Il dichiarante deve essere stabilito nella Comunità
l’articolo 170 del CDU, 2° paragrafo, stabilisce, come già disposto dall’abrogato articolo 64, 2° paragrafo, lett. b) del CDC, che il dichiarante deve essere stabilito nella Comunità (ora Unione Europea).
Per cui, sia vigente il CDC, sia dopo l’entrata in vigore del CDU, un soggetto extracomunitario per poter importare della merce “terza” deve nominare :
– un rappresentante fiscale che adempia agli obblighi IVA;
– un rappresentante doganale stabilito nella comunità che agisca in rappresentanza indiretta.
L’incarico per la rappresentanza doganale può essere conferito sia allo stesso rappresentante fiscale, sia ad un terzo soggetto.
La cosa che mi preme sottolineare è che il rappresentante doganale risponde in proprio dell’obbligazione doganale, sia per quanto riguarda i diritti liquidati in sede di primo accertamento, sia per quanto riguarda eventuali revisioni d’accertamento
Gianni gargano
Francesco Pagnozzi
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