ancora e sempre sulle incongruenze dell’art. 303 del TULD

10377025_10200188701637077_7656028376267244107_nHa avuto un notevole risalto sulla stampa specializzata una sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia (la n. 2129 del 2018) che ha affermato la violazione del principio di proporzionalità di una sanzione irrogata dalla Dogana ai sensi dell’articolo 303, 3° comma, del TULD ed, in conseguenza, ha proceduto alla rideterminazione della stessa.

L’attenzione della stampa per questa sentenza deriva dalla reazione che ha provocato in tutte le associazioni di categoria e del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri che da anni invocano, inutilmente, la riscrittura dell’articolo 303 in commento perché risulti conforme ai principi fissati sia dal CDU, che dalla Corte di Giustizia Europea.

In particolare le associazioni di categoria ne hanno sempre chiesto la revisione al fine di renderlo rispettoso del principio di proporzionalità che un sistema sanzionatorio deve possedere come prerequisito imprescindibile. Principio garantito in tutti gli ordinamenti e stabilito, ancora una volta, dall’articolo 42 del nuovo CDU, il quale prevede che le sanzioni devono essere “effettive, proporzionate e dissuasive”.

Il richiamato principio è stato più volte sancito anche dalla Corte di Giustizia Europea da ultimo nella sentenza resa nella causa C-.272/13 (Equoland), ove si legge:

34 Siffatte sanzioni non devono tuttavia eccedere quanto necessario per conseguire tali obiettivi (v., in tal senso, sentenze Ecotrade, C95/07 e C96/07, EU:C:2008:267, punti da 65 a 67; EMSBulgaria Transport, C284/11, EU:C:2012:458, punto 67, e Rēdlihs, EU:C:2012:497, punto 47).

35 Al fine di valutare se una simile sanzione sia conforme al principio di proporzionalità, occorre tener conto, in particolare, della natura e della gravità dell’infrazione che detta sanzione mira a penalizzare, nonché delle modalità di determinazione dell’importo della sanzione stessa.

Sul punto si osserva che la versione vigente dell’art.303 TULD, prevedendo al terzo comma cinque scaglioni progressivi ma non proporzionali, può determinare situazioni di paradossale iniquità. Il peso percentuale della sanzione (minima) sui maggiori diritti accertati, ha un picco del 750% rispetto al limite inferiore del quarto e del quinto scaglione, per poi decrescere man mano che i diritti accertati si allontanano verso l’alto dall’ultima soglia dei 4.000 euro. Questo porta alla conseguenza che un accertamento per maggiori diritti da 4.000,00 euro ed un accertamento da 200.000,00 euro prevedono la medesima sanzione minima (30.000,00 euro) con tutte le considerazioni che facilmente se ne possono trarre in termini di difetto di proporzionalità, equità e dissuasione.

L’attuale formulazione dell’articolo 303 in commento appare, quindi, non in linea con il richiamato principio di proporzionalità, così come recentemente rilevato dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia nella sentenza in commento.

In attesa di un intervento legislativo che modifichi la norma sanzionatoria, nel caso in cui la sanzione di cui all’articolo 303 sia sproporzionata, potrebbe trovare applicazione il disposto del  4° comma dell’articolo 7 del D.Lgs. 472/97, il quale prevede che la sanzione può essere ridotta fino alla metà del minimo. Norma richiamata anche dai Giudici della Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia nella sentenza di che trattasi.

 

Giovanni Gargano

Francesco Pagnozzi

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