Sdoganamento a posteriori di merce allo stato estero scortata da T1 – Quale sanzione?
Si segnala la nota prot. 125443/RU del 5 gennaio 2018 con la quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in risposta ad un quesito di un operatore, ha chiarito che qualora merce allo stato estero scortata da documento di transito “T1” non venga, per errore o negligenza, tempestivamente presentata alla dogana di destinazione, ma per la quale venga invece richiesta, con apposita istanza a posteriori, l’immissione in libera pratica, sarà applicabile la sanzione prevista dall’articolo 318 del TULD, e non quella di cui all’articolo 305, 1° comma, del citato TULD.
Con la stessa nota l’Agenzia delle Dogane, poi, chiarisce che anche alla fattispecie in esame è applicabile l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 472/97.
Gianni Gargano
Lascia un commento