Le modalità di riscossione dei diritti doganali
Le modalità di riscossione dei diritti doganali sono differenti a seconda che si tratti di accertamento originario o di accertamento suppletivo.
L’accertamento originario è specificamente disciplinato dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 374/90 e dall’art. 105, 1° paragrafo del CDU.
L’obbligazione che ne consegue sorge al momento dell’accettazione della dichiarazione di vincolo di una merce ad un regime che comporti il pagamento di diritti doganali. Ad esempio si tratta dei diritti liquidati nella dichiarazione (bolletta doganale) presentata per l’importazione definitiva di una merce. Il pagamento di tali diritti deve avvenire all’atto delle svincolo della stessa.
Tuttavia può essere consentito, previa costituzione di idonea garanzia, che il pagamento dei diritti relativi a tutte le merci svincolate in un certo periodo avvenga al termine di tale periodo, che in ogni caso non può eccedere i 31 giorni.
L’accertamento suppletivo invece è disciplinato dall’art. 105, 3° e 4° paragrafo del CDU.
Si tratta dell’ipotesi in cui l’importo dei dazi scaturenti da un’obbligazione doganale non sia stato contabilizzato al momento dell’accettazione della dichiarazione, o sia stato contabilizzato ad un livello inferiore a quello legalmente dovuto.
Si tratta dei diritti doganali derivanti da avvisi di accertamento emessi successivamente allo svincolo della merce.
Questi diritti sono rappresentati, ad esempio, dalle maggiori somme richieste dalla Dogana a seguito di “revisione d’accertamento” – eseguita ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 374/90 nei tre anni successivi alla emissione della bolletta d’importazione.
Le modalità ed i termini di riscossione dei diritti doganali (sia di quelli scaturenti da accertamenti originari, sia di quelli scaturenti da accertamenti suppletivi) sono stabiliti dagli artt. 108 e seguenti del CDU.
L’art. 108 del CDU, con riferimento ai termini di pagamento dei dazi comunque dovuti, opera una distinzione tra soggetti che non fruiscono di una facilitazione di pagamento (1 paragrafo, secondo periodo) e quelli che ne fruiscono a norma degli articoli da 110 a 112 (2 paragrafo).
I primi dovranno pagare entro il termine fissato dalla Dogana, che comunque non può eccedere i dieci giorni dalla notifica al debitore dell’obbligazione doganale; i secondi, invece, entro e non oltre la scadenza dei termini stabiliti nel quadro delle facilitazioni previste ai citati artt. da 110 a 112.
In ogni caso le dilazioni di pagamento sono concesse, ai sensi dell’art. 110 CDU, solo su istanza di parte, previa costituzione di un’apposita garanzia.
Esse possono riguardare i pagamenti relativi ad ogni tipo di accertamento (originari e/o suppletivi).
Per quanto riguarda le modalità di concessione delle dilazioni di pagamento, il citato art. 110 del CDU dispone che l’Autorità Doganale può consentire che la dilazione del pagamento sia accordata:
- a) singolarmente per ogni importo dei dazi contabilizzato, sia in occasione degli accertamenti originari che di quelli suppletivi. Vale a dire che per ogni singolo accertamento potrà essere richiesta la facilitazione di pagamento, sempre previa costituzione di una specifica garanzia [art. 110, 1° paragrafo lett. a)].
- b) globalmente per tutti gli importi dei dazi liquidati in un certo periodo in occasione di accertamenti originari (bollette doganali emesse) [art. 110, 1° paragrafo lett. b)]. In tal caso, previa costituzione di idonea garanzia, verrà acceso a nome del richiedente un conto di debito nel quale confluiranno tutti gli importi relativi ai dazi liquidati in un determinato intervallo di tempo fissato dall’Amministrazione finanziaria per i quali l’interessato ha scelto tale modalità di pagamento. Tali importi, così annotati e riassunti nel conto, saranno pagati alle scadenze previste, con possibilità da parte della Dogana, in caso di mancato pagamento, di escutere il garante.
Va però evidenziato che la facoltà di avvalersi di un conto di debito non è prevista nel caso degli accertamenti suppletivi, per i quali, per espressa disposizione dell’art. 110, 1° paragrafo, lett. a) del CDU, è necessario presentare una specifica istanza, corredata da idonea garanzia, per ogni singolo accertamento.
Anche la semplice lettura della norma nazionale (artt. 78 e seguenti del T.U.L.D.) conferma che il differimento globale è consentito soltanto per i diritti doganali liquidati all’atto degli accertamenti cd “originari”, in quanto conseguenti alla presentazione della dichiarazione in dogana e strettamente connessi alla data in cui le merci sono state rilasciate alla libera disponibilità dell’operatore.
In particolare si richiamano alcune disposizioni del T.U.L.D.:
art. 78: “L’amministrazione finanziaria può consentire di ottenere la libera disponibilità della mercesenza il pagamento dei diritti liquidati, i quali sono annotati …. in apposito conto di debito….;”
art. 79 (come sostituito con articolo 5 paragrafo 2 della legge n. 213/2000, in conformità agli artt. 226 e 227 del Codice doganale comunitario): “Il ricevitore della dogana consente, a richiesta dell’operatore, il pagamento differito dei diritti doganali…….;”
Art. 80 : “Il periodo per il quale è concesso il pagamento differito …decorre dalla data di registrazione della bolletta doganale ovvero, se la merce è stata già rilasciata a disposizione dell’operatore, dalla data del rilascio medesimo”.
Consegue, pertanto, che i diritti doganali dovuti a seguito di accertamenti suppletivi non possono essere addebitati nel conto di differito dell’operatore ma, nel caso di mancato pagamento entro il termine stabilito, gli avvisi di accertamento, emessi per recuperare risorse proprie tradizionali della UE e dell’ IVA all’importazione, costituiscono, ai sensi dell’articolo 9, comma 3 bis, del D.L. 2.03.2012, n. 16, titolo esecutivo e, pertanto, le somme richieste saranno affidate all’agente della riscossione per la riscossione coattiva.
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