA

Ad esempio NAPOLI – BERLINO sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto.

Essi, pertanto, dovranno

7-1) vettori nazionali
essere fatturati dal trasportatore italiano, con l’esposizione dell’Iva in fattura.

7-2) committenti nazionali
essere autofatturati dal committente italiano, qualora il trasportatore sia estero (comunitario o extracomunitario non ha alcuna importanza), con l’indicazione dell’imposta.

  

8)    TRASPORTI COMUNITARI, CON PARTENZA DA UN PAESE COMUNITARIO ED ARRIVO IN ITALIA, RESI AD UN SOGGETTO PASSIVO STABILITO IN ITALIA

 

Ad esempio BERLINO – NAPOLI sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto.

Essi, pertanto, dovranno

 8-1) vettori nazionali
essere fatturati dal trasportatore italiano, con l’esposizione dell’Iva in fattura.

8-2) committenti nazionali
essere autofatturati dal committente italiano, qualora il trasportatore sia estero (comunitario o extracomunitario non ha alcuna importanza), con l’indicazione dell’imposta.

 

9)    TRASPORTI INTERAMENTE NAZIONALI RESI AD UN SOGGETTO PASSIVO STABILITO IN ITALIA

Ad esempio PALERMO – NAPOLI sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto.

Essi, pertanto, dovranno 

9-1) vettori nazionali
essere fatturati dal trasportatore italiano, con l’esposizione dell’Iva in fattura. 

9-2) committenti nazionali
essere autofatturati dal committente italiano, qualora il trasportatore sia estero (comunitario o extracomunitario non ha alcuna importanza), con l’indicazione dell’imposta. 

 

TRASPORTI ANTICIPATI IN NOME E PER CONTO DEI CLIENTI

 Capita di sovente che le spese di trasporto vengano anticipate dalle case di spedizioni internazionali (o dagli spedizionieri doganali) in nome e per conto dei loro clienti.

In tal caso il documento di trasporto è intestato direttamente al cliente finale.

Esso, perciò, non è rilevante né ai fini dell’imposta del valore aggiunto, né ai fini della rilevazione economica del costo (che competono, entrambi, al cliente finale).

La Casa di spedizione dovrà: 

–          rilevare, in contabilità generale, il credito per l’anticipazione fatta al cliente cui è intestato il documento di trasporto.

Tale credito sarà rilevato in DARE del c/numerario assimilato “CLIENTE “X” C/SPESE ANTICIPATE”.

La rilevazione in P.D. sarà: 

CLIENTE “X” C/SPESE ANTICIPATE a CASSA
    (o a BANCA)

 Tale conto troverà la corrispondente partita in AVERE al momento della registrazione delle fatture emesse, allorquando si farà: 

CREDITI V/CLIENTI a DIVERSI
  a COMPETENZE (RICAVO)
  a CLIENTE “X” C/ SPESE ANTICIPATE

 –          considerare ai fini IVA l’operazione esclusa dal computo della base imponibile ai sensi dell’art. 15, 1° comma, n.3 del DPR 633/72 (decreto IVA).

Essa non concorre alla determinazione del volume d’affari.

gianni gargano

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