I campioni in dogana

1185439_3424499828082_563818231_nQui si vuole discorrere dei campioni prelevati in dogana.

In effetti l’Amministrazione sulla questione si è già pronunziata in occasione dell’entrata in vigore del TULD (DPR 43/73)[1].

Da allora, però, ne è passata di acqua sotto i ponti!

Vale, pertanto, la pena di parlarne di nuovo.

Nel frattempo, infatti, il diritto doganale ha subito notevoli cambiamenti: i termini per la revisione dell’accertamento, quelli di prescrizione e di decadenza per il recupero dei diritti doganali, le modalità di impugnazioni degli atti emanati dalle dogane con l’entrata in scena delle Commissioni Tributarie, le controversie doganali.

La seguente domanda va perciò riproposta.

Quando e come devono essere prelevati campioni della merce in dogana e quando e come essi devono essere utilizzati per la definizione dell’accertamento ovvero restituiti ai legittimi proprietari?

Va innanzitutto osservato che Il prelevamento dei campioni si rende necessario ogni qualvolta la merce venga inviata al Laboratorio Chimico per le analisi, ovvero quando per un qualunque motivo, venga instaurata controversia doganale di cui agli artt. 65 e ss. del TULD.

In entrambi i casi i campioni prelevati vanno identificati. E’ prassi costante che l’identificazione venga garantita mediante l’apposizione di sigilli.

Quel che è certo che i campioni vanno prelevati necessariamente:

  1. In occasione del loro invio al Laboratorio Chimico delle Dogane perché vi esegua le analisi richieste;
  2. Qualora, si renda necessario per acquisire gli elementi utili a dirimere pareri discordi, tra dogana e operatore, al momento della verifica delle merci e sia, pertanto, instaurata una controversia doganale il cui svolgimento è dettagliatamente disciplinato dal vigente TULD.

Nel primo caso, anche gli elementi risultanti dalle analisi eseguite sui campioni possono portare ad una controversia che seguirà il suo corso.

Il numero dei campioni da prelevare deve essere sufficiente a garantire i diritti sia della dogana che dell’operatore. L’art. 61 del TULD dispone che i campioni, in presenza dell’operatore devono essere identificati con i sigilli della dogana.

E’ opportuno provvedere al prelevamento di almeno cinque campioni per ogni specie di merce.

Nella prassi operativa ne vengono prelevati normalmente sei.

Per quanto attiene l’esito dei campioni, va fatta una netta distinzione tra la loro restituzione all’esito dell’accertamento, e la loro consegna all’operatore nel corso dell’accertamento o della revisione dell’accertamento per le esigenze di difesa.

Nel primo caso, qualora, cioè, i campioni debbano essere semplicemente restituiti nel loro numero complessivo (ovvero nel numero di essi che residua all’esito dell’accertamento doganale), occorre far riferimento al disposto dell’ultima parte dell’articolo 61 del TULD che, richiamando il successivo articolo 72, dispone che la richiesta di restituzione dei campioni (ovvero della parte di essi che non sia stata impiegata nelle analisi o accertamenti di altro genere), deve pervenire entro 120 giorni dalla definizione dell’accertamento.

La restituzione potrà avvenire, però, solo dopo che sia spirato il termine di tre anni fissato per la revisione dell’accertamento dall’art. 11 del D.lgs. 374/90 o, ancora, quello, eventualmente anche più lungo di prescrizione  della riscossione dei diritti doganali di cui all’art. 103, par. 1° e 2°  del CDU

Spirati i termini appena indicati, in caso di restituzione dei campioni inutilizzati, la dogana li restituirà e, in presenza dell’operatore che dovrà attestarne la autenticità e l’integrità, potrà qualora ne ravvisi l’opportunità, procedere alla rimozione dei sigilli doganali che vi aveva apposto.

Altra questione è invece quella in cui l’operatore chieda di entrare in possesso di uno o più campioni per esigenze di difesa in sede amministrativa ovvero in sede giurisdizionale. In questo caso il campione che la dogana consegnerà all’operatore dovrà essere integro, ovvero: ancora munito di piombo, al fine di consentire al giudice, al CTU o ad altro soggetto legittimato, di constatarne l’autenticità e la sua appartenenza alla partita di merce oggetto di contestazione.

gianni gargano

 

[1] Si veda, al riguardo, la circolare ministeriale a stampa n. 657 n. 4484 del 10.08.1973.

 

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