La condizione del trasporto diretto

 

All’atto dell’immissione in libera pratica, ai fini del riconoscimento del trattamento preferenziale, devono coesistere le seguenti condizioni, previste dagli articoli da 67 a 78 del DAC:

1)     origine: la merce deve essere interamente ottenuta nel paese di origine, o in tale paese deve aver subito una trasformazione essenziale e sufficiente al conferimento dell’origine (tale condizione è certificata dal Modello FORM A);

 

2)     trasporto diretto: intendendosi per trasporto diretto quello relativo a  merce che venga trasportata, dal paese di origine a quello di destinazione, sotto la scorta di  un documento di trasporto unico.

 

A tal fine assumono particolare rilievo l’art. 78 del DAC ed il contenuto della circolare 62/D del 24/12/2006.

 

L’articolo 78 del DAC così recita:

“1) Sono considerate come trasportate direttamente dal Paese beneficiario alla Comunità:

a) ……….OMISSIS …….. .

b) i prodotti che costituiscono un’unica spedizione trasportata attraverso il territorio di Paesi diversi da quello beneficiario, all’occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in questi paesi, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle Autorità doganali del paese di transito o di deposito, e non vi subiscano altre operazioni, a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantire la conservazione in buono stato;

…………OMISSIS…………

2) La prova che sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), viene fornita alle autorità doganali competenti, presentando:

a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore fino all’uscita dal paese di transito; oppure

b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contente:

– una descrizione esatta dei prodotti;

– la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri documenti di trasporto utilizzati, e la certificazione delle condizioni cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito, oppure

c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.”

 

Corre l’obbligo di rilevare che le tre prove sono tra loro alternative (oppure) e, perciò, tutte idonee a dimostrare che si è verificata la condizione del trasporto diretto.

La circolare 62/D del 24/12/2001, avente ad oggetto la definizione di “trasporto diretto” nel sistema delle preferenze generalizzate, contiene le seguenti precisazioni:

i) la regola del Trasporto diretto è intesa ad evitare che le merci durante l’attraversamento di territori di Paesi diversi da quello beneficiario (di esportazione) e della Comunità, possano essere, parzialmente o totalmente, oggetto di sostituzione.

L’eventuale sostituzione o la mancanza della prova stessa del trasporto diretto, farebbe, infatti, perdere alla merce esportata sia l’origine che il trattamento preferenziale;

ii) fa riferimento alle tre prove indicate nell’articolo 78 del DAC;

iii) quando la merce sia stata trasbordata durante il viaggio è sufficiente, quale prova del trasporto diretto, il titolo di trasporto unico, eventualmente, suffragato, a seconda dei casi:

a)     da altra documentazione come, ad esempio, attestazioni poste sul manifesto marittimo, che siano ritenute comunque sufficienti dall’ufficio doganale interessato;

b)     ovvero l’integrità dei sigilli doganali.

 

Inoltre è lo stesso articolo 78 del DAC a considerare “trasporto diretto” anche il trasporto di prodotti che costituiscano un’unica spedizione trasportata attraverso il territorio di paesi diversi dal paese beneficiario, all’occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in questi paesi, a condizione che i prodotti rimangano sotto la vigilanza e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico ed il ricarico (art. 78 1° paragrafo lettera b).

La necessità di trasbordo della merce in altri paesi è molto frequente nei trasporti marittimi ove alcuni porti sono dei veri e propri HUB.

Il termine HUB viene tradotto in italiano nel mozzo della ruota.

E’ intorno agli HUB che gira il traffico mondiale.

Il concetto di norma è riferito agli aeroporti, mentre per i porti, più correttamente deve parlarsi di “centri di smistamento”. Esso comunque è riferibile anche ai porti, sia nella pratica che in pubblicazioni ufficiali.

In Italia vi sono:

–          due HUB aeroportuali: Fiumicino e Malpensa;

–          tre HUB portuali: Taranto, Cagliari e Gioia Tauro.

Questo trasbordo tecnico non fa perdere la condizione di trasporto diretto alla polizza emessa.

Mentre in precedenza le Agenzia delle Dogane disconoscevano il trattamento preferenziale accordato e, perciò, la stessa origine preferenziale delle merci importate, per la semplice mancata produzione, in sede di controllo a posteriori, del certificato di non manipolazione (rilasciato dalle autorità del paese di transito) unico documento necessario a dimostrare il trasporto diretto, ora è stato definitivamente chiarito che, solo in assenza di un titolo di trasporto unico, può essere richiesto un certificato di non manipolazione e, nel caso in cui questo manchi, un qualsiasi documento probatorio ritenuto sufficiente dall’autorità doganale.

Questo importante concetto è stato inserito nella nota prot. 34552 /U.A.T. del 7 novembre 2008, con la quale la Direzione Regionale dell’Agenzia delle dogane per il Friuli Venezia Giulia di Trieste, ha partecipato agli uffici dipendenti alcuni chiarimenti, forniti dalla Centrale Area Gestione Tributi e Rapporti con gli Utenti, in merito a spedizioni di merce che giungono in Italia dopo una sosta tecnica, con bill of lading rilasciata dal Paese di origine e, in particolare, afferenti la richiesta da parte della Dogana, in sede di controllo a posteriori delle dichiarazioni doganali, del certificato di non manipolazione.

La nota, che riproduce il contenuto di quella prot. 35543 del 30 ottobre 2008, dell’Ufficio Applicazione Tributi della richiamata Area Centrale GTRU dell’Agenzia delle Dogane, ha espressamente e definitivamente confermato:

  • che il predetto certificato di non manipolazione costituisce, come peraltro indicato nell’art. 78 del Reg. CEE n. 2454/1993 e nella circolare 62/D del 24.12.2001, solo uno degli elementi a sostegno della prova del trasporto diretto che la Dogana può richiedere in alternativa al titolo di trasporto unico o ad altro qualsiasi documento probatorio o quando si è verificata una sosta della nave presso un porto diverso da quello del Paese beneficiario ed vi siano state effettuate delle semplici operazioni di trasbordo o di deposito;

 

  • che la carenza sulla “bill of lading” del nome della nave che assumerà in carico la merce nel porto di transito non osta di per sé al riconoscimento del trasporto diretto né giustifica la richiesta, da parte dell’ufficio doganale, del certificato di non manipolazione;

 

  • che il titolo di trasporto unico, eventualmente suffragato da altra documentazione ( per esempio, da attestazioni poste sul manifesto marittimo) è documento sufficiente a provare il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1 lett. b) dell’art. 78 Reg. CEE 2454/93
  • che solo in assenza di un titolo di trasporto unico, pertanto, può essere richiesto un certificato di non manipolazione (rilasciato dalle autorità del paese di transito) e, nel caso in cui questo manchi, un qualsiasi documento probatorio ritenuto sufficiente dall’autorità doganale.

 

gianni gargano

vincenzo guastella

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