Nulla lex sine poena, ovvero “Mi sembra un sogno”

 

Mi sembra un sogno.

E’ stata presentata in Parlamento un proposta di legge, d’iniziativa dei deputati Reguzzoni, Versace, Calearo Ciman, Cota, Vietti, Fava, Lulli e numerosi altri a difesa del Made in  Itally.

Essa si sofferma anche su aspetti tecnici.

Sulle lavorazioni che le merci devono subire per conseguire l’origine italiana.

Che sono, forse, da precisare meglio.

Ma non è questo che importa, perché è un dettaglio.

Leggete quanto riporto qui di seguito testualmente e vedete se non corrisponde a quello che pensano gli italiani!

Bravi

Signori deputati e………….grazie:

 

 

Onorevoli Colleghi!

 

La produzione e la commercializzazione di tessuti di qualità sono da sempre un vanto della nostra economia e del nostro tessuto produttivo.

Dagli albori della storia il nostro Paese è sempre stato all’avanguardia nel selezionare le migliori materie prime, nell’elaborare metodi nuovi di creazione, tintura, lavorazione.

Da sempre i prodotti finiti italiani hanno costituito un esempio e un termine di paragone a livelli planetario.

Oggi rischiamo di compromettere quest’immagine, che è uno dei punti di forza del nostro Paese.

Rischiamo di vedere prodotti di bassa qualità e di dubbia provenienza spacciati come prodotti tipici delle capacità artigianali del nostro settore industriale.

In tal modo rischiamo di mettere a repentaglio la salute dei nostri cittadini, che sono abituati a confidare nella qualità del nostro prodotto tessile, e rischiamo altresì di vedere irrimediabilmente danneggiata la nostra immagine nel mondo.

La nostra preoccupazione e la sensibilità del nostro Paese riguardo alla qualità dei prodotti tessili devono pertanto essere massime.

E continua:

Purtroppo, però, il mercato stesso a volte è oggetto di misure scorrette da parte di Stati sovrani, la commercializzazione del prodotto finito dall’Estremo Oriente avviene a prezzi incredibili, alcuni Stati applicano politiche di dumping.

Questa politica non ha certo aiutato economicamente il consumatore finale che, ignaro della provenienza del prodotto, e spesso anche della tipologia merceologica acquista a volte fidandosi di quanto recano in modo falso le etichette, accomunando il nome del marchio ad un concetto di qualità e Made in Italy.

E continua:

Inoltre, si vuole che migliorino i controlli.

E’ risaputo che nei porti italiani arrivano centinaia di contenitori sdoganati in modi sospetti nei quali si trovano prodotti realizzati in Cina , magari utilizzando prodotti e coloranti dannosi, recanti già le etichette “Made in Italy”.

A tutto questo occorre porre fine.

Se c’è qualcuno che sfida la legge, produce prodotti dannosi per la salute, consapevole che l’etichetta rassicurerà l’ignaro consumatore, ecco allora che bisogna impedire tutto ciò, sia affermando che questa etichetta la quale evidentemente vale ancora qualcosa – deve essere apposta solo da chi vi ha effettivamente titolo, sia disponendo misure precise riguardo alla tutela della salute dei consumatori, sia  comminando sanzioni severe per i trasgressori e per coloro che favoriscono i trasgressori.

E ancora.

1. salvo che il fatto costituisca reato chiunque violi le disposizioni della presente legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del valore ipotizzabile di cessione della merce al pubblico, e comunque non inferiore ad Euro 5.000. Si applicano il sequestro e la confisca delle merci.

2. Le imprese che violano le disposizioni della presente legge sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del valore ipotizzabile della merce al pubblico, e comunque non inferiore al euro 10.000. In caso di reiterazione della violazione è disposta la sospensione dell’attività per un periodo da un mese ad un anno.

3. Al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che, essendo preposti all’accertamento dell’osservanza della presente legge, omettono di eseguire i prescritti controlli, si applicano la pena della reclusione prevista dall’articolo 328, primo comma, del codice penale e la multa fino a 30.000 euro.

4. Se le violazioni di cui al presente articolo sono commesse in modo sistematico ovvero attraverso attività organizzate, si applica la pena prevista dall’articolo 416 del codice penale.

 

Gianni gargano

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